Art. 28 
 
 
                       Corruzione dei revisori 
 
  1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito  della
dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono  atti,  in
violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,  cagionando
nocumento alla societa', sono puniti con la  reclusione  sino  a  tre
anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. 
  2.  Il  responsabile  della  revisione  legale   e   i   componenti
dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa'
di revisione legale, i quali, nell'esercizio della  revisione  legale
dei conti degli enti di interesse pubblico o delle societa' da queste
controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per  denaro  o
altra  utilita'  data  o  promessa,  compiono  od  omettono  atti  in
violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono  puniti  con  la
reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi  da'
o promette l'utilita'. 
  3. Si procede d'ufficio.