ART. 52.
                (Incremento delle pensioni sociali).
   1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione  sociale  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.  153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  sono elevati di lire 18.000
mensili.
   2.  Per  i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che
consenta   all'avente   diritto   di   raggiungere  un  reddito  pari
all'importo  della  pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al
comma  1  del  presente articolo, tenendo conto dei criteri economici
adottati  per  l'accesso  e  per  il  calcolo della predetta pensione
sociale o dell'assegno sociale.
 
                    Note all'art. 52:
                 Al comma 1:
                    - L'art.  26  della  legge 30 aprile 1969, n. 153
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
                    "Art.  26. - Ai cittadini italiani, residenti nel
          territorio  nazionale,  che  abbiano  compiuto l'eta' di 65
          anni,   che   posseggano   redditi   propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
          un  reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
          a   L. 1.320.000  annue  e'  corrisposta,  a  domanda,  una
          pensione  sociale  non  riversibile  di L. 336.050 annue da
          ripartirsi  in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
          La  tredicesima  rata e' corrisposta con quella di dicembre
          ed  e'  frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito
          con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
                    Dal  computo  del reddito suindicato sono esclusi
          gli   assegni   familiari  ed  il  reddito  della  casa  di
          abitazione.
                    Non hanno diritto alla pensione sociale:
                      1)   coloro   che  hanno  titolo  a  rendite  o
          prestazioni   economiche  previdenziali  ed  assistenziali,
          fatta  eccezione  per  gli  assegni  familiari, erogate con
          carattere  di  continuita'  dallo  Stato  o  da  altri enti
          pubblici o da Stati esteri;
                      2)  coloro che percepiscono pensioni di guerra,
          fatta   eccezione  dell'assegno  vitalizio  annuo  agli  ex
          combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
                    L'esclusione di cui al precedente comma non opera
          qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
          336.050 annue.
                    Coloro   che   percepiscono   le   rendite  o  le
          prestazioni  o  i redditi previsti nei precedenti commi, ma
          di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla
          pensione   sociale   ridotta   in   misura   corrispondente
          all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
                    L'importo  della pensione sociale di cui al primo
          comma  e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
          dalla  perequazione  automatica  della  pensione  di cui al
          precedente art. 19.
                    I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto
          e  quinto  comma  del  presente articolo sono elevati dalla
          perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
                    Qualora,  a  seguito della riduzione prevista dal
          comma  precedente,  la  pensione sociale risulti di importo
          inferiore  a  L.  3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in
          rate semestrali anticipate.
                    La  pensione e' posta a carico del Fondo sociale,
          nel  cui  seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed
          e'  corrisposta,  con  le  stesse  modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della
          documentazione indicata nel comma successivo.
                    La domanda per ottenere la pensione e' presentata
          alla    sede   dell'I.N.P.S.   nella   cui   circoscrizione
          territoriale   e'   compreso   il   comune   di   residenza
          dell'interessato.
                    La  domanda  stessa  deve  essere  corredata  dal
          certificato   di   nascita   e   dalla   certificazione  da
          rilasciarsi,  senza  spese,  dagli  uffici finanziari sulla
          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su modulo conforme a
          quello  approvato  con decreto del Ministero delle finanze,
          da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale,   da   cui  risulti  l'esistenza  dei
          prescritti requisiti.
                    La  pensione  decorre  dal  primo giorno del mese
          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro
          che,  potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
          presentino  la  domanda entro il primo anno di applicazione
          della  presente  legge,  la  pensione decorre dal 1o maggio
          1969   o   dal  mese  successivo  a  quello  di  compimento
          dell'eta',  qualora  quest'ultima  ipotesi  si verifichi in
          data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
                    Chiunque   compia   dolosamente  atti  diretti  a
          procurare  a  se' o ad altri la liquidazione della pensione
          non  spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio
          di  quella  indebitamente  percepita,  il  cui  provento e'
          devoluto   al   Fondo  sociale.  La  suddetta  sanzione  e'
          comminata  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          attraverso le proprie sedi provinciali.
                    Per    i    ricorsi   amministrativi   contro   i
          provvedimenti   dell'I.N.P.S.  concernenti  la  concessione
          della  pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni
          pecuniarie  di cui al comma precedente e per le conseguenti
          controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme
          che  disciplinano  il  contenzioso in materia di pensioni a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827, e successive modificazioni e integrazioni".
                    - Il  comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995
          cosi' recita:
                    "6.  Con  effetto  dal  1o gennaio 1996, in luogo
          della  pensione  sociale e delle relative maggiorazioni, ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996,  a  L. 6.240.000, denominato "assegno
          sociale".  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Al comma
          2:
                    - Il  testo  dell'art.  10  della legge 26 maggio
          1970,  n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato
          a   favore   dell'Ente   nazionale   per  la  protezione  e
          l'assistenza  ai  sordomuti  e delle misure dell'assegno di
          assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
                    "Art.  10  (Sordomuti  ultrasessantacinquenni). -
          Con   effetto   dal   1o   maggio   1969,  in  sostituzione
          dell'assegno  di  cui  all'art.  1,  i sordomuti, dal primo
          giorno  del  mese successivo a quello del compimento dei 65
          anni   di   eta',   sono  ammessi  su  comunicazione  delle
          competenti    prefetture   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  al godimento della pensione sociale a
          carico  del  fondo  di cui all'art. 2 della legge 21 luglio
          1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
                    L'Istituto  nazionale della previdenza sociale da
          comunicazione  della  data  di  inizio  del pagamento della
          prima   mensilita'   della  pensione  sociale  ai  comitati
          provinciali  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  che
          sospendono,    dalla   stessa   data,   la   corresponsione
          dell'assegno,   salvo   rimborso,  da  parte  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale, di quanto anticipato
          agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
          di  pensione  sociale  a  decorrere  dalla data indicata al
          precedente comma".
                    - Il  testo  dell'art.  19  della  legge 30 marzo
          1971,  n.  118  (Conversione  in legge del decreto-legge 30
          gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
          invalidi civili) e' il seguente:
                    "Art.  19  (Pensione  sociale  e decorrenza delle
          provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o
          dell'assegno  di  cui  agli  articoli  12 e 13 i mutilati e
          invalidi  civili,  dal  primo giorno del mese successivo al
          compimento  dell'eta'  di  65  anni, su comunicazione delle
          competenti  prefetture,  sono  ammessi  al  godimento della
          pensione  sociale  a  carico  del  fondo di cui all'art. 26
          della legge 30 aprile 1969, n. 153.
                    Agli  ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
          condizioni  di  cui  all'art.  12  della presente legge, la
          differenza  di  lire  6  mila, tra l'importo della pensione
          sociale  e  quello  della  pensione  di  inabilita',  viene
          corrisposta,  con onere a carico del Ministero dell'interno
          con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
                    L'INPS da' comunicazione della data di inizio del
          pagamento  della prima mensilita' della pensione sociale ai
          comitati  provinciali  di assistenza e beneficenza pubblica
          che,  dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
          pensione   o   dell'assegno,   salva  l'applicazione  della
          disposizione  di  cui  al  precedente  comma.  L'INPS sara'
          tenuto   a  rimborsare  agli  ECA  quanto  anticipato  agli
          interessati  a  titolo  di pensione sociale a decorrere dal
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".