ART. 50.
                     (Misure per l'occupazione).
   1.  All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le  parole  da:  "  a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un
milione  di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito
di  imposta  per  ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire
annue  per  il  periodo  di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3
milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
 
                    Note all'art. 50:
                    - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
          448/1998, il cui comma 1 e' stato modificato dalla presente
          legge:
                    "Art.   4  (Incentivi  per  le  piccole  e  medie
          imprese).  - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite
          dal  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   18 settembre   1997,   pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 229 del 1o ottobre 1997, che dal 1o
          gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti,
          e' concesso, in conformita' alla disciplina comunitaria, un
          credito  di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un
          milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al
          1o  gennaio  1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi
          di  imposta  successivi,  Il  credito  di  imposta non puo'
          comunque  superare l'importo complessivo di lire 60 milioni
          annue  in  ciascuno  dei  tre periodi di imposta successivi
          alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al
          comma 6 dell'articolo 3.
                    2. Il credito di imposta a' pari a tre milioni di
          lire  annue  per  ogni  lavoratore disabile assunto a tempo
          indeterminato  che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
          cento.
                    3.  Le  unita'  produttive  delle  imprese devono
          essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali
          del   collocamento   nelle   quali   il   tasso   medio  di
          disoccupazione,    calcolato    riparametrando    il   dato
          provinciale   secondo   la   definizione  allargata  ISTAT,
          rilevata  per  il  1998, sia superiore alla media nazionale
          risultante   dalla   medesima   rilevazione   e  che  siano
          confinanti   con   le  aree  di  cui  all'obiettivo  1  del
          regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno
          1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali
          la  Commissione  delle Comunita' europee ha riconosciuto la
          necessita'    di    intervento   con   decisione   n.   836
          dell'11 aprile   1997,   confermata  con  decisione  n.  SG
          (97)D/4949  del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993, n. 236, situate in province nelle quali il
          tasso  di  disoccupazione  accertato,  secondo  la predetta
          definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento
          alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal
          comma   4   dell'artico-lo   3   della  presente  legge  e,
          limitatamente   ai   nuovi   assunti   nell'anno  1999,  le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3,
          trovano  applicazione  nei  limiti  della regola de minimis
          prevista   dalla   comunicazione  della  Commissione  delle
          Comunita'  europee  96/C  68/06  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e
          alle  altre  condizioni  di  cui al citato articolo 4 della
          legge  n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
          artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
          isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
                    4.  Il  credito di imposta, che non concorre alla
          formazione   del   reddito   imponibile   ed   e'  comunque
          riportabile  nei periodi di imposta successivi, puo' essere
          fatto  valere  ai  fini  del  versamento  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle   persone   giuridiche   e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  compensazione  ai  sensi  del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per  i soggetti nei
          confronti  dei quali trova applicazione la nuova normativa.
          Il  credito  di  imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
          non  limita  il  diritto  al  rimborso  di imposte ad altro
          titolo spettante.
                    5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non si
          applicano  per  i settori esclusi di cui alla comunicazione
          della  Commissione  delle  Comunita'  europee  96/C  68/06,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          C  68  del  6 marzo  1996.  Le  agevolazioni  previste sono
          cumulabili  con  altri  benefici  eventualmente concessi ai
          sensi   della  predetta  comunicazione  purche'  non  venga
          superato   il  limite  massimo  di  lire  180  milioni  nel
          triennio.
                    6.    Agli    oneri   derivanti   dall'attuazione
          dell'ultimo  periodo  del  comma  3,  valutati  in  lire 25
          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1999, 2000 e 2001, si
          provvede  mediante rduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
          n.  52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo
          fanno  carico  sulle  quote  messe  a  riserva dal Comitato
          interministerisle per la programmazione economica (CIPE) in
          sede  di  riparto  delle risorse finanziarie destinate allo
          sviluppo  delle  aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
                    7.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono stabilite le modalita' per
          la  regolazione  contabile dei crediti di imposta di cui al
          comma 1".