Art. 32 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3,  4  e  5,  28,
comma 2, 30 e 31 deriva alla societa'  di  revisione  legale  o  alla
societa' assoggettata a revisione un danno di rilevante gravita',  la
pena e' aumentata fino alla meta'. 
  2. La sentenza penale pronunciata a carico dei  responsabili  della
revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione,  dei
soci e dei dipendenti della societa' di revisione legale per i  reati
commessi nell'esercizio  della  revisione  legale  e'  comunicata  al
Ministero dell'economia e delle finanze e  alla  Consob  a  cura  del
cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza.