Art. 30 
                  (Accesso ai sistemi di pagamento) 
 
  1. Nell'esercizio del potere di  cui  all'articolo  146,  comma  2,
lettera b), numero  2),  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia
verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al
fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a
svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non  discriminatorie,
proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria
a proteggere il sistema da  rischi  specifici  quali  il  rischio  di
regolamento, il  rischio  operativo  e  il  rischio  d'impresa,  e  a
tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che  disciplinano  l'accesso
ai sistemi di pagamento non  possono  imporre  nessuno  dei  seguenti
requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di
servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: 
  a) restrizioni all'effettiva partecipazione  ad  altri  sistemi  di
pagamento; 
  b)  discriminazioni  tra  prestatori  di   servizi   di   pagamento
autorizzati e registrati in relazione ai  diritti,  agli  obblighi  e
alle prerogative dei partecipanti; 
  c) restrizioni in base allo status istituzionale. 
  3. I commi 1 e 2 non si applicano: 
  a)  ai  sistemi  di  pagamento  designati  ai  sensi  del   decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
  b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da  prestatori
di servizi  di  pagamento  appartenenti  ad  un  gruppo  composto  da
societa' aventi legami di capitale ove una delle  societa'  collegate
eserciti un controllo effettivo sulle altre; 
  c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di  servizi
di pagamento: 
  1) agisce o puo' agire come prestatore di servizi di pagamento  sia
per il pagatore sia per  il  beneficiario  e  ha  la  responsabilita'
esclusiva della gestione del sistema; e 
  2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare
al sistema e questi ultimi non hanno  la  possibilita'  di  negoziare
commissioni tra loro in relazione al  sistema  di  pagamento  benche'
possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori
dei servizi di pagamento.