Art. 30 (Accesso ai sistemi di pagamento) 1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa. 2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; c) restrizioni in base allo status istituzionale. 3. I commi 1 e 2 non si applicano: a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da societa' aventi legami di capitale ove una delle societa' collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre; c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento: 1) agisce o puo' agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilita' esclusiva della gestione del sistema; e 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilita' di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benche' possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.