ART. 63.
              (Disposizioni in materia di politiche per
        l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
   1.  In  attesa  della  revisione  delle  misure  di inserimento al
lavoro,  non  costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45,
comma  1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per
l'inserimento  professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  possono
prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali
previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei
mesi  e  comunque  nel  limite dell'orario contrattuale nazionale e/o
aziendale  previsto.  All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  le  parole:  "  10  miliardi " sono sostituite dalle
seguenti: " 110 miliardi ".
   2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
destinare  una  quota  fino  a  lire  100  miliardi  per l'anno 2000,
nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione  del  lavoro  autonomo  di  cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
   3.  Il  termine  per  la  stipula  degli accordi territoriali e di
quelli  aziendali  di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
prorogato  al  31  dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai
predetti  accordi  nonche'  di favorire la creazione delle condizioni
per  la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  puo',  con  proprio  decreto,
prevedere  specifiche  misure  di  agevolazione,  anche  di carattere
contributivo,  nel  limite  massimo di lire 150 miliardi per ciascuno
degli  anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del
Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma
e   l'adozione   degli   incentivi   ivi  previsti  sono  subordinate
all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.
   4.  All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
4  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite  le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  ove  i  competenti  organi regionali non
abbiano  provveduto  entro  trenta  giorni  dall'invito  rivolto  dal
Ministro ".
 
                    Note all'art. 63:
                 Al comma 1:
                    - La  lettera  d)  del comma 1 dell'art. 45 della
          legge n. 144/1999, e' il seguente:
                    "Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione
          e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
          lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
          sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
          l'inserimento   al   lavoro  ovvero  la  ricollocazione  di
          soggetti  rimasti  privi  di  occupazione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
          sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          dei  datori  di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
          2000,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  contenenti norme
          intese   a   ridefinire,   nel   rispetto  degli  indirizzi
          dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  il sistema degli
          incentivi  all'occupazione  ivi  compresi  quelli  relativi
          all'autoimprenditorialita'     e    all'autoimpiego,    con
          particolare    riguardo    all'esigenza    di   migliorarne
          l'efficacia    nelle    aree    delMezzogiorno,   e   degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                      a); b); c); (Omissis);
                      d) di  revisione delle misure di inserimento al
          lavoro,  non  costituenti  rapporto  di lavoro, mirate alla
          conoscenza  diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
          dello    strumento    convenzionale    fra   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  il  sistema formativo e le imprese, secondo
          modalita'  coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
          18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196, prevedendo una
          durata  variabile  fra  i  3  e  i 12 mesi, in relazione al
          livello  di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita'
          lavorativa  e al territorio di appartenenza, e la eventuale
          corresponsione  di  un sussidio, variabile fra le 400.000 e
          le 800.000 lire mensili;".
                    - L'art.  9-octies  del  decreto-legge 1o ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente:
                    "Art.    9-octies    (Piani   per   l'inserimento
          professionale  dei  giovani  nelle  aree  ad  alto tasso di
          disoccupazione).   -  1.  Il  comma  3  del-l'art.  15  del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, e'
          sostituito dal seguente:
                      "3.  I  progetti di cui al comma 1, lettera b),
          sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero
          da  ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego  ed  approvato  dalle  commissioni  regionali per
          l'impiego .
                    2.  il  comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
                      "7  L'assegnazione  dei  giovani avviene a cura
          delle  sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego .
                    3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma
          2,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale puo
          disporre,   in   considerazione  della  specificita'  anche
          territoriale,   dell'emergenza   occupazionale,   modalita'
          straordinarie,  ivi compresa l'adozione di criteri quali il
          carico   familiare,   l'eta'   anagrafica  e  il  luogo  di
          residenza.
                    4.  I  piani  di  cui  all'art.  15, comma 1, del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, sono
          realizzati fino all'anno 1998".
                    - Il  comma  4  dell'art. 15 del decreto-legge 16
          maggio  1994,  n.  299  (Disposizioni urgenti in materia di
          occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
          il seguente:
                    "4.  La partecipazione del giovane ai progetti di
          cui  al  presente  articolo  non puo' essere superiore alle
          ottanta  ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
          Per  ogni  ora di formazione svolta e di attivita' prestata
          al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al
          pagamento  dell'indennita'  provvede  mensilmente l'ufficio
          provinciale   del   lavoro  e  della  massima  occupazione,
          eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o
          postali all'uopo convenzionati. [A decorrere dal 1o gennaio
          1999  i  soggetti  utilizzatori  corrispondono l'indennita'
          spettante  ai  giovani anche per la parte di competenza del
          citato  Ufficio  a  valere  sul Fondo per l'occupazione. Le
          somme   anticipate   saranno   conguagliate   dai  soggetti
          utilizzatori  in  sede  di versamento dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.   relativi  ai  lavoratori  dipendenti.  Dette
          somme,   previa  rendicontazione,  saranno  trimestralmente
          rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e
          della    previdenza    sociale].   La   meta'   del   costo
          dell'indennita',   esclusa  quella  relativa  alle  ore  di
          formazione,  e'  a carico del soggetto presso cui e' svolta
          l'esperienza  lavorativa  secondo  modalita' previste dalla
          convenzione".
                    - Il   comma   5  dell'art.  66  della  legge  n.
          144/1999,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
                    "5.  In  attesa  della  riforma  degli  incentivi
          all'occupazione   e   degli   ammortizzatori   sociali,  le
          disposizioni    relative   ai   piani   per   l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione, di cui
          al-l'art.  15  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n.  451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli
          anni  1999  e  2000. I predetti piani sono realizzati sulla
          base  di  una  programmazione che ne preveda la conclusione
          entro  il  31 dicembre  2000. Al relativo onere si provvede
          nel  limite  massimo  di  lire  110 miliardi a carico degli
          stanziamenti  del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
          con  le  risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
          per  gli  esercizi  finanziari  1997 e 1998 nell'ambito del
          predetto Fondo. Al comma 2:
                    - Per  il  testo  del  comma  7  dell'art.  1 del
          decreto-legge  n.  148/1993,  si  veda  in  nota al comma 1
          dell'art. 62.
                    - L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e'
          il seguente:
                    "Art.  9-septies  (Misure  straordinarie  per  la
          promozione   del   lavoro   autonomo   nelle   regioni  del
          Mezzogiorno).  -  1. Per favorire la diffusione di forme di
          lavoro   autonomo,  la  Societa'  per  l'imprenditorialita'
          giovanile  S.p.a.,  costituita  ai  sensi del decreto-legge
          31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 marzo  1995,  n. 95, cura la selezione, il
          finanziamento  e  l'assistenza tecnica di progetti relativi
          all'avvio  di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
          disoccupati  residenti nei territori di cui all'obiettivo 1
          dei programmi comunitari.
                    2. I proponenti delle domande selezionate vengono
          ammessi  a  corsi  di formazione/selezione, non retribuiti,
          della  durata  massima  di  tre mesi, durante i quali viene
          definitivamente   verificata   la   fattibilita'  dell'idea
          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le
          principali  conoscenze in materia di gestione. La struttura
          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
          criteri  previsti  dall'Unione  europea per i programmi del
          Fondo sociale europeo.
                    3.  lI  Ministro  del  tesoro, di concerto con il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, fissa con
          proprio  decreto  criteri  e modalita' di concessione delle
          agevolazioni.
                    4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa'
          per   l'imprendito-rialita'  giovanile  S.p.a.  concede  ai
          soggetti,  la cui proposta sia rite-nuta valida da un punto
          di vista tecnico economico, le seguentiagevolazioni:
                      a) fino  a  trenta milioni a fondo perduto, per
          l'acquisto, documentato, di attrezzature;
                      b) fino    a   venti   milioni   di   prestito,
          restituibile   in   cinque   anni   con   idonee   garanzie
          assicurative da acquisire sull'investimento;
                      c) fino  a  dieci  milioni a fondo perduto, per
          spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
                      d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
                    4-bis.  La Societa' per l'imprenditoria giovanile
          S.p.a.  e'  autorizzata  a  provvedere,  alla  stipula  del
          contratto   di   finanziamento,   all'erogazione   di   una
          anticipazione  pari  al  30  per  cento  del  totale  degli
          investimenti ammessi.
                    5.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo la
          Societa'  per l'imprenditarialita' giovanile S.p.a. stipula
          apposita  convenzione  con  i  Ministeri del lavoro e della
          previdenza sociale e del tesoro.
                    6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo
          e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995
          e  di  lire  50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura della quota di
          finanziamento    nazionale   di   programmi   coofinanziati
          dall'Unione europea.
                    7.  I  titolari  delle  indennita'  di  mobilita'
          ammessi al corso possono cumulare le agevolazione di cui al
          comma  4  con  il  beneficio previsto dall'art. 7, comma 5,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223. Al comma 3:
                    - Il  comma  2  dell'art.  5 del decreto-legge n.
          510/1996,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          608/1996, e' il seguente:
                    "2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          concessi  dodici  mesi  di  tempo per stipulare gli accordi
          territoriali   e   quelli   aziendali   di  recepimento  da
          depositare    rispettivamente,    ai    competenti   uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione, e
          presso  le  sedi  provinciali  dell'I.N.P.S.,  entro trenta
          giorni dalla stipula.
                    - Per  il  testo  del  comma  7  dell'art.  1 del
          decreto-legge  n.  148/1993,  si  veda  in  nota al comma 1
          dell'art. 62. Al comma 4:
                    - L'art.  78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
                    "1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e'  istituito  presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  un  Comitato  per l'emersione del lavoro non
          regolare  con  funzioni di analisi e di coordinamento delle
          iniziative.  A  tale fine il Comitato, che riceve direttive
          dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri cui risponde e
          riferisce:
                      a) attua  tutte  le iniziative ritenute utili a
          conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
          anche   attraverso   campagne  di  sensibilizzazione  e  di
          informazione  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e nelle
          scuole;
                      b) valuta   periodicamente  i  risultati  delle
          attivita' degli organismi locali di cui al comma 4;
                      c) esamina    le   proposte   contrattuali   di
          emersione   istruite   dalle   commissioni  locali  per  la
          successiva  trasmissione  al  CIPE per le deliberazioni del
          caso.
                    2.  Le  amministrazioni pubbliche appartenenti al
          Sistema  statistico  nazionale  SISTAN),  ivi  comprese  le
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          sono  tenute  a  fornire  al  Comitato,  nel rispetto degli
          obblighi   di  riservatezza,  le  informazioni  statistiche
          richieste in loro possesso.
                    3.   Il  Comitato  e'  composto  da  nove  membri
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  designati,  rispettivamente,  dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  dal  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancia e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dal  Ministro delle
          finanze,  dal  Ministro  per  le  politiche  agricole,  dal
          presidente   dell'I.N.P.S.,  dal  presidente  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro  (I.N.A.I.L.),  dal  presidente dell'Unione italiana
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  (Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281.  Il  componente designato dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   svolge  le  funzioni  di  presidente.  Per
          assicurarne  il  funzionamento,  presso  il  Comitato  puo'
          essere  comandato  o  distaccato,  nel numero massimo di 20
          unita',  personale tecnico ed amministrativo della pubblica
          amministrazione   e   degli  enti  pubblici  economici.  Il
          personale  di cui al presente comma mantiene il trattamento
          economico  fondamentale  e accessorio delle amministrazioni
          ed enti di appartenenza.
                    4.   A   livello  regionale  e  provinciale  sono
          istituite,   presso  le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura,  commissioni  con  compiti  di
          analisi  del  lavoro  irregolare a livello territoriale, di
          promozione  di  collaborazioni  ed intese istituzionali, di
          assistenza   alle   imprese,   finalizzata  in  particolare
          all'accesso  al  credito  agevolato, alla formazione ovvero
          alla  predisposizione  di  aree  attrezzate,  che stipulano
          contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la
          presenza   di  un  apposito  tutore.  Le  commissioni  sono
          composte  da  quindici  membri:  sette,  dei  quali uno con
          funzioni  di  presidente,  designati  dalle amministrazioni
          pubbliche  aventi  competenza in materia, e otto designati,
          in  maniera  paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
          datori  di  lavoro  e  dei lavoratori comparativamente piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle  disposizioni di cui all'art. 5 della
          legge   22 luglio   1961,   n.   628,  e  dell'art.  3  del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638.
          Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  non  siano  state  istituite  le  predette
          commisssioni,  provvede  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale,  ove i competenti organi regionali non
          abbiano  provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
          dal Ministro.
                    5. Le camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  mettono  a disposizione una sede in modo da
          consentire  alla  commissione di espletare le sue funzioni.
          Presso  la  commissione,  per assicurarne il funzionamento,
          puo'    essere    comandato    personale   della   pubblica
          amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,
          restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
          provenienza".