ART. 62. (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni; b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni; d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni; e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi; f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi; g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi; i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c). 2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e' ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi "; b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 "; b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ". 6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Note all'art. 62: Al comma 1: - L'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 (Interventi urgenti in materia occupazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' il seguente: "1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi". - L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: "21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4". - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, ovviamente al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): "2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale". - L'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei zonali a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' il seguente: "Obiettivo n. 1. - Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accentate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo' all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di soste- gno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui al-l'obiettivo n. 5-a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca". - I commi 3 e 6 dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998,n. 448 (Misure di finanza publica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sono i seguenti: "3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita', relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n, 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programini di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Le deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 sono del seguente tenore: "DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994. Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle prorogbe per complessita' dei processi produttivi e per complessita' connessa alle ricadute occupazionali. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalita' per il superamento di detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessita' e di stipula del contratto di solidarieta' previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio 1993 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993 - con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991; Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che il tempo trascorso ha reso necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione e per la definizione della complessita' connessa alla particolarita' dei processi produttivi e per quella connessa alle ricadute occupazionali; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa l'opportunita' di differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni della complessita' disegnate dalla norma affrontando, altresi', il problema di non privare della tutela degli ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali; Delibera: 1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. 1.1. Condizioni per l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale. 1.1.1. L'impresa richiedente dovra' presentare un programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di investimenti dovra' essere predisposto anche in dipendenza della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, nonche' della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva. 1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso. 1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare, del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi. 1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4. 1.2. Condizioni per l'approvazione di un programma di ristrutturazione aziendale. 1.2.1. Il programma presentato dall'impresa dovra' essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale. 1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso. 1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. 1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati. Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4. 2. Condizioni di complessita'. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' essere superato nelle singole unita' produttive - intendendosi per unita' produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le modalita' ed i criteri di seguito disciplinati: 2.1. Complessita' dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni: 2.1.1, Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%. 2.1.2. Modificazioni tecniche del processo produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione. 2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna unita' produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unita', non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piu' unita'. 2.1.4. Concorso di piu' unita' produttive sul territorio nazionale i cui processi produttivi risultino interconnessi. 2.1.5. Dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto. 2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate. Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui ai punti da 2.1.4 a 2.1.6. 2.2. Complessita' connessa alle ricadute occupazionali. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni: 2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%. 2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti. 2.2.3. Concorso di piu' unita' produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali. 2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione, nelle unita' produttive interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma. 2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4. 2.2.6. Esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale. Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.6. 3. Particolari requisiti per l'approvazione dei piani di riorganizzazione - e delle relative proroghe - presentati da parte di imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico. Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle imprese ancora a prevalente capitale pubblico e' in corso un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed umane che determinera' nei prossimi anni una progressiva revisione delle strategie ed una rideterminazione dei fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10 della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur nell'ambito dei criteri approvati con la presente deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette imprese avverra' con le modalita' sottoindicate. 3.1. Prima approvazione. Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo - intendendosi per "gruppo" il complesso di imprese operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la quale detenga non meno del 51%del capitale sociale di ciascuna impresa operativa - esistenza di un piano di gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi produttivi ed occupazionali che il gruppo intende perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare riferimento alle modalita' di eventuale cessione delle imprese o della loro dismissione. 3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovra' essere presentato un programma di riassetto gestionale ed occupazionale volto a fronteggiare le specifiche problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo. 3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalita' di copertura finanziaria degli interventi programmati con particolare riferimento alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto organizzativo e gestionale. 3.1.3. Dovra' essere riscontrato un motivato collegamento delle modalita' e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovra' essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilita' lunga, contratti di solidarieta', lavori socialmente utili) nonche' a specifiche misure da attuarsi da parte dell'impresa (mobilita' intergruppo, mobilita' guidata, incentivi all'esodo) per la salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali. 3.1.4. Dovra' essere effettuato un periodico monitoraggio (annuale) - anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - dello stato di attuazione del programma sia sotto il profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione. 3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare di proroga alle seguenti condizioni: 3.2.1. Dovra' essere comprovata l'attuazione delle specifiche operazioni di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti dal piano originariamente presentato tanto per quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale che occupazionale. 3.2.2. Dovra' essere comprovata la rilevante dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo. 3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unita' interessate alla proroga dovra' presentare un'articolazione significativa sul territorio nazionale. 3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del pregresso programma biennale dovranno risultare non superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra' superare il 60 per cento di tali esuberi. 3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996. Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991; Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991; Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991-1995, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficolta'; Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto; Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende, cui e' gia' stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 otto-bre 1994; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale; Delibera: 1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - possono essere presentati a completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza dei precedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione. 2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque: essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico-strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico-produttive attraversate dal Paese; assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa' acquirenti; prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare. 3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996. Criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonche' il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare; Visto l'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma per la reindustrializzazione con le regioni ovvero con le parti sociali - la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa vigente; Considerato che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unita' produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, piu' in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustrializzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo; Considerato, altresi', che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa"; Ritenuto urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previ-denza sociale; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per "accordo di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104/1995 ed approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1. 2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i seguenti requisiti: Soggetti firmatari: a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) presidente della regione o assessore delegato; c) segretario, o suo delegato, delle confederazioni e/o unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale. Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti b) e c); Oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustrializzazione definito quanto a: a) tipo e settore di intervento; b) localizzazione dell'intervento; c) provenienza delle fonti di finanziamento; d) soggetti realizzatori; e) ricadute occupazionali; f) durata. 3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreche' dal citato progetto di reindustrializzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto: a) dell'avvio effettivo della reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto; b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unita', anche se dipendenti da piu' imprese della stessa area). 4. Si procedera' alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorita': a) i casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56; b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in piu' unita' locali, si considerera' la data di protocollo piu' favorevole. 5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996. 6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti: a) quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo gia' stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo; b) quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, esserepresenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti. Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1. comma 2, della legge n. 451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione". - La lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' la seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) - e) (Omissis); f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.-L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Le lettere f) e c) del comma 17 dell'art. 45 della leggen. 144/1999, sono le seguenti: "17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a); b); d); e); (Omissis); f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui al'articolo 7, comm 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203. lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;". Al comma 2: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-leggen. 148/1993, si veda in nota al comma 1. - Il comma 23 dell'art. 45 della legge n. 144/1993, e' il seguente: "23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo". Al comma 3: - La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n. 77". - Il comma 3 dell'art. 45 della legge n. 144/1999 e' il seguente: "3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98. e successive modificazioni sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi". - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, di veda in nota al comma 1. Al comma 4: - All'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999, la lettera g), come modificata dalla presente legge, risulta essere la seguente: "17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a); b); c); d); e); f); (Omissis); g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al periodo dal 1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 46 della legge n. 144/1999, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 2. - 3. (Omissis); 4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia". Al comma 5: - L'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2000. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. 3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. 4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1o gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi. 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo. 7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997.". Al comma 6: - Si riporta il testo del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, (Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili) abrogato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili dialmeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 mao 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilita' la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attivita' da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. 3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000. Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.. Art. 3. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".