Art. 26 
 
 
                     Provvedimenti della Consob 
 
  1.  La  Consob,  quando  accerta  irregolarita'  nello  svolgimento
dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo  conto  della  loro
gravita': 
    a) applicare al revisore legale  o  alla  societa'  di  revisione
legale  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   diecimila   a
cinquecentomila euro; 
    b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale  relativi  a
enti di interesse pubblico; 
    c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale
di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a  enti  di
interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; 
    d)  proporre  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni,
del responsabile della revisione  legale  dei  conti  al  quale  sono
ascrivibili le irregolarita'; 
    e)  proporre  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
cancellazione  dal  Registro  della  societa'  di  revisione  o   del
responsabile della revisione legale. 
  2.  Quando  l'irregolarita'   consista   nella   violazione   delle
disposizioni dell'articolo 17, l'irrogazione della sanzione  prevista
dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilita' dei
provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo. 
  3. La Consob propone al Ministero dell'economia e delle finanze  la
cancellazione dal Registro dei revisori  legali,  della  societa'  di
revisione o  del  responsabile  della  revisione  legale  quando  non
ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1. 
  4.  Qualora  la  violazione  attenga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 17 e sia imputabile ai soci, ai  componenti  dell'organo
di amministrazione  o  ai  dipendenti  della  societa'  di  revisione
iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di  tali
soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e). 
  5. Ai procedimenti sanzionatori di  cui  al  presente  articolo  si
applica l'articolo 195 del TUIF. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per l'art. 195 del TUIF, vedi note all'art. 17.