ART. 54.
                     (Ulteriori finanziamenti).
   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e
dell'occupazione,  sono  autorizzati  nel triennio 2000-2002 i limiti
d'impegno  di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
   2.  E'  autorizzata  la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno
degli  anni  2000  e  2001,  per  la  copertura  degli oneri indicati
all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
   3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29
agosto  1994,  n.  516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente:
   "  b)  investimenti  per la ricerca industriale, per l'innovazione
tecnologica,  organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e
per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
   4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all'articolo   22   della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  nonche'
all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31
dicembre  2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi
ai  limiti  di  emissione  previsti  dal  capitolo  5 della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
   5.  Ai  fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10,
comma  2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede
a  rideterminare  la  tipologia  e  le  misure  delle agevolazioni le
modalita'  ed  i  criteri  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
benefici,  le  modalita'  di  rideterminazione  dei  tassi  agevolati
applicati  ai  finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  qualora  piu'  elevati di quello determinato
sulla  base  del  tasso  di  riferimento  vigente  alla predetta data
maggiorato  di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad
eccezione  del  secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
l'articolo  37  della  legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto attuativo del
presente comma.
   6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre
1991,  n.  317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.  471,  in  materia di sanzioni amministrative
connesse  alle  revoche  delle agevolazioni per gli interventi di cui
alla  predetta  legge  n.  317 del 1991. Le disposizioni del presente
comma  operano  anche  per le revoche gia' disposte per le quali alla
data  di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora
adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
   7.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  gli  interessi  semplici  di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  1994,  n. 644, non ancora
liquidati  alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento
vigente  al  31  dicembre  di  ciascuno  degli  anni  cui  le rate di
contributo si riferiscono.
 
                    Note all'art.  54:
                    -  Il  testo  dell'ultimo  periodo  del  comma 13
          dell'art. 2 della citata legge n. 133/1999 e' il seguente:
                    "Alla  copertura  dei rimanenti 1.000 miliardi di
          lire  per  ciascuno  degli  anni  2000 e 2001 si provvede a
          carico  delle maggiori  disponibilita'  di  cui all'art. 1,
          comma  2,  ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili
          anche  per  l'anno  2000,  salvo  che  al reperimento delle
          medesime  somme  si  provveda secondo le procedure previste
          dal-l'art.  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e successive modificazioni; in assenza di sufficienti
          disponibilita'   l'aliquota   di   cui   al   comma   8  e'
          rideterminata nella misura del 28 per cento".
                    -   Il   testo  del  comma  2  dell'art.  11  del
          decreto-legge   29 agosto   1994,   n.  516  (Provvedimenti
          finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle
          societa'  per  azioni  interamente  possedute  dallo Stato,
          nonche'  ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri
          organismi),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          27 ottobre   1994,   n.  598,  a  seguito  delle  modifiche
          apportate dal presente articolo, e' il seguente:
                    "2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3
          della   legge   28 maggio  1973,  n.  295,  possono  essere
          utilizzate,  oltre  che  per  le  operazioni di acquisto di
          macchine  utensili  di  cui alla legge 28 novembre 1965, n.
          1329,  e  per  le  altre  operazioni previste dalla vigente
          normativa,  anche  per la corresponsione di contributi agli
          interessi  a  fronte  di finanziamenti concessi da banche a
          piccole  e medie imprese, con particolare riguardo a quelle
          ubicate  nei  territori  dell'obiettivo  1  del regolamento
          (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, come
          definite  dalla  disciplina comunitaria in materia di aiuti
          di Stato destinati a:
                      a) operazioni di consolidamento a medio termine
          di  passivita'  a breve nei confronti del sistema bancario,
          in  essere  alla  data  di  presentazione  della domanda di
          finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
          bilancio    approvato    o    dalle   scritture   contabili
          obbligatorie,  di  durata non superiore a cinque anni e per
          un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
                      b) investimenti per la ricerca industriale, per
          l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
          la  tutela  ambientale  e  per  la  sicurezza sui luoghi di
          lavoro".
                    -  Il  testo  dell'art.  22  della legge 7 agosto
          1997,  n.  266  (Interventi  urgenti  per l'economia) e' il
          seguente:
                    "Art.  22  (Contributo  per  la  rottamazione  di
          ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni
          nuovi  di  fabbrica).  -  1.  Alle  persone fisiche che, in
          Italia,  acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che
          consegnano  per  la  rottamazione uno dei veicoli di cui al
          medesimo  comma  2,  immatricolato  o  fabbricato  in  data
          anteriore al 1o gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo
          statale  fino  a  L. 300.000  per  quelli di cilindrata non
          superiore  a  50  cc.  e  fino  a  L. 500.000 per quelli di
          cilindrata  compresa  tra i 51 cc., e i 1000 cc. sempre che
          dal  venditore  sia  praticato  uno sconto almeno pari alla
          misura  del  contributo.  Il  contributo e' corrisposto dal
          venditore  mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.
          Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori
          fa  fede  la data riportata nel certificato modello 2051/OM
          ovvero,   in   caso   di   smarrimento,   la  dichiarazione
          sostitutiva  di  atto  notorio  a  cura  del  proprietario,
          corredata  dalla  denuncia di smarrimento o dalla richiesta
          di duplicato.
                    2.   Il   contributo   spetta  per  gli  acquisti
          effettuati  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, e risultanti dal contratto stipulato
          dal  venditore  e  dall'acquirente  nello stesso periodo, a
          condizione che:
                      a) il  veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia
          un  ciclomotore  o  un  motoveicolo,  non  immatricolato in
          precedenza,  di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53
          del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  come
          integrati  dall'art.  1,  comma 4, del decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
          99 del 30 aprile 1994;
                      b) sia  consegnato  per la rottamazione uno dei
          veicoli   di  cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,
          intestato,  da  data  anteriore  al  31 dicembre 1998, allo
          stesso  soggetto  acquirente  del veicolo nuovo o a uno dei
          familiari  conviventi  alla  data di acquisto del medesimo;
          nel  caso  di  ciclomotori,  in luogo dell'intestazione, il
          possesso   deve  risultare  da  una  dichiarazione  a  cura
          dell'acquirente  corredata da copia della documentazione di
          cui al comma 1;
                      c) sia  espressamente  dichiarato  nell'atto di
          acquisto   che   il  veicolo  consegnato  al  venditore  e'
          destinato  alla  rottamazione  e  siano  indicate le misure
          dello  sconto  praticato e del contributo statale di cui al
          comma 1.
                    3.  Entro  quindici giorni dalla data di consegna
          del  veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare
          il   veicolo   usato  ad  un  demolitore  e  di  provvedere
          direttamente   o   tramite   delega   alla   richiesta   di
          cancellazione   per   demolizione   al   pubblico  registro
          automobilistico;   in  caso  di  ciclomotori  il  venditore
          provvede  con  dichiarazione di presa in carico del veicolo
          per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
                    4.  I veicoli usati di cui al comma 3 non possono
          essere  rimessi  in  circolazione  e  sono  consegnati alle
          imprese costruttrici o al centri appositamente autorizzati,
          anche  convenzionati  con  le stesse imprese, al fine della
          messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del recupero di
          materiali e della rottamazione.
                    5.  Le  imprese  costruttrici  o importatrici del
          veicolo   nuovo   rimborsano  al  venditore  l'importo  del
          contributo  e  recuperano  detto  importo  quale credito di
          imposta  per  il versamento delle ritenute dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche  operate  in  qualita'  di
          sostituto  d'imposta  sui  redditi  da  lavoro  dipendente,
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,
          dell'imposta  locale  sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  dovute  anche  in acconto per l'esercizio in cui
          viene   richiesto  dal  pubblico  registro  automobilistico
          l'originale   del   certificato   di  proprieta'  e  per  i
          successivi;  in  caso  di  ciclomotori, per l'esercizio nel
          corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
                    6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
          a  quello  in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
          imprese  costruttrici o importatrici conservano la seguente
          documentazione,  che  deve  essere  ad  esse  trasmessa dal
          venditore:
                      a) copia  della  fattura di vendita e dell'atto
          di acquisto;
                      b) copia  del  libretto  di  circolazione e del
          foglio  complementare  del  veicolo  usato  e,  nel caso di
          ciclomotori,  copia  del certificato modello 2051/OM ovvero
          della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
                      c) copia  della  domanda  di  cancellazione per
          demolizione  del  veicolo usato e, in alternativa al foglio
          complementare,   copia   del   certificato   di  proprieta'
          rilasciato  dal pubblico registro automobilistico; nel caso
          di  ciclomotori,  questi  documenti  sono sostituiti da una
          dichiarazione  di  presa  in  carico  del  veicolo  per  la
          rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
                      d) certificato  dello  stato  di  famiglia, nel
          caso previsto dal comma 2, lettera b).
                    7.   Fatta   salva   ogni  altra  responsabilita'
          derivante  dalla  loro  inosservanza, l'inottemperanza alle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  comporta  la
          decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
                    8.  All'onere derivante dalle disposizioni di cui
          al  presente  articolo,  valutato  per gli anni 1997 e 1998
          rispettivamente  in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  al  fini  del  bilancio  triennale
          1997-1999,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.   Il  predetto  importo  e'  iscritto  in  apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle
          finanze   per  il  successivo  riversamento  ai  pertinenti
          capitoli dell'entrata.
                    9. Con provvedimenti legislativi di variazione di
          bilancio,  gli  eventuali  miglioramenti del saldo netto da
          finanziare  derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori
          entrate  accertate  in  connessione con le maggiori vendite
          realizzate   per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   articolo   potranno,   in  deroga  alla  vigente
          normativa  contabile,  essere  acquisiti  a  reintegrazione
          dell'accantonamento di cui al comma 8".
                    -  Il  testo  dell'art.  6  della legge 11 maggio
          1999,  n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive) e'
          il seguente:
                    "Art.  6  (Norme  di rifinanziamento e proroga di
          incentivi). - 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori
          e motoveicoli di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
          n.  266,  e'  riconosciuto,  alle  medesime  condizioni ivi
          stabilite,  per  quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30
          novembre  1998, fermo restando quanto previsto all'art. 17,
          comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo
          contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge e per la durata di dodici
          mesi,   per  gli  acquisti  di  ciclomotori  e  motoveicoli
          conformi  ai  limiti  di  emissione previsti dal capitolo 5
          della  direttiva  97/24/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio, del 17 giu-gno 1997.
                    2.  All'art.  22,  comma  1, della legge 7 agosto
          1997,  n.  266,  le  parole:  "al  1o  gennaio  1989"  sono
          sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992".
                    3.  All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge
          7  agosto  1997,  n.  266, le parole: "al 31 dicembre 1996"
          sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
                    4.   Il   contributo   di   cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto  altresi',  a partire dalla data di entrata in
          vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi,
          ai  ciclomotori  e  motoveicoli a trazione elettrica, nelle
          seguenti misure:
                      a) ciclomotori  e motoveicoli a due ruote, fino
          a lire 800.000;
                      b) ciclomotori  e  motoveicoli  a tre e quattro
          ruote, fino a lire 3.000.000;
                      c) biciclette      a     pedalata     assistita
          elettricamente, fino a lire 300.000.
                    5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei
          livelli  di  occupazione  di  cui  all'art.  17 della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49,  e successive modificazioni, e'
          assegnata  l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno
          2000.
                    6.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui
          all'art.   9  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  e'
          autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 4.800 milioni per
          l'anno 2000.
                    7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  gli oneri
          derivanti  dall'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
          244,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995,  n.  341,  dall'art.  2,  comma  42,  della  legge 28
          dicembre  1995, n. 549, dall'art. 2, comma 194, della legge
          23  dicembre  1996, n. 662, dall'art. 1, commi 1 e 2, della
          legge  25  marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per
          l'anno  1999,  nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 7
          agosto  1997,  n.  266,  gravano  sull'apposita sezione del
          fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46,  istituita  dall'art.  11,  comma  9,  della  legge  27
          dicembre  1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per
          le  normative  citate affluiscono alla predetta sezione del
          fondo,  a  carico  della quale sono poste anche le spese di
          funzionamento per le normative citate.
                    8. ..... .
                    9. ..... .
                    10.  Le  attivita'  ricettive esistenti con oltre
          venticinque  posti  letto  possono completare l'adeguamento
          alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi  di  cui  alla
          lettera   b)   del  punto  21.2  della  regola  tecnica  di
          prevenzione    incendi    per    le   attivita'   ricettive
          turistico-alberghiere,  approvata con decreto 9 aprile 1994
          del   Ministro   dell'interno,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  116  del  20 maggio  1994,  entro il termine
          previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione,
          acquisito  il  necessario parere di conformita' del Comando
          provinciale  dei  vigili del fuoco ai fini del rilascio del
          certificato  di  prevenzione  incendi di cui all'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
          37,  entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di
          specifica  richiesta  di  concessione  edilizia  e/o,  allo
          stesso  fine, di altro provvedimento amministrativo di cui,
          rispettivamente,  all'art.  4  del  decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 26
          della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
                    11.  All'onere  derivante  dalle disposizioni dei
          commi  1,  2,  3  e  4, valutato in lire 69.100 milioni per
          l'anno  1999  e  in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si
          provvede  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
          derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente
          articolo,  dell'art.  22 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
          come  modificato dal presente articolo. Il predetto importo
          e'  iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
          del   Ministero   delle  finanze  ai  fini  del  successivo
          riversamento   agli   appositi   capitoli  dello  stato  di
          previsione dell'entrata".
                    -  Il  capitolo  5  della  direttiva 97/24/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17 giugno 1997
          (Direttiva  del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
          a  taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
          due  o  a  tre  ruote)  reca  misure  contro l'inquinamento
          atmosferico  prodotto  dai  veicoli  a motore a due o a tre
          ruote.
                    -  Il  testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio
          1982,  n.  46  (Interventi  per  i settori dell'economia di
          rilevanza nazionale) e' il seguente:
                    "Art.  14.  - Presso il Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e' istituito il "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                    Gli   interventi  del  fondo  hanno  per  oggetto
          programmi  di  imprese  destinati  ad  introdurre rilevanti
          avanzamenti  tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti o
          processi  produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o
          processi   produttivi   gia'   esistenti.   Tali  programmi
          riguardano  le attivita' di progettazione, sperimentazione,
          sviluppo     e     preindustrializzazione,    unitariamente
          considerate.
                    Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in
          vigore  della  presente  legge, stabilisce le condizioni di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
                    -  Il  testo  del  secondo comma dell'art. 10 del
          decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
          disciplina  e  snellimento  delle procedure per il sostegno
          della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
          delle  tecnologie,  per la mobilita' dei ricercatori) e' il
          seguente:
                    "2.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive
          per    la   gestione   del   FIT,   sentiti   il   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          ed   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica.  Il  comma  3 dell'art. 14 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato".
                    -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 15 e 16
          della citata leggen. 46/1982:
                    "Art.  15.  -  Le disponibilita' del fondo di cui
          all'articolo  precedente sono destinate alla concessione di
          finanziamenti,  di  durata  non  superiore a quindici anni,
          comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento
          ad  un  tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per
          cento,  rispettivamente nel periodo di preammortamento e di
          ammortamento,  del  tasso di riferimento di cui all'art. 20
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976,  n.  902,  vigente  alla  data  di  stipulazione  del
          contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
          all'art. 16.
                    Per  le  domande  di  agevolazione  presentate da
          piccole  e  medie  imprese la misura del tasso di interesse
          nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al
          50  per  cento  del  tasso  di riferimento come definito ai
          sensi  del  primo  comma. Per le iniziative localizzate nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978,  n.  218,  la
          predetta misura e' fissata al 25 per cento.
                    Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento
          del  previsto  costo  del programma e viene erogato per gli
          importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto
          di  concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo
          delle  erogazioni  effettuate nel periodo di attuazione del
          programma   non  puo'  superare  l'80%  dell'ammontare  del
          finanziamento.  Il  residuo 20 per cento e' erogato dopo la
          presentazione   di   idonea  documentazione  attestante  la
          avvenuta realizzazione del programma.
                    Su  motivata richiesta dell'impresa il fondo puo'
          erogare,  in  luogo  di  una  quota non superiore al 50 per
          cento  del finanziamento di cui al precedente comma e sulla
          base  della  quota  stessa,  un  contributo  pari al valore
          attuale  della  differenza tra le rate di preammortamento e
          di  ammortamento  calcolate  al  tasso  di riferimento e le
          corrispondenti  rate  di  preammortamento e di ammortamento
          calcolate al tasso previsto dal contratto.
                    Per la determinazione dell'importo del contributo
          di  cui  al  precedente  comma  viene applicato un tasso di
          attualizzazione   di   tre  punti  inferiori  al  costo  di
          provvista  vigente, sulla base del decreto del Ministro del
          tesoro  previsto  all'art.  20  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  novembre  1976,  n. 902, alla data di
          stipulazione  del  contratto  di  cui  al  terzo  comma del
          successivo art. 16.
                    Il  contributo  di  cui  al  precedente  comma e'
          assoggettato  al  regime  tributario previsto dall'art. 55,
          ultimo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  597,  ed  e' compreso nel rapporto
          proporzionale  di  cui  agli  articoli 58 e 61 dello stesso
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  nel  periodo
          d'imposta  in  cui  concorre alla formazione del reddito di
          impresa.
                    Ai  fini  della concessione dei benefici previsti
          dal  presente  articolo  sono  escluse  le  spese sostenute
          anteriormente  ai  due  anni  precedenti alla presentazione
          della domanda di ammissione ai benefici stessi".
                    "Art.  16.  -  Le  domande  di  concessione delle
          agevolazioni  sono  presentate, insieme con i programmi, al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          che  provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate
          dal CIPI.
                    Gli  interventi  del  fondo  di cui al precedente
          art.  14  sono  deliberati dal Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, previo parere di un comitato
          tecnico  composto  dai  membri  indicati  nel  sesto  comma
          dell'art.  4  della  legge  12 agosto  1977,  n. 675, da un
          rappresentante  designato dal Ministro delle partecipazioni
          statali  e  da  cinque  esperti altamente qualificati nelle
          discipline   scientifiche   e   tecniche   attinenti   alle
          produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica  e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
          condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento  e stabilisce
          eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
          cui al comma successivo.
                    A   seguito  della  delibera  del  CIPI,  tra  il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          l'impresa   viene   stipulato,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  sulla  amministrazione del patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono
          specificati   gli   impegni   dell'impresa   in  ordine  ad
          obiettivi,   tempi   e   modalita'   di  realizzazione  del
          programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i
          preventivi  di  spesa, le eventuali partecipazioni di altre
          imprese   anche   estere   al  programma,  l'importo  e  le
          condizioni  di  erogazione  delle agevolazioni, la revoca o
          l'interruzione  dei  benefici o l'applicazione di penali in
          caso di inadempienza.
                    Per   gli   interventi   relativi   a   programmi
          comportanti  una  spesa  non eccedente 10 miliardi di lire,
          non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo
          e  terzo  del  presente  articolo  e  le  agevolazioni sono
          concesse  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  previo parere del comitato
          tecnico di cui al secondo comma.
                    Il  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni
          determina  specificamente  gli  elementi  indicati al terzo
          comma  e  le  imprese  dovranno  sottoscrivere gli obblighi
          derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato invia trimestralmente al
          CIPI   la   documentazione   relativa   alle  richieste  di
          finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
                    Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
          da  un  atto  di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
          domanda  o  dai benefici concessi qualora la stessa impresa
          non   produca   le  informazioni  o  non  compia  gli  atti
          procedurali richiesti dall'amministrazione.
                    L'impresa    e'    tenuta    a   presentare   una
          dichiarazione,  da  allegarsi  al contratto o al decreto di
          concessione  in  cui  attesti  che  non  sta fruendo ne' ha
          richiesto  le  agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre
          1968,  n.  1089,  e  dalla  legge 12 agosto 1977, n. 675, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per programmi
          aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'.
                    Le  modalita',  i  tempi  e  le  procedure per la
          presentazione  delle domande con la relativa documentazione
          e  quelli  per  la  erogazione delle agevolazioni del Fondo
          sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica.
                    Gli  impegni  di spesa sul fondo sono assunti con
          provvedimento  del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
                    Gli  ordini  di pagamento sono emessi a firma del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
          di un suo delegato.
                    In   caso   di  mancata  realizzazione  totale  o
          parziale  del  programma,  il  Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di
          cui  al  secondo comma del presente articolo, puo' revocare
          il  provvedimento  di  concessione del mutuo e l'impresa e'
          tenuta  a  restituire  in  un'unica  soluzione la parte del
          debito  residuo  in  linea  capitale,  oppure puo' disporre
          l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
                    In  caso  di inadempienza di minore rilevanza, il
          Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato,
          previo  parere  del  comitato  di  cui al secondo comma del
          presente   articolo,   puo'   disporre  l'interruzione  dei
          benefici   o   l'applicazione  delle  penali  previste  dal
          contratto".
                    -  Si  riporta  il testo dell'art. 37 della legge
          5 ottobre  1991,  n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
          sviluppo delle piccole imprese):
                    "Art. 37. (Modifiche e integrazioni alla legge 17
          febbraio 1982, n. 46). - 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n.
          46, sono apportate le seguenti modificazioni:
                      a) all'art. 15:

                    1)  al  primo comma, le parole: "del contratto di
          cui  al terzo comma del successivo art. 16" sono sostituite
          dalle  altre: "del contratto o di emanazione del decreto di
          concessione di cui all'art. 16";

                    2) ..... .

                    3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di
          cui  all'articolo  seguente"  sono  sostituite dalle altre:
          "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art.
          16";
                      b) all'art. 16:

                    1) ..... .

                    2)  al  quarto comma, dopo la parola: "contratto"
          sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
                    2.  Le  disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista
          dal  sesto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982,
          n.  46, introdotto al sensi del comma 1, lettera b), n. 1),
          del presente articolo, si applicano ai programmi presentati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
                    3.  I  crediti nascenti dai finanziamenti erogati
          ai  sensi  dell'art.  15,  legge  17  febbraio 1982, n. 46,
          modificato  da ultimo dal comma 1. lettera a), del presente
          articolo  sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione
          da  qualsiasi  causa derivante, ad eccezione del privilegio
          per  spese  di  giustizia  e  di  quelli previsti dall'art.
          2751-bis   del  codice  civile  e  fatti  salvi  i  diritti
          preesistenti dei terzi.
                    Il  recupero  dei  crediti  e'  disposta  con  le
          modalita'   di   cui  all'art.  2  del  testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con  regio
          decreto 14 aprile 1910, n. 639".
                    -  Si  riporta  il testo del comma, ora abrogato,
          dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991:
                    "2.   In   caso  di  revoca  delle  agevolazioni,
          disposta  ai  sensi  del  comma  1, si applica una sanzione
          amministrativa  pecuniaria in misura da due a quattro volte
          l'importo  dei  crediti d'imposta o dei contributi in conto
          capitale indebitamente fruiti".
                    -  Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato,
          dell'art.  11  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          471  (Riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali  in
          materia  di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
          e  di  riscossione  dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
                    "3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse
          ai  sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la
          sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento
          dell'intero   ammontare   dei   crediti   d'imposta  e  dei
          contributi  in conto capitale dei quali si e' indebitamente
          fruito".
                    -   Il   testo   del  comma  2  dell'art.  3  del
          decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti
          a  sostegno  dell'economia), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 1994, n. 64, e' il seguente:
                    "2.  A  valere  sulle disponibilita' del fondo di
          cui  alla  legge  10 ottobre  1975,  n.  517,  il Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e'
          autorizzato   a   riconoscere   agli  istituti  di  credito
          autorizzati,   in  relazione  ai  contributi  concessi,  un
          interesse  semplice  pari al tasso di riferimento applicato
          all'operazione   di   finanziamento   per  il  periodo  dal
          1o gennaio  1993,  ovvero  dalla  data  di  ammissione alle
          agevolazioni  se  successiva,  fino alla data di emanazione
          del decreto di concessione del contributo stesso".