Art. 25 
 
 
                       Procedura sanzionatoria 
 
  1. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente  capo  sono
applicate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   con
provvedimento motivato,  previa  contestazione  degli  addebiti  agli
interessati,    da    effettuarsi    entro     centottanta     giorni
dall'accertamento   ovvero   entro   trecentosessanta    giorni    se
l'interessato  risiede  o  ha  la  sede  all'estero,  e  valutate  le
deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 
  2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi   del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
  3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  e'  pubblicato
sul sito internet di  cui  all'articolo  7,  comma  5.  Il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  tenuto  conto  della  natura  della
violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire  modalita'
ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento. 
  4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo e' ammessa opposizione  alla  Corte  d'appello  del
luogo in cui ha sede la societa' di revisione o  il  revisore  legale
autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata  commessa.
L'opposizione deve essere notificata  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni  dalla  sua  comunicazione  e  deve
essere depositata presso la cancelleria della Corte  d'appello  entro
trenta giorni dalla notifica. 
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  La
Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre   la
sospensione con decreto motivato. 
  6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per la presentazione  di  memorie  e  documenti,  nonche'  consentire
l'audizione anche personale delle parti. 
  7.  La  Corte  d'appello  decide  sull'opposizione  in  camera   di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 
  8. Copia del decreto e' trasmessa a cura  della  cancelleria  della
Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle  finanze  ai  fini
delle pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.