ART. 57. (Disposizioni per il territorio del Sulcis). 1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 57: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". - Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il "30 giugno 2000 . 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse". - Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e' il seguente: "3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992".