ART. 59.
        (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
   1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di
qualita'  ed  eco-compatibile  all'interno di un sistema di regole in
materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e
della  salute  dei  consumatori,  a  partire  dal  1o  gennaio 2000 i
titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in commercio e degli
esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle
R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine
e  proteine  animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la
sicurezza  alimentare  nella misura dello 0,5 per cento del fatturato
annuo  relativo,  rispettivamente  alla produzione e alla vendita dei
suddetti  prodotti.  In  caso di importazione diretta dei prodotti da
parte   dell'utilizzatore   finale,   il   contributo  e'  dovuto  da
quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
   2.  Le  entrate  derivanti  dai  contributi di cui al comma 1 sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica ad apposita unita' previsionale di base del
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, denominata " Fondo
Per  lo  sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini
della  successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, per il finanziamento di programmi
nazionali e regionali finalizzati:
     a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione
dell'agricoltura  a  basso  impatto  ambientale e della produzione di
alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;
     b)  alla  realizzazione di campagne di promozione e informazione
dei  consumatori  a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura
biologica,  di  quelli  tipici  e  tradizionali  nonche'  di quelli a
denominazione  di  origine  protetta  di  cui ai regolamenti (CEE) n.
2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
     c)  alla  elaborazione,  alla  revisione e alla divulgazione dei
codici di buona pratica agricola.
   3.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto in rate
semestrali  con  scadenza  il  giorno  15  del mese successivo con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
   4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica
e   di  qualita',  le  istituzioni  pubbliche  che  gestiscono  mense
scolastiche   ed   ospedaliere   prevedono  nelle  diete  giornaliere
l'utilizzazione  di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli  appalti  pubblici  di  servizi  relativi alla ristorazione delle
istituzioni  suddette  sono  aggiudicati  ai  sensi dell'articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive  modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
   5.  A  partire  dal  1o  gennaio 2001, il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette
al   Parlamento   una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni  del  presente  articolo,  con  particolare  riguardo ai
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2
e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
 
                    Note all'art. 59:
                    -  I  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del
          Consiglio     del    14 luglio    1992    sono    relativi,
          rispettivamente,    alla   protezione   delle   indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli ed alimentari ed alle attestazioni di specificita'
          dei prodotti agricoli ed alimentari.
                    - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
          23   del   decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  157
          (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi) e' il seguente:
                    "1.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione
          di  particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di
          cui  al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei
          seguenti criteri:
                      a) (Omissis);
                      b) a  favore  dell'offerta  economicamente piu'
          vantaggiosa,   valutabile  in  base  ad  elementi  diversi,
          variabili  secondo  il  contratto  in  questione, quali, ad
          esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
          estetiche   e   funzionali,  il  servizio  successivo  alla
          vendita,  l'assistenza  tecnica,  il  termine di consegna o
          esecuzione, il prezzo".