ART. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto. 2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati: a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse; b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. 5. A partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
Note all'art. 59: - I regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 sono relativi, rispettivamente, alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari. - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e' il seguente: "1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) (Omissis); b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo".