ART. 49.
     (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
   1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti  successivamente  al  1o  luglio  2000  per  i  quali  e'
riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale
obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei  decreti  di  cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi
per  maternita',  a  carico  dei  datori  di  lavoro,  per 0,20 punti
percentuali.  Relativamente  agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti per le
gestioni  dei  coltivatori  diretti,  coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti  attivita'  commerciali,  la misura del contributo annuo di
cui  all'articolo  6  della  legge  29  dicembre  1987,  n.  546,  e'
rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre
gestioni   previdenziali   che  erogano  trattamenti  obbligatori  di
maternita',  alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con
i  decreti  di  cui  al  comma  14, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi
versati e prestazioni assicurate.
   2.  All'onere  derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per
l'anno  2002  e  a  lire  581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si
provvede  con  una  quota  parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. Per la copertura
finanziaria  degli  oneri  derivanti  dal comma 1 per gli anni 2000 e
2001,  rispettivamente  valutati  in  lire 255 miliardi e in lire 625
miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
   3.  Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota
parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1,
lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della
legge  17  maggio  1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700
miliardi  e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
   4.   Nell'ambito   del  processo  di  armonizzazione  al  processo
generale,  le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai
lavoratori   addetti   ai  pubblici  servizi  di  trasporto  iscritti
all'assicurazione  generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
     a) per i datori di lavoro:
       1)   il   contributo   dovuto  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti  per  il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a),  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 414, e' stabilito
nella misura del 23,81 per cento;
       2)   il   contributo   dovuto   per   il   personale   assunto
successivamente  al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
       3)  il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito
nella misura del 2,48 per cento;
       4)  il  contributo  per  l'indennita' di malattia e' stabilito
nella misura del 2,22 per cento;
       5)  il  contributo  per  l'indennita' di maternita' e' ridotto
dello 0,57 per cento;
     b)  per  i  lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti per il personale di cui all'articolo
1,  comma  2,  lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
   5.  Per  i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di
cui  al  comma  4  sono  subordinate  all'adozione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
   6.  Il  comma  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' abrogato.
   7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui al comma 4,
valutato  complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in
lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
     a)   per   gli   anni  2000  e  2001  mediante  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente "
Fondo  speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze;
     b)  per  i periodi successivi con una quota parte delle maggiori
entrate  derivanti  dai  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
   8.  Alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in  possesso  di  carta  di  soggiorno  ai  sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto
o   sono   stati  versati  contributi  per  la  tutela  previdenziale
obbligatoria  della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato,
o  per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa
data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire
3  milioni,  per  l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna
prestazione   per   la   tutela   previdenziale   obbligatoria  della
maternita',   ovvero   per   la  quota  differenziale  rispetto  alla
prestazione  complessiva  in  godimento  se questa risulta inferiore,
quando si verifica uno dei seguenti casi:
     a)  quando  la  donna  lavoratrice  ha in corso di godimento una
qualsiasi  forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far
valere  almeno  tre  mesi  di  contribuzione  nel  periodo che va dai
diciotto  al  nove  mesi  antecedenti  alla  nascita  o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
     b)  qualora  il  periodo intercorrente tra la data della perdita
del  diritto  a  prestazioni  previdenziali o assistenziali derivanti
dallo  svolgimento,  per  almeno  tre  mesi, di attivita' lavorativa,
cosi'  come  individuate  con i decreti di cui al comma 14, e la data
della  nascita  o  dell'effettivo  ingresso  del  minore  nel  nucleo
familiare,   non  sia  superiore  a  quello  del  godimento  di  tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti  e'  altresi' definita la data di inizio del predetto periodo
nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
     c)  in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
   9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e'  concesso  ed  erogato  dall'INPS,  a domanda dell'interessato, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla
nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
   10.  Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
   11.  L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui
al  comma  8  sono  rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
   12.  A  decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo
66  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e' concesso alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno  ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternita',  alle  condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
66  della  legge  n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio
2000,  o  per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa  data.  All'assegno  di  cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al comma 11.
   13.  Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei
quali  gli  assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere
corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del
minore.
   14.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro per la solidarieta'
sociale,  di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale  e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono   emanate   le   disposizioni   regolamentari   necessarie   per
l'attuazione  del  presente  articolo.  Fino  alla data di entrata in
vigore  delle  suddette  disposizioni  restano  in vigore, per quanto
applicabili,  le  disposizioni  emanate  ai  sensi  della  disciplina
previgente.
   15.  L'onere  derivante dall'attuazione del presente articolo, con
esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92
miliardi  per  l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in
lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
   16.  Per  la  copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento
della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei
pellegrini  in  relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane,  ed  a  quelli  relativi  ai processi di beatificazione che
dovessero  avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  un  fondo  di  lire  80  miliardi.  La
ripartizione  del  fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
                    Note all'art. 49:
                 Al comma 1:
                    - L'art.  6  della legge 29 dicembre 1987, n. 546
          (indennita'  di  maternita' per le lavoratrici autonome) e'
          il seguente:
                    "Art.  6  (Copertura  degli  oneri).  -  1.  Alla
          copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione della
          presente  legge,  si provvede con un contributo annuo di L.
          18.000   per   unita'   attiva  iscritta  all'assicurazione
          generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni
          e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a
          partire dal 10 gennaio 1988. Al comma 2:
                    - L'art.  8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448
          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo) cosi' recita:
                    "Art  8  (Tassazione  sulle emissioni di anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11
          dicembre  1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali
          sono  rideterminate  in  conformita'  alle disposizioni dei
          successivi commi.
                    2.  La variazione delle accise sugli oli minerali
          per  le  finalita'  di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
          aumenti  della  pressione  fiscale  complessiva. A tal fine
          sono  adottate misure fiscali compensative e in particolare
          sono  ridotti  i  prelievi obbligatori sulle prestazioni di
          lavoro.
                    3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle accise
          come  rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione
          degli  aumenti  delle  stesse  aliquote  di  cui al comma 5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'   di   cui   al   comma   1  negli  Stati  membri
          dell'Unioneeuropea.
                    4.  La misura delle aliquote delle accise vigenti
          di  cui  alla  voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo
          unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504  e  successive  modificazioni,  e  al  numero  11 della
          Tabella  A  allegata  al  medesimo  testo unico, nonche' la
          misura   dell'aliquota   stabilita   nel   comma   7,  sono
          rideterminate  a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
          stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
                    5.  Fino  al  31 dicembre  2004  le  misure delle
          aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
          prodotti  di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti
          alta  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          valgono  a  titolo  di aumenti intermedi, occorrenti per il
          raggiungimento  progressivo  della  misura  delle  aliquote
          decorrenti  dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta
          dell'apposita  Commissione  del  CIPE, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri.
                    6.   Fino  al  31 dicembre  2004  e  con  cadenza
          annuale,  per  il  conseguimento  degli obiettivi di cui al
          comma  1,  tenuto  conto  del  valore  delle  emissioni  di
          anidride   carbonica   conseguenti  all'impiego  degli  oli
          minerali  nonche'  dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
          precedente,  con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
          le  misure  intermedie delle aliquote in modo da assicurare
          in   ogni   caso   un   aumento   delle   singole  aliquote
          proporzionale  alla  differenza,  per ciascuna tipologia di
          prodotto,  tra  la  misura  di  tali  aliquote alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e la misura delle
          stesse  stabilite  nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
          il   contenimento   dell'aumento   annuale   delle   misure
          intermedie  in  non  meno  del  10 e in non piu' del 30 per
          cento della predetta differenza.
                    7.  A  decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita
          una  imposta  sui  consumi  di lire 1.000 per tonnellata di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
                    8.  L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
          rate  trimestrali  sulla  base  dei  quantitativi impiegati
          nell'anno  precedente.  Il  versamento  a saldo si effettua
          alla   fine   del   primo  trimestre  dell'anno  successivo
          unitamente  alla  presentazione  di  apposita dichiarazione
          annuale  con  i  dati  dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente,  nonche'  al  versamento  della  prima  rata di
          acconto.  Le  somme eventualmente versate in eccedenza sono
          detratte  dal versamento della prima rata di acconto e. ove
          necessario,  delle  rate  successive. In caso di cessazione
          dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
          e  il  versamento  a  saldo  sono  effettuati  nei due mesi
          suc-cessivi.
                    9.   In  caso  di  inosservanza  dei  termini  di
          versamento  previsti  al  comma  8  si  applica la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro dal
          doppio  al  quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i
          principi   generali   stabiliti   dal  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
                    10.  Le maggiori  entrate  derivanti  per effetto
          delle   disposizioni   di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          destinate:
                      a) a   compensare   la  riduzione  degli  oneri
          sociali gravanti sul costo del lavoro;
                      b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante
          dalla   riduzione.   operata   annualmente   nella   misura
          percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
          medesimo   anno,   dell'accisa  applicata  al  gasolio  per
          autotrazione,  della  sovrattassa di cui all'articolo 8 del
          decreto-legge  8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
          sovratassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
                      c) a   compensare  i maggiori  oneri  derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          da  riscaldamento  e  al  gas  di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          nei  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  F di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412,  nelle  province nelle quali oltre il 70 per cento dei
          comuni  ricade  nella  zona  climatica  F,  nei  comuni non
          metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al
          predetto   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  e
          individuati  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  e  nei  comuni  della regione Sardegna e
          delle  isole  minori,  per consentire a decorrere dal 1999,
          ove  occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del
          costo  del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori
          predetti  non  inferiore  a  lire 200 per ogni litro ed una
          riduzione  del  costo  del gas di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          corrispondente  al  contenuto  di  energia  del  gasolio da
          riscaldamento;
                      d) a  concorrere,  a partire dall'anno 2000, al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                      e) a   compensare   la  riduzione  degli  oneri
          gravanti  sugli  esercenti  le attivita' di trasporto merci
          per  conto  terzi  da  operare, ove occorra, anche mediante
          credito  d'imposta  pari  all'incremento,  per  il medesimo
          anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                      f)   a   misure  compensative  di  settore  con
          incentivi  per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
          l'efficienza  energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
          la  gestione  di  reti  di teleriscaldamento alimentato con
          biomassa  quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
          predette  zone  climatiche  E  ed  F, con la concessione di
          un'agevolazione  fiscale  con credito d'imposta pari a lire
          20  per  ogni  chilovattora  (Kwh)  di  calore  fomito,  da
          traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
                    11.  La  Commissione  del CIPE di cui al comma 5,
          nel  rispetto  della normativa comunitaria in materia, puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
                    12.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999 l'accisa
          sulla  benzina  senza  piombo  e' stabilita nella misura di
          lire   1.022.280   per  mille  litri.  Le maggiori  entrate
          concorrono   a   compensare   gli   oneri   connessi   alle
          compensazioni  di  cui  al  comma  10,  lettera  c),  ferma
          restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2,
          del  decreto-legge  1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1996, n. 428, per la
          prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
                    13.    Con    regolamento    emanato   ai   sensi
          dell'articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
          dettate  norme  di  attuazione delle disposizioni di cui al
          presente  articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
          comma 10, lettera a)". Al comma 3:
                    - L'art.  55,  comma  1,  lettera  o) e s), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali) cosi' recita:
                    "Art.    55    (Disposizioni    in   materia   di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi al fine di
          ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
          di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le
          malattie  professionali, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                    a);  b);  c); d); e); f); g); h); i); l); m); n);
          (omissis);
                    o) previsione  della  revisione  del  sistema  di
          finanziamento    e    del   livello   della   contribuzione
          riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
          fine  di  determinare l'accollo a carico del bilancio dello
          Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
          gli  equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
          del  comparto  delle  amministrazioni pubbliche, nei limiti
          delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
          8,  comma  5. della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge;
                    p); q); r); (omissis);
                    s) previsione,   nell'oggetto  dell'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          e  nell'ambito  del  relativo  sistema  di  indennizzo e di
          sostegno  sociale,  di  un'idonea  copertura  e valutazione
          indennitaria   del   danno   biologico,   con   conseguente
          adeguamento della tariffa dei premi;".
                    - L'art.   60  della  legge  n.  144/1999,  cosi'
          recita:
                    "Art.  60  (Regime  contributivo delle erogazioni
          previste  dai  contratti  di  secondo  livello).  -  1. Con
          effetto  dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
          8,  comma  5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la  percentuale  del  2  per cento di cui
          all'articolo  2,  comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,  n.  135,  e'  elevata  al  3  per  cento. All'onere,
          valutato  in  lire  250 miliardi annue, si provvede con una
          quota  parte  delle maggiori entrate derivanti dai predetti
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'articolo   8  della  citata  legge  n.  448  del  1998.
          All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del
          1997, l'ultimo periodo e' soppresso". Al comma 4:
                    - Il  testo  degli  articoli  1  e  2 del decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
          conferita  dall'art.  1,  commi  70  e  71,  della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo
          di  previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
          di  trasporto)  e'  il  seguente:    "Art. 1 (Iscrizione al
          Fondo  pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto
          ai  pubblici servizi di trasporto). - 1. A decorrere dal 1o
          gennaio  1996,  il  Fondo  per  la previdenza del personale
          addetto  ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8
          del   regio   decreto-legge   19 ottobre   1923,  n.  2311,
          convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
          modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
                    2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono
          iscritti   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
          dipendenti,   ad   esclusione  dei  dipendenti  da  comuni,
          province  e  regioni  esercenti direttamente in economia il
          pubblico   servizio  di  trasporto,  per  i  quali  restano
          confermate  le  disposizioni  dell'art.  4,  comma 2, della
          legge   8 agosto  1991,  n.  274,  con  la  decorrenza  ivi
          indicata:
                      a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
          della   legge   29 ottobre   1971,  n.  889,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  in servizio alla data del
          31 dicembre 1995;
                      b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
          della   legge   29 ottobre   1971,  n.  889,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  assunti  dalle  aziende
          esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al
          31 dicembre 1995;
                      c) i  titolari di posizioni assicurative presso
          il  soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto
          ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la
          cessazione   anticipata   dal   servizio   con   diritto  a
          prestazione differibile.
                    3.   Sono   iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          dei   lavoratori   dipendenti  i  titolari  di  trattamenti
          pensionistici   diretti  ed  ai  superstiti  a  carico  del
          soppresso  Fondo per la previdenza del personale addetto ai
          pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995
          e  dei  trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1,
          del  presente  decreto.  Gli  oneri  relativi  ai  predetti
          trattamenti  pensionistici  sono  posti  a carico del Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti.
                    4.  L'iscrizione  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          effettuata  con evidenza contabile separata nell'ambito del
          Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini
          delle  prestazioni previste dalle norme che disciplinano il
          predetto  Fondo  e  per  gli  oneri  derivanti da eventuali
          trasferimenti  di  posizioni  assicurative  in altri regimi
          previdenziali.
                    5.  Ai  fini  dell'iscrizione  di cui all'art. 1,
          comma  2,  lettere  a) e c), per ciascuno degli iscritti al
          31 dicembre  1995  al  soppresso  Fondo  di  previdenza del
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di trasporto, e'
          costituita   una   posizione  assicurativa  e  contributiva
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in
          relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria,
          volontaria,  figurativa,  da riscatto, da ricongiunzione ed
          ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo".
                    "Art. 2 (Contributi). - 1. Il contributo al Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti dovuto per il personale di
          cui  all'art.  1,  comma  2, lettera a), e' stabilito nella
          misura  del  36,46  per cento della retribuzione imponibile
          determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento
          a  carico  dei  lavoratori.  La  predetta  misura  restera'
          invariata    fino    a    che    l'aliquota    in    vigore
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti non raggiungera' la misura stessa.
                    2.  Per  il personale di cui all'art. 1, comma 2,
          lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i
          criteri   di   ripartizione  in  vigore  nell'assicurazione
          generale obbligatoria.
                    3.   In   attesa   dell'emanazione   dei  decreti
          legislativi  di  armonizzazione dei regimi pensionistici di
          cui  all'art.  2,  comma  22, della legge 8 agosto 1995, n.
          335,  per  il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi
          per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di
          lavoro,  un  contributo  pari  ai  2/3 della differenza tra
          l'aliquota  contributiva di' cui al comma 1 e quella di cui
          al  comma  2,  da  destinarsi  al  ripianamento del deficit
          patrimoniale  quale  risulta tempo per tempo dal rendiconto
          della  evidenza  contabile  separata  prevista  all'art. 1,
          comma  4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  in  relazione
          all'andamento  finanziario dell'evidenza contabile separata
          di cui all'art. 1, comma 4.
                    4.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui
          ai  commi  1,  2  e  3 e nella misura massima di 4,43 punti
          percentuali,  l'attribuzione  al  Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti',  con  l'evidenza  contabile  separata  di  cui
          all'art.   1,   com-ma  4,  delle  quote  di  contribuzione
          attualmente  destinate  al  finanziamento delle prestazioni
          temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.
                    5.  L'aliquota  per  il computo della pensione di
          cui  all'art.  1,  comma  10, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e' confermata nella misura del 33 per cento.
                    6.  Restano  confermate  le  norme  in materia di
          obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge
          29 ottobre 1971, n. 889.
                    7.  I  contributi  indicati  ai  commi  1 e 2 del
          presente   articolo   sono   applicati  sulla  retribuzione
          definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
          successive  integrazioni  e  modificazioni.  Ai  fini della
          determinazione   della  retribuzione  imponibile  risultano
          altresi'  applicabili  le  disposizioni  di cui all'art. 2,
          comma  18,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime
          disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3".
          Al comma 6:
                    - Il   comma   4   dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo  n. 414/1996, abrogato dalla presente legge, e'
          riportato nelle note al comma 4. Al comma 7:
                    -  Per  il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.
          448/1998, si veda in nota al comma 1. Al comma 8:
                    - L'art.  9  del  decreto  legislativo  25 luglio
          1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero) e' il seguente:
                    "Art. 9 (Carta di soggiorno - Legge 6 marzo 1998,
          n. 40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
          nel  territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare
          di  un  permesso di soggiorno per un motivo che consente un
          numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
          un  reddito  sufficiente per il sostentamento proprio e dei
          familiari,  puo'  richiedere  al questore il rilascio della
          carta  di  soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo
          indeterminato.
                    2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta
          anche  dallo  straniero  coniuge o figlio minore o genitore
          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia.
                    3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che
          nei  confronti  dello  straniero  non sia stato disposto il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti di cui all'articolo 380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
          381  del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
          di condanna, anche non definitiva. salvo che abbia ottenuto
          la  riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
          di  soggiorno  il  questore  dispone la revoca, se e' stata
          emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non definitiva, per
          reati  di  cui  al presente comma. Qualora non debba essere
          disposta  l'espulsione  e  ricorrano  i  requisiti previsti
          dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
          rifiuto  del  rilascio della carta di soggiorno e contro la
          revoca   della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente.
                    4.  Oltre  a  quanto  previsto  per  lo straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare della carta di soggiorno puo':
                      a) fare  ingresso nel territorio dello Stato in
          esenzione di visto;
                      b) svolgere  nel  territorio  dello  Stato ogni
          attivita'  lecita,  salvo quelle che la legge espressamente
          vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
                      c)  accedere  ai  servizi  ed  alle prestazioni
          erogate  dalla  pubblica  amministrazione,  salvo  che  sia
          diversamente disposto;
                      d) partecipare   alla   vita  pubblica  locale,
          esercitando     anche    l'elettorato    quando    previsto
          dall'ordinamento   e  in  armonia  con  le  previsioni  del
          capitolo  C  della  Convenzione  sulla partecipazione degli
          stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello locale, fatta a
          Strasburgo il 5 febbraio 1992.
                    5.  Nei  confronti  del  titolare  della carta di
          soggiorno  l'espulsione amministrativa puo' essere disposta
          solo  per  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza
          nazionale,  ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
          categorie  indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1956,  n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
          3 agosto  1988,  n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
          31 maggio  1965,  n.  575, come sostituito dall'articolo 13
          della  legge  13 settembre  1982,  n.  646,  sempre che sia
          applicata,  anche in via cautelare, una delle misure di cui
          all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Al comma
          10:
                    - l'art.  17  della  legge  30  dicembre 1971, n.
          1204, (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita:
                    "Art.  17.  -  L'indennita' di cui al primo comma
          dell'art.  15  e' corrisposta anche nei casi di risoluzione
          del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b)
          e  c), che si verifichino durante i periodi di interdizione
          dal  lavoro  previsti  dagli  articoli 4 e 5 della presente
          legge.
                    Le   lavoratrici   gestanti   che   si   trovino,
          all'inizio  del  periodo  di  astensione  obbligatoria  dal
          lavoro,  sospese,  assenti  dal  lavoro senza retribuzione,
          ovvero,    disoccupate,    sono    ammesse   al   godimento
          dell'indennita'  giornaliera  di maternita' di cui al primo
          comma   dell'articolo   15   purche'   tra  l'inizio  della
          sospensione,  dall'assenza  o della disoccupazione e quello
          di  detto  periodo  non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai
          fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto
          delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
          accertate  e riconosciuto dagli enti gestori delle relative
          assicurazioni sociali.
                    Qualora   l'astensione  obbligatoria  dal  lavoro
          abbia  inizio  trascorsi  sessanta giorni dalla risoluzione
          del   rapporto   di  lavoro  e  la  lavoratrice  si  trovi,
          all'inizio  della astensione obbligatoria, disoccupata e in
          godimento   dell'indennita'   di  disoccupazione,  essa  ha
          diritto  all'indennita'  giornaliera di maternita' anziche'
          all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
                    La  lavotatrice,  che  si  trova nelle condizioni
          indicate  nel  precedente  comma ma che non e' in godimento
          della  indennita'  di  disoccupazione  perche'  nell'ultimo
          biennio  ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi
          non   soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione,  ha  diritto  all'indennita' giornaliera di
          maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria
          dal  lavoro  non  siano  trascorsi piu' di 180 giorni dalla
          data di risoluzione del rapporto e' nell'ultimo biennio che
          precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini
          dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
                    La   lavoratrice  che,  nel  caso  di  astensione
          obbligatoria  dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data
          di   sospensione   dal   lavoro,   si   trovi,   all'inizio
          dell'astensione  obbligatoria,  sospesa  e in godimento del
          trattamento  di integrazione salariale a carico della Cassa
          integrazione   guadagni,  ha  diritto,  in  luogo  di  tale
          trattamento,  all'indennita' giornaliera di maternita'". Al
          comma 12:
                    - L'art.  66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo) e' il seguente:
                    "Art.  66  (Assegno  di  maternita').  -  1.  Con
          riferimento  ai  figli  nati  successivamente  al 1o luglio
          1999,  alle madri cittadine italiane residenti, in possesso
          dei  requisiti  di  cui al comma 2, che non beneficiano del
          trattamento  previdenziale  della indennita' di maternita',
          e'  concesso  un assegno per maternita' pari a lire 200.000
          mensili  nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno
          e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al
          1o luglio  2000.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  con
          decorrenza  dalla  data  del  parto. I comuni provvedono ad
          informare  gli  interessati  invitandoli'  a certificare il
          possesso    dei    requisiti    all'atto    dell'iscrizione
          all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
                    1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio
          1999,  iI  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni
          di  cui  al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui
          all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del bilancio e dello programmazione economica, del
          27  maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del  24  luglio 1998, recante estensione della tutela della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
                    2.  L'assegno  di  maternita' di' cui al comma 1,
          nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il
          nucleo  familiare  di  appartenenza  delle madri risulti in
          possesso  di  risorse  economiche  non  superiori ai valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti'.  Per  nuclei  familiari  con diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998. tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
                    3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta
          da   parte   degli   enti   previdenziali  competenti  alle
          lavoratrici  che godono di' forme di tutela economica della
          maternita'   diverse  dall'assegno  istituito  al  comma  1
          risulti  inferiore  all'importo di cui al medesimo comma 1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale.
                    4.  Gli  importi  dell'assegno  e  dei  requisiti
          reddituali  di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati
          annualmente  sulla  base della variazione dell'indice ISTAT
          dei   prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
          impiegati.
                    5.  Per  le  finalita'  del  presente articolo e'
          istituito  un  Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi
          per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
          lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
                    5-bis.   L'assegno  di  cui  al  comma  1,  ferma
          restando  la  titolarita'  concessiva in capo ai comuni, e'
          erogato  dall'istituto  nazionale  della previdenza sociale
          (INPS),  sulla  base  dei  dati forniti dai comuni, secondo
          modalita'  da  definire  nell'ambito dei decreti di' cui al
          comma  6.  A  tal  fine  sono trasferite dal bilancio dello
          Stato   all'INPS   le   somme  indicate  al  comma  5,  con
          conguaglio,  alla  fine  di  ogni  esercizio, sulla base di
          specifico rendicontazione.
                    6.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro per la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo".
                    -   Per   il   testo   dell'art.  9  del  decreto
          legislativo n. 286/1998, si veda in nota al comma 8.