ART. 56.
           (Interventi in materia di sicurezza stradale).
   1.  Per  la  prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza
stradale  individuati  nei  programmi  annuali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo   32   della   legge  17  maggio  1999,  n.  144,  come
rifinanziati  dalla  tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti
proprietari   delle   strade   territorialmente   competenti  per  la
realizzazione  degli  interventi  sono  autorizzati a contrarre mutui
secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
 
                    Nota all'art. 56:
                    -  Il  testo del comma 3 dell'art. 32 della legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali) e' il seguente:
                    "3.  Il  Ministro dei lavori pubblici con proprio
          decreto,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno, dei
          trasporti  e della navigazione, della pubblica istruzione e
          della sanita', definisce gli indirizzi generali del piano e
          le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre
          al  parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche
          ai  fini  della  determinazione  dei  costi  e  della  loro
          ripartizione.  Il  piano viene attuato attraverso programmi
          annuali  predisposti  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          approvati dal CIPE. Il piano viene aggiornato ogni tre anni
          o quando fattori particolari ne motivino la revisione".