Art. 32 Disposizioni comuni 1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'. 2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza.