ART. 32
(Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione)
l . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui
ai capi III e IV all'interno delle ulteriori zone di restrizione
previste dall'articolo 16, comma 4.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano,
possono attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente
la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri
volatili in cattivita', nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo
i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di
restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente
alle istruzioni impartite dalle regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate,
preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla
provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette,
immediatamente e integralmente, al Ministero per il parere di
competenza.
4. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle
misure di cui al comma 3 e provvede a discuterne secondo le procedure
della Commissione.
5. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della
decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore
veterinario, puo' adottare ulteriori misure di sorveglianza, di
biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e
ne informa immediatamente la Commissione.
Nota agli articoli 32 e 34:
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
1990, n. L 224.