ART. 32 
       (Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione) 
 
    l . Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui
ai capi III e IV all'interno  delle  ulteriori  zone  di  restrizione
previste dall'articolo 16, comma 4. 
    2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
qualora i  dati  epidemiologici  o  altri  riscontri  lo  richiedano,
possono attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente
la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame  o  di  altri
volatili in cattivita', nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo
i criteri di cui all'allegato IV, ubicate  nelle  ulteriori  zone  di
restrizione. Il ripopolamento di tali aziende  avviene  conformemente
alle istruzioni impartite dalle regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
    3. Le deroghe di  cui  al  presente  articolo  sono  autorizzate,
preventivamente e con provvedimento scritto, dalla  regione  o  dalla
provincia  autonoma  che,   prima   di   adottarli,   li   trasmette,
immediatamente  e  integralmente,  al  Ministero  per  il  parere  di
competenza. 
    4. Il  Ministero  informa  immediatamente  la  Commissione  delle
misure di cui al comma 3 e provvede a discuterne secondo le procedure
della Commissione. 
    5. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi  della
decisione  n.  90/424/CEE,  relativa  a  talune  spese  nel   settore
veterinario, puo'  adottare  ulteriori  misure  di  sorveglianza,  di
biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e
ne informa immediatamente la Commissione. 
 
          Nota agli articoli 32 e 34: 
              - La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
          1990, n. L 224.