ART. 60.
                (Disposizioni particolari in materia
                  di imposta sul valore aggiunto).
   1.  I  termini  temporali  indicati nell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data
di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.
 
                    Nota all'art. 60:
                    -  Il  testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto
          legislativo.  2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di
          imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
                    "5.  Per  gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di
          cui   all'art.   34,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
          1998  e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
          aliquote  proprie  dei  singoli prodotti, ferma restando la
          detrazione  sulla  base delle percentuali di compensazione.
          Per  i  passaggi  dei  suddetti  prodotti  agli  enti, alle
          cooperative   e   agli   altri  organismi  associativi  che
          applicano  il  regime  speciale,  effettuati  da  parte  di
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione".