ART. 62.
        (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
   1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
     a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e
successive  modificazioni,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti da
aziende  che  abbiano  gia'  stipulato  accordi ministeriali ai sensi
della  citata  disposizione,  nel  limite  di  lire 38 miliardi e 700
milioni;
     b)  il  trattamento straordinario di integrazione salariale e di
mobilita'  di  cui  all'articolo  4,  comma 21, terzo, quinto e sesto
periodo,  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel
limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
     c)  il  trattamento straordinario di integrazione salariale, con
scadenza  entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3,
comma  2,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223, per fallimento o
concordato  preventivo  con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo  di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla
data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali  di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del  Consiglio,  del  20  luglio 1993, e successive modificazioni. Il
relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
     d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo  81,  comma  3,  terzo  periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
     e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo  81,  comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel
limite di lire 11 miliardi;
     f)   il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi
delle  deliberazioni  del  CIPE  del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio
1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18  gennaio  1995,  e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero
massimo  di  200  lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500
unita'  facenti  parte  di  un  unico  gruppo  industriale e comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate
ai  contratti  d'area  di  cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
     g)  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  straordinaria  e di
mobilita'  di  cui  all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
     h)  l'indennita'  di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10
miliardi;
     i)  i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21
miliardi,  di  cui  lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo
periodo  della  citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti
di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
   2.  La  misura  dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b),
limitatamente  al  trattamento  di  mobilita',  e),  t),  h) e i), e'
ridotta  del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui
al  comma  1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. Successivamente
alla   scadenza  dei  predetti  trattamenti,  trova  applicazione  la
disposizione  di  cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
   3.   Fino  al  completamento  del  processo  di  ricollocazione  i
lavoratori  ammessi  ai  benefici  della legge 9 marzo 1971, n. 98, e
successive  modificazioni,  i  lavoratori  a  cui  si  applica quanto
disposto  dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo
come   civili   alle   dipendenze   di  organismi  militari  operanti
nell'ambito  dell'Alleanza  atlantica,  o di quelli dei singoli Stati
esteri  che  ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di
provvedimenti  di  ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi,  accedono  al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23
luglio  1991,  n.  223,  e  successive modificazioni. L'ammissione al
predetto  trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire
5  miliardi  per  ciascuno  degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del
Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
   4.  Alla  legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  all'articolo  45,  comma  17,  lettera g), primo periodo, le
parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi
";
     b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 "
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  31 dicembre 2000 "; i relativi
benefici  sono  concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico
del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
   5.  All'articolo  1  del  decreto-legge  20  gennaio  1998,  n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato  dall'articolo  81  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000
";
     b)  al  comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
   6.  Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano
validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base del
medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
 
                    Note all'art. 62:
                 Al comma 1:
                    - L'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile
          1998,  n. 78 (Interventi urgenti in materia occupazionale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
          n. 176, e' il seguente:
                    "1. Ai   lavoratori   delle  aziende  industriali
          appaltatrici   di   lavori   di   installazione   di   reti
          telefoniche,  per  le  quali un drastico calo degli appalti
          abbia  provocato  eccedenze  strutturali,  anche in aree ad
          alto  tasso  di  disoccupazione,  non  affrontabili  con il
          ricorso  alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in
          base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale   puo'  concedere,  nell'ambito  della
          disponibilita'   del   Fondo   per   l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  e nel limite massimo di lire 43
          miliardi   per   l'anno   1998,  in  deroga  alla  medesima
          normativa,   il   trattamento   di  integrazione  salariale
          straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi".
                    - L'art.   4,  comma  21,  del  decreto-legge  1o
          ottobre  1996,  n.  510 (Disposizioni urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito   e  nel  settore  previdenziale)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il
          seguente:
                    "21. L'articolo  5,  comma  8,  del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per
          le  domande presentate, con riferimento ad esso prima della
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, anche nel
          caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi  di  programma di
          reindustrializzazione  gestiti  da  un  unico  soggetto, il
          Governo  abbia  stipulato  protocolli  d'intesa o intese di
          programma  con  le  regioni  ovvero le parti sociali per la
          reindustrializzazione    delle   aree   interessate.   Alla
          concessione  del  trattamento  ivi  previsto  provvede, con
          proprio  decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  in  deroga  alla  normativa vigente in materia di
          cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  per  crisi
          aziendale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  puo'  altresi'  concedere,  anche  in  deroga alla
          normativa   vigente,   il   trattamento   straordinario  di
          integrazione  salariale,  con  decorrenza non successiva al
          30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi,
          a  beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui
          al  periodo  precedente,  ubicate nelle aree ricomprese tra
          quelle  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  per  le  quali il Governo abbia
          stipulato,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  un  protocollo d'intesa o una intesa di
          programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero
          le  parti  sociali.  L'azienda  richiedente  deve  allegare
          all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un
          progetto  di  lavori  socialmente  utili,  approvato  dalla
          competente  commissione  per  l'impiego  ovvero,  anche  in
          deroga  all'articolo  1, un progetto elaborato dall'agenzia
          per  l'impiego  e  gestito  dall'impresa.  Nei  casi di cui
          all'articolo  1,  comma 2,  del  decreto-legge  26 novembre
          1993,  n.  478,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 gennaio  1994,  n.  56,  i  trattamenti  di integrazione
          salariale  sono  prorogati per dodici mesi, previo incarico
          all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
          progetto  di  lavori  socialmente  utili  per  i lavoratori
          interessati.  Per i periodi successivi alla concessione del
          trattamento,  l'erogazione  di  quest'ultimo e' subordinata
          all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori
          socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati
          in  mobilita'  puo'  essere  prorogata,  nei  limiti  delle
          risorse  preordinate  allo  scopo,  per tutto il periodo di
          iscrizione  nelle  liste  di  mobilita', con il diritto dei
          lavoratori   medesimi   a  percepire  il  sussidio  di  cui
          all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.  299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma
          3,  del  presente  decreto,  limitatamente ai periodi per i
          quali   non   hanno  titolo  a  percepire  l'indennita'  di
          mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo
          1,  comma  4.  Sino  al  30  settembre  1995 l'impresa puo'
          riservarsi,   nella  predetta  istanza,  di  presentare  il
          progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per
          gli  interventi  di  cui  al presente comma si provvede nei
          limiti    delle   somme   previste   per   tale   finalita'
          dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.  299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1994,  n.  451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a
          carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4".
                    - Il  comma  2  dell'art. 3 della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, ovviamente al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
                    "2. Entro  il  termine di scadenza del periodo di
          cui  al  comma  1, quando sussistano fondate prospettive di
          continuazione  o  ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
          anche  parziale  dei  livelli  di  occupazione  tramite  la
          cessione,  a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere  prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
          o  del  commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
          per  un  ulteriore  periodo  non  superiore  a sei mesi. La
          domanda  deve  essere corredata da una relazione, approvata
          dal  giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita il
          controllo,  sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
          sue  parti  e  sui riflessi della cessione sull'occupazione
          aziendale".
                    - L'obiettivo  n.  1  del  regolamento  (CEE)  n.
          2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il
          regolamento  (CEE)  n.  2052/88, relativo alle missioni dei
          zonali  a  finalita'  strutturali, alla loro efficacia e al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari esistenti, e' il seguente:
                    "Obiettivo  n.  1. - Le regioni interessate dalla
          realizzazione  dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello
          NTS  II,  il  cui  PIL  pro capite risulta, in base ai dati
          degli  ultimi  tre  anni,  inferiore  al  75%  della  media
          comunitaria.
                    Rientrano  tra queste regioni anche l'Irlanda del
          Nord,  i  cinque  nuovi  Lander  tedeschi,  Berlino  Est, i
          dipartimenti  francesi  d'Oltremare,  le  Azzorre, le Isole
          Canarie  e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
          avvicina  a  quello delle regioni indicate al primo comma e
          che  vanno  inserite,  per  motivi particolari, nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
                    Gli  Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
          dell'obiettivo  n.  1  per il periodo che va dal 1o gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
                    Eccezionalmente,   visto  il  fenomeno  unico  di
          contiguita'  e in funzione del loro PIL regionale a livello
          NUTS III, gli arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes
          e  le  zone  di  Argyll  e  Bute, d'Arran, di Cumbraes e di
          Western   Moray  sono  aggiunti  all'elenco  delle  regioni
          dell'obiettivo n. 1.
                    2. L'elenco   delle   regioni  interessate  dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato I.
                    3. L'elenco  delle regioni e' valido per sei anni
          a  decorrere  dal  1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
          tale  periodo  la  Commissione  riesamina l'elenco in tempo
          utile  affinche'  il  Consiglio,  deliberando a maggioranza
          qualificata   su   proposta   della  Commissione  e  previa
          consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotti  un  nuovo
          elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di
          cui sopra.
                    4. Gli  Stati  membri interessati presentano alla
          Commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
          contengono in particolare:
                      la  descrizione  della  situazione  attuale per
          quanto  concerne  le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
          risorse  finanziarie  mobilizzate  e i principali risultati
          delle  azioni  varate  nel  corso del precedente periodo di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari   ricevuti   e   tenuto   conto   dei  risultati
          disponibili delle valutazioni;
                      la  descrizione  di  un'adeguata  strategia per
          conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
          principali   scelte  per  lo  sviluppo  regionale  e  degli
          obiettivi  specifici,  quantificati  se  la  loro natura lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
          fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici
          a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
                      una  valutazione  della  situazione  ambientale
          della  regione  in  questione e la valutazione dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle  azioni  sopracitate
          secondo   i   principi   di  uno  sviluppo  sostenibile  in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario;  le  disposizioni  adottate  per  associare le
          autorita'  competenti in materia ambientale designate dallo
          Stato  membro  alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
          delle norme comunitarie in materia ambientale;
                      una  tabella finanziaria indicativa globale che
          riepiloghi  le  risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste  corrispondenti  a  ciascuno degli assi principali
          scelti  per  lo  sviluppo  regionale nell'ambito del piano,
          nonche'  indicazioni  sull'utilizzazione dei contributi dei
          Fondi,   della  BEI  e  degli  altri  strumenti  finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
                    Gli  Stati membri possono presentare un programma
          globale  di  sviluppo  regionale  per tutte le loro regioni
          incluse  nell'elenco  di  cui al paragrafo 2 purche' questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
                    Gli  Stati  membri  presentano  per le regioni in
          questione  anche  i  piani  di  cui all'articolo 10; i dati
          relativi  ai  piani possono anche essere indicati nei piani
          di sviluppo regionale riguardanti le accentate regioni.
                    5. La   Commissione   valuta  i  piani  proposti,
          nonche'  gli  altri  elementi  di  cui  al  paragrafo  4 in
          funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli  articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
          piani  di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
          prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1, e di concerto con lo
          Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
          per  gli  interventi  strutturali  comunitari,  secondo  le
          procedure previste all'art. 17.
                    Il   quadro  comunitario  di  sostegno  comprende
          segnatamente:
                      gli  obiettivi  di  sviluppo, con la rispettiva
          quantificazione  se la loro natura lo consente, i progressi
          da  realizzare  rispetto alla situazione attuale durante il
          periodo  di  cui  trattasi, le linee prioritarie scelte per
          l'intervento  comunitario,  le modalita' per la valutazione
          ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
          prospettate;
                      le forme d'intervento;
                      il   piano   indicativo  di  finanziamento  con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza; la durata di tali interventi.
                    Il  quadro  comunitario di sostegno garantisce il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di   cui   all'articolo   1   all'interno  di  una  regione
          determinata.
                    Il    quadro   comunitario   di   sostegno   puo'
          all'occorrenza,  essere  modificato e adattato, nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.  4,  paragrafo  1, su
          iniziativa  dello  Stato  membro  o  della  Commissione  di
          concerto   con  lo  Stato  membro,  in  funzione  di  nuove
          informazioni  pertinenti e dei risultati registrati durante
          l'attuazione   delle   azioni   in  questione,  compresi  i
          risultati del controllo e della valutazione ex post.
                    A  richiesta debitamente giustificata dello Stato
          membro   interessato,   la   Commissione  adotta  i  quadri
          comunitari  particolari  di soste- gno per uno o piu' piani
          di cui al paragrafo 4.
                    6. Le   modalita'   d'applicazione  del  presente
          articolo   sono   precisate   nelle   disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
                    7. La  programmazione  si  riferisce  anche  alle
          azioni  di  cui  al-l'obiettivo  n.  5-a), da attuare nelle
          regioni  interessate operando una distinzione tra azioni in
          materia  di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia di
          strutture della pesca".
                    - I  commi  3 e 6 dell'articolo 81 della legge 23
          dicembre  1998,n.  448  (Misure  di  finanza publica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) sono i seguenti:
                    "3.   All'articolo  59,  comma  59,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  le parole: "31 dicembre 1998"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine
          di  assicurare  l'erogazione  dell'indennita' di mobilita',
          relativa   al  solo  anno  1997,  ai  soggetti  di  cui  al
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          prorogata  per  il  1997  con l'articolo 2, comma 22, della
          legge  28  dicembre  1995, n. 549, e' stanziata la somma di
          lire  30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei
          mesi  i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge
          27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma
          di  lire  1,3  miliardi.  Al  relativo  onere si provvede a
          carico  del  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
          comma   7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
                    6. Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  puo'  concedere,  per  la durata massima di dodici
          mesi   e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1999,  il
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  in
          favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da
          imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo
          2,  comma 203,  lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n,
          662,  stipulati  entro  il 31 marzo 1998, per i quali siano
          intervenuti  accordi presso il Ministero del lavoro e della
          previdenza   sociale   dai   quali   risulti  la  possibile
          rioccupazione   di   lavoratori   nelle   nuove  iniziative
          industriali       previste      dai      programini      di
          reindustrializzazione.  Il relativo onere, valutato in lire
          12  miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
          di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236".
                    - Le deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e
          del   26   gennaio   1996   sono   del   seguente   tenore:
          "DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.
                    Approvazione  dei  criteri per la valutazione dei
          piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione
          ed   integrazione  dei  criteri  per  l'approvazione  delle
          prorogbe  per  complessita'  dei  processi produttivi e per
          complessita'   connessa  alle  ricadute  occupazionali.  IL
          COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                    Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
          norme   in   materia   di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro;
                    Visto,  in  particolare,  il  comma 6 dell'art. 1
          della  predetta  legge che demanda al CIPI, su proposta del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          comitato  di  cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
          n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
          commi 9 e 10 del medesimo articolo;
                    Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che
          prevede  che  il  trattamento di integrazione salariale non
          possa  essere  goduto  per un periodo superiore a trentasei
          mesi  nel  quinquennio,  demandando  al  CIPI la fissazione
          delle  condizioni  e  delle modalita' per il superamento di
          detto  limite  nei  casi: di procedure concorsuali indicate
          all'art.  3,  di  proroga di programmi di ristrutturazione,
          riorganizzazione   e   conversione   che   presentino   una
          particolare  complessita'  e  di  stipula  del contratto di
          solidarieta'   previsto   dall'art.   1  del  decreto-legge
          30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre
          1984, n. 863;
                    Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993,
          n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione
          dal  computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi
          di  integrazione  salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n. 726, convertito nella
          legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                    Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
                    Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 16
          maggio  1994,  n.  299  -  convertito nella legge 19 luglio
          1994,  n.  451  -  che  ha  demandato al CIPE il compito di
          dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
          di  trattamento straordinario di integrazione salariale, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                    Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299 - convertito nella
          legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3
          dell'art.   1   della   legge  n.  223/1991  prevedendo  la
          possibilita'  di  concedere  proroghe  del  trattamento  di
          integrazione  salariale  straordinaria  alle  imprese i cui
          programmi    di    ristrutturazione,   riorganizzazione   o
          conversione  presentino particolare complessita' in ragione
          delle  caratteristiche  tecniche  dei  processi  produttivi
          dell'azienda,  ovvero  in  ragione  della  rilevanza  delle
          conseguenze    occupazionali   di   detti   programmi   con
          riferimento   alle  dimensioni  dell'impresa  ed  alla  sua
          articolazione sul territorio;
                    Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio
          1993  -  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
          settembre  1993 - con la quale sono stati fissati i criteri
          per  l'applicazione  dei  commi  9  e  10 dell'art. 1 della
          citata legge n. 223/1991;
                    Vista   l'istruttoria   effettuata  dal  Comitato
          previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio
          1986, n. 41;
                    Considerato   che  il  tempo  trascorso  ha  reso
          necessario  un  aggiornamento ed una puntualizzazione della
          deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a
          governare   i  fenomeni  in  atto  e  di  ricomprendere  le
          fattispecie nel frattempo introdotte;
                    Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per
          la   valutazione   dei   piani  di  riorganizzazione  e  di
          ristrutturazione  e  per  la definizione della complessita'
          connessa  alla particolarita' dei processi produttivi e per
          quella connessa alle ricadute occupazionali;
                    Udita  la  relazione  del  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza   sociale   circa   l'opportunita'   di
          differenziare  in  modo sostanziale le diverse connotazioni
          della   complessita'  disegnate  dalla  norma  affrontando,
          altresi',  il  problema  di  non privare della tutela degli
          ammortizzatori  sociali  i  lavoratori delle imprese ancora
          appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente
          delicato,  del passaggio ai privati, qualora tale passaggio
          sia  accompagnato  da  rilevanti  riassetti  occupazionali;
          Delibera:
                    1. Sono  approvati i sottoindicati criteri per la
          valutazione     dei    piani    di    riorganizzazione    e
          ristrutturazione  presentati  dalle  imprese che richiedono
          l'intervento   straordinario   della   Cassa   integrazione
          guadagni.   1.1. Condizioni   per   l'approvazione   di  un
          programma di riorganizzazione aziendale.
                    1.1.1. L'impresa richiedente dovra' presentare un
          programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze
          della  struttura  gestionale  per  squilibri  tra  apparato
          produttivo,  commerciale,  amministrativo.  Il programma di
          investimenti  dovra' essere predisposto anche in dipendenza
          della  ridefinizione dell'assetto societario e del capitale
          sociale,    nonche'   della   ricomposizione   dell'assetto
          dell'impresa e della sua articolazione produttiva.
                    1.1.2. Il  valore  medio annuo degli investimenti
          previsti  nel  programma aziendale dovra' essere superiore,
          in  misura  significativa,  al  valore  medio  annuo  degli
          investimenti  operati  nel  biennio  precedente l'avvio del
          programma stesso.
                    1.1.3. Le  sospensioni dal lavoro dovranno essere
          motivatamente  ricollegabili,  nell'entita' e nei tempi, al
          processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi
          superiori  a  dodici  mesi, esplicitazione, in particolare,
          del  piano  di  gestione delle sospensioni e degli esuberi,
          avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi.
                    1.1.4. Dovranno     essere    esplicitamente    e
          dettagliatamente   indicate   le   modalita'  di  copertura
          finanziaria degli investimenti programmati.
                    Ai   fini   dell'approvazione  del  programma  di
          riorganizzazione  dovra'  riscontrarsi  la ricorrenza delle
          condizioni   di   cui   ai   punti   da   1.1.1   a  1.1.4.
          1.2. Condizioni  per  l'approvazione  di  un  programma  di
          ristrutturazione aziendale.
                    1.2.1. Il   programma   presentato   dall'impresa
          dovra'  essere  caratterizzato dalla preminenza, in termini
          percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti
          per  impianti  fissi ed attrezzature direttamente impegnate
          nel   processo   produttivo  rispetto  al  complesso  degli
          investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del
          programma aziendale.
                    1.2.2. Il  valore  medio annuo degli investimenti
          per  immobilizzazioni  immateriali e materiali previsti nel
          programma  aziendale  dovra'  essere  superiore,  in misura
          significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia
          di  investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del
          programma stesso.
                    1.2.3. Le  sospensioni dal lavoro dovranno essere
          motivatamente  ricollegabili,  nell'entita' e nei tempi, al
          processo di ristrutturazione da realizzare.
                    1.2.4. Dovranno     essere    esplicitamente    e
          dettagliatamente   indicate   le   modalita'  di  copertura
          finanziaria degli investimenti programmati.
                    Ai   fini   dell'approvazione  del  programma  di
          ristrutturazione  dovra'  riscontrarsi  la ricorrenza delle
          condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4.
                    2. Condizioni  di complessita'. Il limite massimo
          di  fruizione  dei trattamenti straordinari di integrazione
          salariale  stabilito  dall'art.  1, comma 3, della legge 23
          luglio  1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4,
          della  legge  19  luglio 1994, n. 451, puo' essere superato
          nelle  singole  unita' produttive - intendendosi per unita'
          produttiva  l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le
          modalita'   ed   i   criteri   di   seguito   disciplinati:
          2.1. Complessita'  dei  processi  produttivi  ai fini della
          proroga del periodo di CIGS.
                    Si  considerano  complessi  i processi produttivi
          delle  imprese  per  le  quali si verificano le sottonotate
          condizioni:
                    2.1.1,  Attuazione  degli  investimenti  e  delle
          operazioni  di  ristrutturazione  nel periodo del pregresso
          programma    biennale,   con   un   margine   negativo   di
          oscillazione,   in   termini  di  valore  dell'investimento
          previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
                    2.1.2. Modificazioni    tecniche   del   processo
          produttivo,  aggiuntive  a  quelle  previste  dal pregresso
          programma biennale di ristrutturazione.
                    2.1.3. Dimensione   occupazionale   di   ciascuna
          unita' produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti,
          quando  sia interessata una sola unita', non inferiore a 50
          addetti, ove siano interessate piu' unita'.
                    2.1.4.  Concorso  di  piu'  unita' produttive sul
          territorio  nazionale  i  cui processi produttivi risultino
          interconnessi.
                    2.1.5. Dipendenza     delle     operazioni     di
          ristrutturazione  dall'introduzione  di nuove tecnologie di
          processo e/o prodotto.
                    2.1.6. Frequente   innovazione  di  processo  e/o
          prodotto  per  la  rapida  obsolescenza  fisiologica  delle
          tecnologie impiegate.
                    Ai  fini  di  un  positivo  accertamento  di tale
          tipologia  di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
          la  contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
          da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui
          ai  punti da 2.1.4 a 2.1.6. 2.2. Complessita' connessa alle
          ricadute occupazionali.
                    Si    considerano    rilevanti   le   conseguenze
          occupazionali  dei  programmi delle imprese per le quali si
          verificano le sottonotate condizioni:
                    2.2.1. Attuazione   degli  investimenti  e  delle
          operazioni  di  ristrutturazione  nel periodo del pregresso
          programma    biennale,   con   un   margine   negativo   di
          oscillazione,   in   termini  di  valore  dell'investimento
          previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
                    2.2.2. Dimensione  occupazionale dell'impresa nel
          suo complesso non inferiore a 200 addetti.
                    2.2.3. Concorso  di  piu'  unita'  produttive sul
          territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali.
                    2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma
          biennale   di  ristrutturazione,  nelle  unita'  produttive
          interessate,  in  misura  non  inferiore al 25% della forza
          lavoro risultante all'inizio del predetto programma.
                    2.2.5. Ricorso  medio  alla  CIGS,  nel pregresso
          periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al
          50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4.
                    2.2.6. Esplicitazione   delle   ragioni  tecniche
          inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni
          e  degli  esuberi,  nonche'  del connesso programma, per il
          quale   si   richiede   la   proroga   dei  trattamenti  di
          integrazione salariale.
                    Ai  fini  di  un  positivo  accertamento  di tale
          tipologia  di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
          la  contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
          da    2.2.1   a   2.2.6.   3. Particolari   requisiti   per
          l'approvazione  dei  piani  di  riorganizzazione  - e delle
          relative   proroghe   -  presentati  da  parte  di  imprese
          appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico.
                    Tenuto  conto  che  nell'ambito del sistema delle
          imprese  ancora  a prevalente capitale pubblico e' in corso
          un  vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed
          umane  che  determinera'  nei prossimi anni una progressiva
          revisione  delle  strategie  ed  una  rideterminazione  dei
          fabbisogni  di personale che, secondo gli accordi stipulati
          tra  le  parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al
          pensionamento  anticipato  previsto  dagli  articoli 8 e 10
          della  legge  n.  451/1994  e da tutte le altre provvidenze
          previste  dall'ordinamento  a  tutela della manodopera, pur
          nell'ambito   dei   criteri   approvati   con  la  presente
          deliberazione,  l'approvazione  dei  piani  delle  suddette
          imprese avverra' con le modalita' sottoindicate. 3.1. Prima
          approvazione.
                    Nel  caso  di  appartenenza  dell'impresa  ad  un
          gruppo  - intendendosi per "gruppo" il complesso di imprese
          operative  facenti  capo  ad un'unica impresa capogruppo la
          quale  detenga  non  meno  del  51%del  capitale sociale di
          ciascuna  impresa  operativa  -  esistenza  di  un piano di
          gruppo,   dal   quale  emergano  precise  linee  guida,  di
          carattere  programmatico  e  strategico,  e  gli  obiettivi
          produttivi   ed   occupazionali   che   il  gruppo  intende
          perseguire,   nel   triennio   1994-96,   con   particolare
          riferimento  alle  modalita'  di  eventuale  cessione delle
          imprese o della loro dismissione.
                    3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovra' essere
          presentato   un   programma   di  riassetto  gestionale  ed
          occupazionale    volto   a   fronteggiare   le   specifiche
          problematiche  aziendali ed evidenziato il collegamento con
          gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.
                    3.1.2. Dovranno  essere  esplicitate le modalita'
          di  copertura  finanziaria degli interventi programmati con
          particolare     riferimento     alle    garanzie    fornite
          dall'azionista  a  supporto  delle  iniziative di riassetto
          organizzativo e gestionale.
                    3.1.3. Dovra'   essere  riscontrato  un  motivato
          collegamento delle modalita' e dei tempi di sospensione dal
          lavoro  del  personale con le azioni di riorganizzazione da
          realizzare.  Per i programmi superiori a dodici mesi dovra'
          essere  esplicitato,  in  particolare, il piano di gestione
          delle  sospensioni  e  degli  esuberi, avendo riguardo alle
          modalita'  ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo
          di  tutte  le  altre  provvidenze  pubbliche (pensionamento
          anticipato,  mobilita'  lunga,  contratti  di solidarieta',
          lavori  socialmente  utili)  nonche' a specifiche misure da
          attuarsi  da  parte  dell'impresa  (mobilita'  intergruppo,
          mobilita'    guidata,    incentivi    all'esodo)   per   la
          salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.
                    3.1.4. Dovra'   essere  effettuato  un  periodico
          monitoraggio (annuale) - anche con il supporto del Comitato
          di  cui  all'art.  19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 -
          dello  stato  di  attuazione  del  programma  sia  sotto il
          profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia
          sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.
                    3.2. Condizioni  di  proroga.  Fermi  restando  i
          limiti   di  tempo  massimi  previsti  dalla  normativa,  i
          programmi  di cui al presente paragrafo possono beneficiare
          di proroga alle seguenti condizioni:
                    3.2.1. Dovra'   essere   comprovata  l'attuazione
          delle  specifiche  operazioni  di  riassetto  a  livello di
          impresa  e  di  gruppo  nel periodo del pregresso programma
          biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti
          dal  piano  originariamente  presentato  tanto  per  quanto
          concerne   le   operazioni  di  riassetto  organizzativo  e
          gestionale che occupazionale.
                    3.2.2. Dovra'   essere  comprovata  la  rilevante
          dimensione   occupazionale   dell'impresa  all'interno  del
          gruppo.
                    3.2.3. Il  complesso delle imprese e delle unita'
          interessate alla proroga dovra' presentare un'articolazione
          significativa sul territorio nazionale.
                    3.2.4. Gli  esuberi  di  gruppo  al  termine  del
          pregresso   programma   biennale   dovranno  risultare  non
          superiori   al   70  per  cento  degli  esuberi  denunciati
          all'inizio  del  predetto  programma; il ricorso medio alla
          CIGS  previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra'
          superare il 60 per cento di tali esuberi.
                    3.2.5 Dovranno   essere  esplicitate  le  ragioni
          tecniche  inerenti  alla  complessita' della gestione delle
          sospensioni   e   degli   esuberi,   nonche'  del  connesso
          programma,   per  il  quale  si  richiede  la  proroga  dei
          trattamenti  di  integrazione salariale". "DELIBERAZIONE 26
          gennaio  1996.    Criteri  generali  per  la gestione degli
          interventi  di  trattamento  straordinario  di integrazione
          salariale.    IL    COMITATO   INTERMINISTERIALE   PER   LA
          PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                    Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
          norme   in   materia   di  cassa  integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro;
                    Visto,  in  particolare,  il  comma 6 dell'art. 1
          della  predetta  legge che demanda al CIPI, su proposta del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          Comitato  di  cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
          n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
          commi 9 e 10 del medesimo articolo;
                    Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
                    Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992,
          n.  333,  convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
          ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e
          l'ENEL;
                    Visto   l'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299, convertito dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  451,  che  ha  demandato  al  CIPE il compito di
          dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
          di  trattamento straordinario di integrazione salariale, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                    Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  convertito dalla
          legge  19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituito il comma 3
          dell'art.   1   della   legge  n.  223/1991  prevedendo  la
          possibilita'  di  concedere  proroghe  del  trattamento  di
          integrazione  salariale  straordinaria  alle  imprese i cui
          programmi    di    ristrutturazione,   riorganizzazione   o
          conversione  presentino particolare complessita' in ragione
          delle  caratteristiche  tecniche  dei  processi  produttivi
          dell'azienda,  ovvero  in  ragione  della  rilevanza  delle
          conseguenze   occupazionali   di   detti   programmi,   con
          riferimento   alle  dimensioni  dell'impresa  ed  alla  sua
          articolazione sul territorio;
                    Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre
          1994,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del
          18 gennaio  1995, con la quale sono stati fissati i criteri
          per  l'applicazione  del  comma  9 dell'art. 1 della citata
          legge n. 223/1991;
                    Vista  la  direttiva  del  Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito
          alla  individuazione  del  quinquennio  di  cui all'art. 1,
          comma 9, della citata legge n. 223/1991;
                    Considerato  che  il  processo di riassetto delle
          risorse  economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle
          imprese  e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico
          che  privato,  si  e'  svolto  nel  quinquennio  1991-1995,
          durante   il   quale   l'economia   ha  attraversato  gravi
          difficolta';
                    Ritenuto necessario favorire con opportune misure
          il   tempestivo  completamento  del  predetto  processo  di
          riassetto;
                    Rilevato  che  l'interpretazione formulata con la
          direttiva  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale   n.   91/1995   consente  la  prosecuzione,  oltre
          l'11 agosto  1995,  del  trattamento  di Cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  alle  aziende,  cui  e' gia' stata
          applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
                    Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva
          integrazione  in  data  25 gennaio, di regolamentazione dei
          casi  di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi
          della citata deliberazione del 18 otto-bre 1994;
                    Udita  la relazione del Sottosegretario al lavoro
          e   alla  previdenza  sociale  in  merito  all'esigenza  di
          assicurare  continuita'  nella  tutela degli ammortizzatori
          sociali  in  favore  dei  lavoratori  delle  imprese  sopra
          individuate,  impegnate in rilevanti e complesse iniziative
          societarie,  accompagnate  da  misure tendenti al riassetto
          occupazionale; Delibera:
                    1.  Nel  caso  di  imprese,  anche appartenenti a
          gruppi  a  prevalente  capitale  pubblico  - interessate da
          processi   di  riordino  e  che  abbiano  gia'  beneficiato
          dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 -
          possono  essere  presentati  a completamento di quelli gia'
          approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della
          sopracitata  legge  n.  223/1991,  anche senza soluzione di
          continuita'  rispetto al termine di scadenza dei precedenti
          piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o
          conversione.
                    2.  Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla vigente
          normativa, tali programmi dovranno comunque:
                      essere  in  linea  con  gli interventi guida di
          carattere    programmatico-strategico   e   gli   obiettivi
          produttivi  e  occupazionali  gia'  fissati  nei precedenti
          piani   approvati,   anche  se  non  portati  a  definitivo
          compimento,   per   documentate  difficolta'  di  carattere
          tecnico-organizzativo   determinatesi   nel   quadro  delle
          emergenze economico-produttive attraversate dal Paese;
                      assicurare  attraverso la predisposizione di un
          puntuale    progetto    di    riassetto   degli   equilibri
          occupazionali,  la  sistemazione  del restante personale in
          esubero  soprattutto  attraverso  il  passaggio  a societa'
          acquirenti;
                      prevedere   tempi   certi   e   contenuti   per
          l'ulteriore  ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le
          iniziative dei programmi da realizzare.
                    3.  Gli accordi intervenuti tra le parti sociali,
          in  sede  governativa  o  presso  il  Ministero del lavoro,
          terranno  conto delle disposizioni contenute nella presente
          deliberazione.
                    4.  Il  Ministro  del  lavoro,  nell'ambito della
          relazione  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  della legge n.
          451/1994,  riferira'  sullo  stato  di  applicazione  della
          presente  deliberazione".  "DELIBERAZIONE  26 gennaio 1996.
            Criteri  per  l'applicazione  dell'art.  6, comma 21, del
          decreto-legge   4 dicembre   1995,   n.  515.  IL  COMITATO
          INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                    Visto   l'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299, convertito dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  451,  che  ha  demandato  al  CIPE il compito di
          dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
          di  trattamento straordinario di integrazione salariale, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                    Visto  il  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32,
          convertito  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra
          l'altro,   le   disposizioni  per  l'avvio  dell'intervento
          ordinario nelle aree depresse;
                    Visti,  in  particolare,  l'art.  1, comma 1, del
          predetto  decreto-legge  che  reca  la  definizione di aree
          depresse   e  dei  diversi  istituti  della  programmazione
          negoziata,  nonche'  il secondo comma del medesimo articolo
          che  demanda  al  CIPE  l'approvazione degli accordi, delle
          intese e dei contratti di programma da stipulare;
                    Visto  l'art.  6,  comma  21,  del  decreto-legge
          4 dicembre  1995,  n. 515, che prevede - nei casi in cui il
          Governo  abbia  stipulato  protocolli di intesa o intese di
          programma  per  la  reindustrializzazione  con  le  regioni
          ovvero   con   le   parti  sociali  -  la  concessione  del
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  da
          parte  del  Ministro  del  lavoro, in deroga alla normativa
          vigente;
                    Considerato   che  la  norma  predetta,  tesa  ad
          assicurare  la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da
          unita'  produttive  ubicate  nel  Mezzogiorno, nelle aree a
          declino   industriale  e,  piu'  in  generale,  nelle  aree
          depresse  coinvolte  in  programmi di reindustrializzazione
          richiede,  dato  il  suo  rilevante impatto sociale, che ne
          venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;
                    Considerato,  altresi', che il legislatore non ha
          definito  i  requisiti e le caratteristiche del "protocollo
          di intesa";
                    Ritenuto  urgente,  in  particolare,  individuare
          criteri  per  quanto  concerne  i  requisiti  soggettivi ed
          oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate
          risorse preordinate allo scopo;
                    Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva
          integrazione in data 25 gennaio;
                    Udita  la relazione del Sottosegretario al lavoro
          e alla previ-denza sociale; Delibera:
                    1.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 6, comma
          21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per "accordo
          di  programma"  e "intesa di programma" quelli definiti dal
          comma  1,  punti  c)  ed  e),  della  legge  n. 104/1995 ed
          approvati  dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art.
          1.
                    2.  Per  quanto attiene al "protocollo di intesa"
          sono richiesti i seguenti requisiti:
                    Soggetti firmatari:
                      a) Ministro   del   lavoro   o  Sottosegretario
          delegato  o  presidente  o componente delegato del Comitato
          per  il  coordinamento  delle  iniziative per l'occupazione
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                      b) presidente   della   regione   o   assessore
          delegato;
                      c) segretario,    o    suo    delegato,   delle
          confederazioni  e/o  unioni  dei lavoratori e dei datori di
          lavoro, competenti a livello nazionale o regionale.
                    Il  protocollo di intesa deve essere sottoscritto
          sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno
          dei soggetti di cui ai punti b) e c);
                    Oggetto  del  protocollo di intesa deve essere un
          progetto di reindustrializzazione definito quanto a:
                      a) tipo e settore di intervento;
                      b) localizzazione dell'intervento;
                      c) provenienza delle fonti di finanziamento;
                      d) soggetti realizzatori;
                      e) ricadute occupazionali;
                      f) durata.
                    3.   Per   la   valutazione  delle  richieste  di
          intervento  CIGS  che vanno corredate, oltreche' dal citato
          progetto  di reindustrializzazione, anche da un progetto di
          lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto:
                      a) dell'avvio          effettivo          della
          reindustrializzazione  entro  un  anno dalla decorrenza del
          beneficio richiesto;
                      b) della   rilevanza   sociale  dell'intervento
          invocato  in  relazione  al numero dei lavoratori coinvolti
          (almeno  300  unita',  anche  se dipendenti da piu' imprese
          della stessa area).
                    4. Si procedera' alla concessione del trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, in considerazione
          delle  limitate  risorse  finanziarie all'uopo preordinate,
          secondo le seguenti priorita':
                      a) i  casi  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto-legge  26 novembre  1993,  n.  478, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56;
                      b)   l'ordine   cronologico  di  inoltro  delle
          istanze   da  parte  delle  imprese  interessate  presso  i
          competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo.
          Nel  caso  di  istanze  presentate presso uffici diversi da
          imprese  articolate  in piu' unita' locali, si considerera'
          la data di protocollo piu' favorevole.
                    5.  Le  disposizioni della presente deliberazione
          si    applicano    ai    protocolli    d'intesa   stipulati
          successivamente al 26 gennaio 1996.
                    6.  I  protocolli  di  intesa  stipulati  in data
          anteriore  al  26 gennaio  1996  dovranno  comunque avere i
          sottonotati requisiti:
                      a) quanto  ai requisiti soggettivi. Nel caso in
          cui  il  protocollo  non  sia  stato  gia' sottoscritto dal
          Ministro   del   lavoro  o  da  uno  degli  altri  soggetti
          individuati  al  punto  2)  della  presente  deliberazione:
          convalida  del  protocollo  gia'  stipulato  da  parte  del
          Ministro del lavoro medesimo;
                      b) quanto  ai  requisiti  oggettivi.  Dovranno,
          sempre, esserepresenti gli elementi di cui alle lettere a),
          b)  ed  e)  del  precedente  punto  2  ed  almeno uno degli
          elementi restanti.
                    Ai  predetti  protocolli di intesa non si applica
          il punto 3 della presente deliberazione.
                    Il   Ministro   del   lavoro,  nell'ambito  della
          relazione  di  cui  all'art.  1.  comma  2,  della legge n.
          451/1994,  riferira'  sullo  stato  di  applicazione  della
          presente deliberazione".
                    -  La  lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica) e' la seguente:
                      "203.   Gli   interventi  che  coinvolgono  una
          molteplicita'  di  soggetti pubblici e privati ed implicano
          decisioni  istituzionali  e  risorse  finanziarie  a carico
          delle  amministrazioni statali, regionali e delle provincie
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                      a) - e) (Omissis);
                      f) "Contratto di area come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389".
                    -  Il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del D.-L.
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
                      "7.   Per  le  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo  e'  istituito  presso  il  Ministero del lavoro e
          della   previdenza  sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,
          alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
          stabilita  al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche i
          contributi  comunitari  destinati  al  finanziamento  delle
          iniziative  di  cui  al presente articolo, su richiesta del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tale
          ultimo   fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati al predetto
          Fondo".
                    -  Le  lettere  f) e c) del comma 17 dell'art. 45
          della leggen. 144/1999, sono le seguenti:
                    "17.  In  attesa  della  riforma  degli incentivi
          all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
          comma 1:
                      a); b); d); e); (Omissis);
                      f)  sono  prorogati per dodici mesi, nel limite
          massimo  di  350  unita', i trattamenti di mobilita' di cui
          al'articolo  7,  comm 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223,  e  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          all'articolo  11,  comma  2,  della citata legge n. 223 del
          1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici
          o   subappaltatrici   per  la  costruzione  delle  centrali
          elettriche  del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire
          11  miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
          di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio 1993, n. 236;
                      c)   in   favore  dei  lavoratori  titolari  di
          indennita'  di  mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio
          1999,  licenziati  da  aziende  ubicate in zone interessate
          agli  interventi  di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
          per  le  quali  siano  state  avviate  le  procedure per la
          stipula  dei  contratti d'area di cui all'articolo 2, comma
          203.  lettera  f),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,
          l'indennita'  di  mobilita'  e'  prorogata  con decreto del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale per un
          periodo  massimo  di dodici mesi e comunque entro il limite
          massimo  di  spesa  di  lire  12  miliardi.  In  favore dei
          lavoratori  di  cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge
          8 aprile  1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 giugno  1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e'
          prorogata  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della
          previdenza  sociale per un periodo massimo di dodici mesi e
          comunque  entro  il  limite  massimo  di  spesa  di lire 12
          miliardi.  Il  complessivo  onere  derivante dalla presente
          disposizione  resta  determinato  nel  limite  di  lire  24
          miliardi  di  cui  all'articolo  81,  comma  7, della legge
          23 dicembre  1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del
          comma  7  dell'articolo  81  della  citata legge n. 448 del
          1998;". Al comma 2:
                    -  Per  il  testo  del  comma  7  dell'art. 1 del
          decreto-leggen. 148/1993, si veda in nota al comma 1.
                    -  Il  comma  23  dell'art.  45  della  legge  n.
          144/1993, e' il seguente:
                    "23.    Successivamente    alle    scadenze   dei
          trattamenti  a  sostegno del reddito prorogati ai sensi del
          comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia
          di  ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi
          emanati ai sensi del presente articolo". Al comma 3:
                    -  La  legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per
          il  personale dipendente da organismi militari operanti nel
          territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica)
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n.
          77".
                    - Il comma 3 dell'art. 45 della legge n. 144/1999
          e' il seguente:
                      "3.   Nell'ambito   della   programmazione  del
          fabbisogno  di personale di cui all'articolo 39 della legge
          27 dicembre  1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22
          della  legge  23 dicembre  1998.  n.  448,  le disposizioni
          previste  dalla  legge  9 marzo  1971,  n. 98. e successive
          modificazioni  sono  estese  ai cittadini italiani, assunti
          successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato
          servizio  continuativo, come civili, da almeno un anno alla
          data  del  30 giugno  1997  nel  territorio nazionale, alle
          dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della
          Alleanza  atlantica,  o  di quelli dei singoli Stati esteri
          che  ne  fanno  parte,  e  siano  stati licenziati entro il
          31 dicembre   1999,  in  conseguenza  di  provvedimenti  di
          ristrutturazione   o   di   soppressione   degli  organismi
          medesimi".
                    -  La  legge  23  luglio  1991,  n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
                    -  Per  il  testo  del  comma  7  dell'art. 1 del
          decreto-legge  n.  148/1993, di veda in nota al comma 1. Al
          comma 4:
                    - All'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999,
          la  lettera  g),  come  modificata  dalla  presente  legge,
          risulta essere la seguente:
                    "17.  In  attesa  della  riforma  degli incentivi
          all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
          comma 1:
                      a); b); c); d); e); f); (Omissis);
                      g)   al  fine  di  assicurare  l'erogazione  ai
          soggetti  di  cui  al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  dell'indennita'  di  mobilita'  relativamente  al
          periodo  dal  1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata
          per  il  1998  dall'articolo  59,  comma 59, della legge 27
          dicembre  1997,  n.  449,  e' stanziata la somma di lire 35
          miliardi.  Al relativo onere si provvede a carico del Fondo
          per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
                    -  Il  testo  dei  commi 1 e 4 dell'art. 46 della
          legge n. 144/1999, come modificati dalla presente legge, e'
          il seguente:
                    "Art.  46  (Interventi  straordinari  a  sostegno
          delle  difficolta'  occupazionali  derivanti dalla chiusura
          del   traforo   del  Monte  Bianco).  -  1.  Ai  lavoratori
          dipendenti  da  datori  di  lavoro  privati  operanti nella
          regione   Valle   d'Aosta,  non  rientranti  nel  campo  di
          applicazione    degli    interventi   ordinari   di   cassa
          integrazione,  sospesi  dal lavoro o con orario ridotto per
          effetto  della crisi causata nelle attivita' connesse con i
          flussi   internazionali   di  traffico  interrotti  per  la
          chiusura  del  traforo  del Monte Bianco, sono corrisposti,
          per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari
          al  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
          previsto  dalle  vigenti  disposizioni ovvero proporzionata
          alla  predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per
          il nucleo familiare, ove spettanti.
                    2. - 3. (Omissis);
                    4.  Per i datori di lavoro privati operanti nella
          regione  Valle  d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario
          di  integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e
          il  31 dicembre  2000, non si computano ai fini del calcolo
          dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti
          in materia". Al comma 5:
                    -  L'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
          4  (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
          di    incentivazione   all'occupazione   e   di   carattere
          previdenziale)  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
                    "1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
          all'articolo  4,  comma 17,  del  decreto-legge  1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  relative alla possibilita' di
          iscrizione   nelle   liste   di  mobilita'  dei  lavoratori
          licenziati  da  imprese che occupano anche meno di quindici
          dipendenti  o  per giustificato motivo oggettivo connesso a
          riduzione,  trasformazione  o  cessazione di attivita' o di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2000 ai fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di
          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
          degli anni 1999 e 2000 a carico del Fondo per l'occupazione
          di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  rimborsa  i  relativi  oneri
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS),
          previa rendicontazione.
                    2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5
          e  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, come
          modificato  dall'articolo  4,  comma 2,  del  decreto legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, trovano applicazione
          fino al 31 dicembre 2000. Alle finalita' del presente comma
          si   provvede   nei   limiti   delle   risorse  finanziarie
          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per
          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
          massimo di 30 miliardi di lire.
                    3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
                      a) i   trattamenti  di  integrazione  salariale
          concessi  alle  imprese  in  crisi  sottoposte al regime di
          amministrazione  straordinaria,  a decorrere dalla scadenza
          dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi  dell'articolo 3,
          comma   3,   del   decreto-legge   25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n. 135;
                      b) i  trattamenti  di integrazione salariale di
          cui  all'articolo  5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  552,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla
          data del 15 dicembre 1997.
                    La   misura   dei   trattamenti  di  integrazione
          salariale  prorogati  e'  ridotta  del  10  per  cento.  Le
          predette   proroghe  possono  essere  concesse  nel  limite
          massimo  di  lire  3 miliardi per i trattamenti di cui alla
          lettera  a)  e  di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
          alla  lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa
          e  l'onere  complessivo  e'  posto  a  carico del Fondo per
          l'occupazione di cui al comma 1.
                    3-bis.  Il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi,
          i  trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria di
          cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge
          1o ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo
          per  la  concessione del predetto intervento, pari a lire 3
          miliardi,  e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di
          cui al comma 1.
                    4.  La  possibilita'  prevista  dall'articolo  4,
          comma  25,  del  decreto-legge  1o ottobre  1996,  n.  510,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996,  n.  608,  di  concedere,  nei casi ivi previsti, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          i  benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
          della   legge   23 luglio   1991,   n.  223,  e  successive
          modificazioni,  in  materia  di  assunzione  di  lavoratori
          iscritti  nella  lista  di  mobilita',  trova  applicazione
          relativamente  alle domande presentate entro il 31 dicembre
          1997,   entro   il   limite   delle   risorse   allo  scopo
          predeterminate  dall'articolo  2,  comma  29,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
                    5.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4, comma
          31,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608,
          relative  al  diritto  dei  lavoratori  dipendenti  o  gia'
          dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
          di  mobilita'  non  antecedentemente al 1o gennaio 1996, si
          interpretano  nel  senso  che  la percezione della relativa
          indennita'  non  e'  subordinata  al possesso dei requisiti
          previsti  dagli  articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1,
          della   legge   23   luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
          cui  all'articolo  4, comma 31, del citato decreto-legge n.
          510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle
          liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
                    6.  I  piani  per l'inserimento professionale dei
          giovani  di  cui  all'articolo  9-octies  del decreto-legge
          1o ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo
          svolgimento  delle attivita', da parte di giovani residenti
          nelle  aree  di  cui  agli  obiettivi  numeri  1  e  2  del
          regolamento  (CEE)  n.  2081/93 del Consiglio del 20 luglio
          1993,   e  successive  modificazioni,  presso  imprese  del
          settore industriale operanti in territori diversi da quelli
          ricompresi  negli  obiettivi  numeri  1  e  2  del predetto
          regolamento  e  che  abbiano concordato, ai sensi del comma
          203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
          anche  tramite  le loro associazioni territoriali, rapporti
          di  collaborazione con le corrispondenti associazioni o con
          gli  enti locali delle aree territoriali di provenienza dei
          giovani,  finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.
          In  tali  casi  ai  giovani  e'  corrisposta una indennita'
          aggiuntiva  di  lire  800 mila mensili a titolo di rimborso
          degli  oneri  relativi  alla spesa sostenuta per il vitto e
          l'alloggio,  a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
          comma  1,  nonche'  una  indennita'  pari  a  lire 200 mila
          mensili    a    carico    dell'impresa    ad   integrazione
          dell'indennita'  di  cui  all'articolo 15 del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451. Ai giovani residenti
          nelle  aree  di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita'
          aggiuntive  di  cui  al presente comma sono corrisposte nel
          caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese
          non  operanti  nelle  regioni di residenza. Il Governo deve
          riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine
          ai  risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I
          piani  di  cui  all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998
          possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
          Fondo.
                    7.  All'articolo  3,  comma  3, del decreto-legge
          19 maggio  1997,  n.  129,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota
          pari  al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una
          quota   non   inferiore   al  70  per  cento".  Al  comma 2
          dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 129 del 1997 le
          parole:   "stipulati   entro   il   15 ottobre  1997"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "le cui procedure siano state
          attivate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997.". Al comma 6:
                    -   Si  riporta  il  testo  del  decreto-legge  2
          novembre  1999,  n. 390, (Disposizioni per il finanziamento
          di lavori socialmente utili) abrogato dalla presente legge:
                    "Art.  1.  -  1.  Le  commissioni  regionali  per
          l'impiego  e  successivamente  alla  loro  soppressione  le
          singole   commissioni   regionali   permanenti  tripartite,
          istituite  ai  sensi  del  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse
          disponibili  allo  scopo  preordinate a valere sul Fondo di
          cui  all'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di
          lavori  socialmente  utili in corso o in scadenza alla data
          del  31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti
          che  hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori
          socialmente  utili  dialmeno  12  mesi  entro  la  data del
          31 dicembre  1998,  o  che  possano  maturare  la  suddetta
          permanenza  in  tali  progetti, nel periodo compreso tra il
          1o gennaio   1998   e   il   31 dicembre   1999,  ai  sensi
          dell'articolo  45,  comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.
          144.
                    2.  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego  e
          successivamente   alla   loro   soppressione   le   singole
          commissioni   regionali   permanenti   tripartite   possono
          deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo
          preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma
          7,  del  decreto-legge 20 mao 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  236,
          eventuali  proroghe  esclusivamente  per  quei  progetti di
          lavori  di  pubblica  utilita'  la  cui  trasformazione  in
          imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi
          di  legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali
          gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data,
          con   atto  esecutivo,  la  stipula  della  convenzione  di
          affidamento   pluriennale  all'impresa  individuata,  delle
          attivita'  da  esternalizzare,  come  previsto  dal decreto
          legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
                    3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno
          avere  una  scadenza  successiva  alla  data  di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo da emanarsi in attuazione
          della  delega  conferita  dall'articolo  45, comma 2, della
          citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.
                    Art.  2. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3
          del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per il
          finanziamento   di  lavori  ed  opere  pubbliche  nell'area
          napoletana  e palermitana e' integrato di un importo pari a
          lire  40  miliardi  per  l'anno  1999.  All'erogazione  del
          contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni
          a  favore  della provincia e del comune di Napoli e di lire
          10.000  milioni  a favore del comune di Palermo provvede il
          Ministero      dell'interno     entro     trenta     giorni
          dall'assegnazione    dei    fondi.    All'onere   derivante
          dall'attuazione  del presente articolo si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno  finanziario  1999, allo scopo utilizzando, quanto a
          lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
          dei   lavori   pubblici,  quanto  a  lire  17.300  milioni,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della   navigazione   e,   quanto   a  lire  2.200  milioni
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per le politiche
          agricole.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato  ad apportare le
          occorrenti variazioni di bilancio..
                    Art.  3. - 1. Il presente decreto entra in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.
                    Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello
          Stato,  sara'  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
          normativi  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".