Art. 31 
 
 
Illeciti  rapporti  patrimoniali  con  la  societa'  assoggettata   a
                              revisione 
 
  1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e
i dipendenti della societa' di revisione  che  contraggono  prestiti,
sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per  interposta  persona,
con la societa' assoggettata a revisione o con una  societa'  che  la
controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da  una  di  tali
societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.