ART. 54. (Ulteriori finanziamenti). 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ". 4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche' all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997. 5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma. 6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Note all'art. 54: - Il testo dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 2 della citata legge n. 133/1999 e' il seguente: "Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dal-l'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento". - Il testo del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 (Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a: a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire; b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro". - Il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il seguente: "Art. 22 (Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica). - 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1o gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo statale fino a L. 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc. e fino a L. 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc., e i 1000 cc. sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato. 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994; b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1; c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato. 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o al centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita. 6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b). 7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati. 8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata. 9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive) e' il seguente: "Art. 6 (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi). - 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu-gno 1997. 2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 1o gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992". 3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998". 4. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure: a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000; b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000; c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000. 5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000. 6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000. 7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'art. 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate. 8. ..... . 9. ..... . 10. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto 9 aprile 1994 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformita' del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata". - Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote) reca misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote. - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Il testo del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) e' il seguente: "2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato". - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 della citata leggen. 46/1982: "Art. 15. - Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16. Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento. Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non puo' superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma. Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto. Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16. Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi". "Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI. Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo. A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza. Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma. Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione. L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo. In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto". - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 37. (Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46). - 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15: 1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16" sono sostituite dalle altre: "del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16"; 2) ..... . 3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16"; b) all'art. 16: 1) ..... . 2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto al sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 15, legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1. lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposta con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - Si riporta il testo del comma, ora abrogato, dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991: "2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti". - Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato, dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): "3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 64, e' il seguente: "2. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1o gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso".