Art. 27 
 
 
Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della
                          revisione legale 
 
  1. I responsabili della  revisione  legale  i  quali,  al  fine  di
conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle  relazioni
o in altre comunicazioni, con  la  consapevolezza  della  falsita'  e
l'intenzione  di  ingannare  i   destinatari   delle   comunicazioni,
attestano  il  falso  od  occultano   informazioni   concernenti   la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente
o soggetto sottoposto a revisione,  in  modo  idoneo  ad  indurre  in
errore i destinatari delle comunicazioni sulla  predetta  situazione,
sono  puniti,  se  la  condotta  non  ha  loro  cagionato  un   danno
patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 
  2. Se la  condotta  di  cui  al  comma  1  ha  cagionato  un  danno
patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,  la  pena  e'  della
reclusione da uno a quattro anni. 
  3. Se il fatto previsto dal comma 1 e'  commesso  dal  responsabile
della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la  pena  e'
della reclusione da uno a cinque anni. 
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 e'  commesso  dal  responsabile
della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro  o
altra  utilita'  data  o  promessa,  ovvero  in  concorso   con   gli
amministratori, i direttori  generali  o  i  sindaci  della  societa'
assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino
alla meta'. 
  5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette
l'utilita' nonche' ai direttori generali e ai componenti  dell'organo
di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di  interesse
pubblico assoggettato a revisione  legale,  che  abbiano  concorso  a
commettere il fatto.