Art. 29 
 
 
                         Impedito controllo 
 
  1. I componenti  dell'organo  di  amministrazione  che,  occultando
documenti  o  con  altri  idonei  artifici,  impediscono  o  comunque
ostacolano lo svolgimento delle attivita' di  revisione  legale  sono
puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 
  2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o
a terzi, si applica la pena dell'ammenda  fino  a  settantacinquemila
euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 
  3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse  pubblico,  le
pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 
  4. Si procede d'ufficio.