ART. 61.
(Risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo 16 della legge n. 59 del
                               1997).
   1.  Le  somme  recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15
marzo  1997,n.  59,  destinate  al  finanziamento  di  nuovi progetti
finalizzati  approvati  entro  il  30  ottobre  1999  possono  essere
utilizzate nell'anno 2000.
 
                    Nota all'art. 61:
                    -  Il  testo  dell'art.  16  della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) e' il seguente:
                    "Art.  16.  -  1.  Il Comitato scientifico di cui
          all'art.  2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          individua,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con
          decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica, previa
          ricognizione  delle  attivita'  gia' espletate ivi comprese
          quelle  relative  a  progetti  in  corso,  i  progetti piu'
          strettamente   finalizzati   alla   modernizzazione   delle
          pubbliche  amministrazioni,  all'efficacia e all'efficienza
          dei  servizi  pubblici  nel  quadro di una ottimizzazione e
          razionalizzazione    dell'utilizzazione    delle    risorse
          finanziarie.  Il Comitato procede altresi' alla verifica di
          congruita' dei costi di attuazione dei progetti selezionati
          ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
                    2.  Ai progetti selezionati e verificati ai sensi
          del  comma  1  si applicano le procedure di cui all'art. 2,
          commi  1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
          al  decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
          n.  303.  I  progetti non selezionati o per i quali non sia
          stata  accettata  la rideterminazione dei costi non possono
          avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
          funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
          dei  predetti  progetti ed e' determinato il rimborso delle
          spese  per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti
          relativamente ad essi.
                    3.  Le  somme  recuperate  ai  sensi del presente
          articolo  affluiscono allo stato di previsione dell'entrata
          del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del
          Ministro   del   tesoro  allo  stato  di  previsione  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri per la realizzazione
          di  nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
          della  pubblica  amministrazione  previsti  dalla  presente
          legge,  secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2,
          3  e  6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  19 aprile 1994, n. 303,
          nonche'   per   attivita'   di   studio   e   ricerca   per
          l'elaborazione   di   schemi  normativi  necessari  per  la
          predisposizione  dei  provvedimenti  attuativi  di cui alla
          presente legge, svolta anche in forma collegiale".