ART. 64.
           (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
   1.  Alla  legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  all'articolo  1,  comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "  La  predetta  limitazione  non  trova  applicazione  con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati
";
     b)  all'articolo  1,  comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
     "  a)  per  le  mansioni  individuate  dai  contratti collettivi
nazionali  della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice
stipulati  dai  sindacati  comparativamente piu' rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare
maggiore  pericolo  per  la  sicurezza  del prestatore di lavoro o di
soggetti terzi; ";
     c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "  Al  prestatore  di  lavoro temporaneo non puo' comunque
essere  corrisposto  il  trattamento  previsto  per  la  categoria di
inquadramento  di  livello  piu'  basso quando tale inquadramento sia
considerato   dal   contratto   collettivo   come   avente  carattere
esclusivamente transitorio ";
     d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
     "  ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).
1.  Le  imprese  fornitrici  sono tenute a versare al Fondo di cui al
comma  2  un  contributo  pari  al  4  per  cento  della retribuzione
corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con  il  contratto  di  cui
all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore
dei  lavoratori  temporanei  intesi,  in  particolare,  a  promuovere
percorsi  di  qualificazione  e riqualificazione anche in funzione di
continuita'  di  occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure
di  carattere  previdenziale;  b)  iniziative  comuni  finalizzate  a
verificare  l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in  termini  di  promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti  interventi  e  misure  sono attuati nel quadro di politiche
stabilite  nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici
ovvero,  in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
   2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono rimessi ad un Fondo
bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale,
dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle
imprese  di  fornitura  di  lavoro temporaneo di cui all'articolo 11,
comma 5:
     a)  come  soggetto  giuridico  di  natura  associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
     b)  come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica ai sensi
dell'articolo   12   del   codice  civile  con  procedimento  per  il
riconoscimento  rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
   3.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  2  e'  attivato  a  seguito  di
autorizzazione  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita'
istituzionali  previste  al  comma 1, dei criteri di gestione e delle
strutture  di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro
e  della  previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del
Fondo.
   4.  All'eventuale  adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  in  esito  alla  verifica  a  cura  delle  parti  sociali da
effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di
cui al comma 2.
   5.  In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma  1,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo
omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati al
Fondo di cui al comma 2 ";
     e)  all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera
a),  "  sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1,
comma  3  "  e  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: " e le relative
percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
   2.  Sono  versate  al  Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge  24  giugno  1997,  n.  196,  come  sostituito  dal comma 1 del
presente  articolo,  le  somme  versate  ai  sensi  della  previgente
disciplina  di  cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento
delle   iniziative   mirate  al  soddisfacimento  delle  esigenze  di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.
 
                    Note all'art. 64:
                    - L'art.  1  della  legge  24 giugno 1997, n. 196
          (Norme  in  materia  di  promozione dell'occupazione), come
          modificato   dalla   presente   legge,  risulta  essere  il
          seguente:
                    "1.   Il   contratto   di   fornitura  di  lavoro
          temporaneo  e' il contratto mediante il quale un'impresa di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo,  di  seguito  denominata
          "impresa  fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art.
          2,  comma  1,  pone  uno  o  piu'  lavoratori,  di  seguito
          denominati  "prestatori  di  lavoro  temporaneo  ,  da essa
          assunti   con   il   contratto   previsto  dall'art.  3,  a
          disposizione  di  un'impresa che ne utilizzi la prestazione
          lavorativa,  di seguito denominata "impresa utilizzatrice ,
          per  il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
          individuate ai sensi del comma 2.
                    2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
          puo' essereconcluso:
                      a) nei  casi  previsti dai contratti collettivi
          nazionali  della  categoria  di  appartenenza  dell'impresa
          utilizzatrice,  stipulati  dai  sindacati  comparativamente
          piu' rappresentativi;
                      b) nei  casi  di  temporanea  utilizzazione  in
          qualifiche  non  previste  dai  normali  assetti produttivi
          aziendali;
                      c) nei  casi  di  sostituzione  dei  lavoratori
          assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
                    3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le
          attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
          e   dell'edilizia   i  contratti  di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo  potranno  essere introdotti in via sperimentale
          previa   intesa   tra   le   organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori  e  dei  datori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  circa  le aree e le
          modalita'  della  sperimentazione.  La predetta limitazione
          non   trova  applicazione  con  riferimento  ai  lavoratori
          appartenenti alla categoria degli impiegati.
                    4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
                      a) per  le  mansioni  individuate dai contratti
          collettivi   nazionali   della  categoria  di  appartenenza
          dell'impresa    utilizzatrice   stipulati   dai   sindacati
          comparativamente   piu'  rappresentativi,  con  particolare
          riguardo    alle   mansioni   il   cui   svolgimento   puo'
          presentare maggiore   pericolo   per   la   sicurezza   del
          prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
                      b) per   la   sostituzione  di  lavoratori  che
          esercitano il dirittodi sciopero;
                      c) presso  unita' produttive nelle quali si sia
          proceduto,  entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi  che  abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
          mansioni  cui  si  riferisce  la  fornitura,  salvo  che la
          fornitura   avvenga   per   provvedere  a  sostituzione  di
          lavoratori  assenti  con  diritto  alla  conservazione  del
          posto;
                      d) presso  unita'  produttive  nelle  quali sia
          operante  una  sospensione  dei  rapporti  o  una riduzione
          dell'orario,  con  diritto  al  trattamento di integrazione
          salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
          cui si riferisce la fornitura;
                      e) a  favore di imprese che non dimostrano alla
          Direzione  provinciale  del  lavoro  di  aver effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni;
                      f) per    le    lavorazioni    che   richiedono
          sorveglianza  medica  speciale e per lavori particolarmente
          pericolosi  individuati con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                    5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
          e'  stipulato  in  forma  scritta  e  contiene  i  seguenti
          elementi:
                      a) il numero dei lavoratori richiesti;
                      b) le  mansioni  alle  quali  saranno adibiti i
          lavoratori ed il loro inquadramento;
                      c) il   luogo,   l'orario   ed  il  trattamento
          economico e normativo delle prestazioni lavorative;
                      d) assunzione  da parte dell'impresa fornitrice
          dell'obbligazione  del  pagamento diretto al lavoratore del
          trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
          previdenziali;
                      e) assunzione    dell'obbligo   della   impresa
          utilizzatrice   di   comunicare  all'impresa  fornitrice  i
          trattamenti   retributivi   e   previdenziali  applicabili,
          nonche'  le  eventuali  differenze  maturate  nel  corso di
          ciascuna  mensilita'  o  del  minore  periodo di durata del
          rapporto;
                      f) assunzione     dell'obbligo     dell'impresa
          utilizzatrice  di  rimborsare  all'impresa  fornitrice  gli
          oneri  retributivi  e previdenziali daquesta effettivamente
          sostenuti in favore del prestatore di lavorotemporaneo;
                      g) assunzione     da     parte     dell'impresa
          utilizzatrice,   in   caso  di  inadempimento  dell'impresa
          fornitrice dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
          del   trattamento  economico  nonche'  del  versamento  dei
          contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
          temporaneo   fatto   salvo  il  diritto  di  rivalsa  verso
          l'impresa fornitrice;
                      h) la   data   di  inizio  ed  il  termine  del
          contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
                      i) gli  estremi  dell'autorizzazione rilasciata
          all'impresa fornitrice.
                    6.  E'  nulla  ogni  clausola diretta a limitare,
          anche     indirettamente,    la    facolta'    dell'impresa
          utilizzatrice  di  assumere  il  lavoratore  al termine del
          contratto  per  prestazioni  di  lavoro  temporaneo  di cui
          all'art. 3.
                    7.  Copia del contratto di fornitura e' trasmessa
          dall'impresa  fornitrice  alla  Direzione  provinciale  del
          lavoro  competente  per territorio entro dieci giorni dalla
          stipulazione.
                    8.  I prestatori di lavoro temporaneo non possono
          superare    la   percentuale   dei   lavoratori,   occupati
          dall'impresa  utilizzatrice  in  forza di contratto a tempo
          indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali
          della   categoria   di  appartenenza  dell'impresa  stessa,
          stipulati     dai     sindacati    comparativamente    piu'
          rappresentativi".
                    - L'art.   4   della   legge  n.  196/1997,  come
          modificato   dalla   presente   legge,  risulta  essere  il
          seguente:
                    "1.  Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la
          propria   attivita'   secondo   le   istruzioni   impartite
          dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
          del  rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza
          di  tutte  le  norme  di  legge  e  di contratto collettivo
          applicate    ai    lavoratori    dipendenti    dall'impresa
          utilizzatrice.
                    2.   Al   prestatore   di  lavoro  temporaneo  e'
          corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno
          diritto   i   dipendenti   di   pari  livello  dell'impresa
          utilizzatrice.  Al prestatore di lavoro temporaneo non puo'
          comunque  essere corrisposto il trattamento previsto per la
          categoria  di  inquadramento  di  livello piu' basso quando
          tale inquadramento sia considerata dal contratto collettivo
          come   avente   carattere   esclusivamente  transitorio.  I
          contratti    collettivi    delle    imprese   utilizzatrici
          stabiliscono  modalita'  e  criteri per la determinazione e
          corresponsione  delle  erogazioni  economiche  correlate ai
          risultati   conseguiti  nella  realizzazione  di  programmi
          concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
          dell'impresa.
                    3.  Nel  caso  in  cui  il  prestatore  di lavoro
          temporaneo  sia  assunto  con  contratto  stipulato a tempo
          indeterminato,   nel   medesimo   e'  stabilita  la  misura
          dell'indennita'  mensile  di  disponibilita', divisibile in
          quote   orarie,   corrisposta  dall'impresa  fornitrice  al
          lavoratore  per  i  periodi  nei quali il lavoratore stesso
          rimane  in  attesa  di  assegnazione.  La  misura  di  tale
          indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque
          non  e'  inferiore  alla misura prevista, ovvero aggiornata
          periodicamente  con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente
          ridotta  in  caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a
          tempo parziale.
                    4.  Nel caso in cui la retribuzione percepita dal
          lavoratore   per   l'attivita'  prestata  presso  l'impresa
          utilizzatrice,  nel  periodo  di  riferimento  mensile, sia
          inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di
          cui  al  comma  3, e' al medesimo corrisposta la differenza
          dalla  impresa  fornitrice  fino a concorrenza del predetto
          importo".
                    - L'art.  11  della legge n. 196/1997, cosi' come
          modificato, dalla presente legge, e' il seguente:
                    "Art.  11.  - 1. Quando il contratto di fornitura
          di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con
          qualifica    dirigenziale   non   trova   applicazione   la
          disposizione di cui all'art. 1, comma 2.
                    2.  Le  disposizioni  della presente legge che si
          riferiscono   all'impresa  utilizzatrice  sono  applicabili
          anche  a  soggetti  non  imprenditori.  Nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione
          le  previsioni  relative alia trasformazione del rapporto a
          tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
                    3.  Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1,
          possono  essere rilasciate anche a societa', direttamente o
          indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalita' di
          incentivazione e promozione dell'occupazione.
                    4.  Qualora,  entro  quattro  mesi  dalla data di
          entrata   in   vigore   della   presente   legge,  non  sia
          intervenuta,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera a),
          ovvero  ai sensi dell'art. 1, comma 3, la determinazione da
          parte  dei  contratti  collettivi nazionali dei casi in cui
          puo'  essere  concluso  il contratto di fornitura di lavoro
          temporaneo,  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  convoca  le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative, al
          fine   di   promuovere   l'accordo.   In  caso  di  mancata
          stipulazione  dell'accordo  entro  trenta giorni successivi
          alla   convocazione,   il   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  individua  in  via  sperimentale,  con
          proprio  decreto, i predetti casi e le relative percentuali
          ai sensi dell'art. 1, comma 8.
                    5.  Qualora,  entro  dodici  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto
          un  contratto  collettivo per i lavoratori dipendenti dalle
          imprese  di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle
          associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle
          organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori,
          il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale convoca
          le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
                    6.  Decorsi  due  anni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Governo procede ad una
          verifica,  con  le  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale,  degli effetti delle disposizioni dettate
          dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
          temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi".