ART. 63. (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). 1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi ". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. 4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".
Note all'art. 63: Al comma 1: - La lettera d) del comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999, e' il seguente: "Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree delMezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a); b); c); (Omissis); d) di revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;". - L'art. 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: "Art. 9-octies (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 del-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvato dalle commissioni regionali per l'impiego . 2. il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "7 L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego . 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo disporre, in considerazione della specificita' anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998". - Il comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: "4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. [A decorrere dal 1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale]. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione". - Il comma 5 dell'art. 66 della legge n. 144/1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui al-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo. Al comma 2: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1 dell'art. 62. - L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente: "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. lI Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprendito-rialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia rite-nuta valida da un punto di vista tecnico economico, le seguentiagevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; c) fino a dieci milioni a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditarialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazione di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Al comma 3: - Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., entro trenta giorni dalla stipula. - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1 dell'art. 62. Al comma 4: - L'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il Comitato e' composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'I.N.P.S., dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. 4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commisssioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza".