ART. 57.
            (Disposizioni per il territorio del Sulcis).
   1.  Ai  fini  dello  sviluppo  del programma di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma  1  dell'articolo  57  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato  al  30  giugno  2000.  Le risorse finanziarie previste dal
medesimo  articolo  57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire
15   miliardi   a   valere  sulle  agevolazioni  finanziarie  di  cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1994, e da erogare con le modalita' previste
dal  comma  3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
 
                    Note all'art. 57:
                    -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          28 gennaio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
          del   9 marzo   1994   reca:   "Attuazione   del  piano  di
          disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente".
                    -  Il  testo  dell'art.  57 della citata legge n.
          449/1997 e' il seguente:
                    "Art.  57  (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
          temporanea  delle  miniere  carbonifere del Sulcis affidata
          alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in
          consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
          all'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          28 gennaio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
          del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il "30 giugno 2000 .
                    2.  Nelle  more  della  presa  in  consegna delle
          strutture   minerarie   da   parte  del  concessionario  le
          agevolazioni  finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per
          la   gestione  temporanea  delle  miniere  carbonifere  del
          Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
                    3.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, si provvede a
          stabilire,   previa   formale   rinuncia   da   parte   del
          concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi
          per  la  gestione  temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le
          modalita'   per   l'utilizzo  e  la  rendicontazione  delle
          stesse".
                    -  Il  testo  del  comma 3 dell'art. 8 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e'
          il seguente:
                    "3.  Per  gli  stessi  impianti  saranno altresi'
          concesse  agevolazioni  finanziarie  nel limite di lire 185
          miliardi  di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo
          i  criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile
          1993,  previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera
          CIPI del 31 gennaio 1992".