Art. 31
          (Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1.  I  prestatori  forniscono  al destinatario in modo chiaro e senza
ambiguita',  in  tempo  utile  prima della stipula del contratto o in
ogni  caso  prima  della  prestazione  del  servizio, le informazioni
seguenti:
a)  nome,  status  e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono
stabiliti  e  tutti  i  dati  necessari  per  entrare  rapidamente in
contatto  e  comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso,
per via elettronica;
b)  ove  siano  iscritti  in un registro commerciale o altro registro
pubblico  analogo,  la  denominazione di tale registro e il numero di
immatricolazione  o  mezzi  equivalenti atti ad identificarli in tale
registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i
dati dell'autorita' competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita
IVA;
e)  per  quanto  riguarda  le  professioni  regolamentate, gli ordini
professionali,  albi  o  collegi  presso  i  quali  sono iscritti, la
qualifica  professionale  e  lo  Stato  membro  nel  quale  e'  stata
acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g)  esistenza  di  eventuali  clausole  contrattuali  utilizzate  dal
prestatore  relative  alla  legge  applicabile  al  contratto  o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla
legge;
i)  prezzo  del  servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore
per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal
contesto;
m)   eventuale   assicurazione  o  le  garanzie  per  responsabilita'
professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore
o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al
destinatario  prima  della  stipula  del  contratto  o, in assenza di
contratto   scritto,   prima   che   il  servizio  sia  prestato,  le
informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b)  rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del
servizio o di stipula del contratto;
c)  rendendole  facilmente accessibili per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d)  indicandole  in  tutti  i  documenti  informativi che fornisce al
destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3.  I  prestatori,  su  richiesta  del  destinatario,  comunicano  le
seguenti informazioni supplementari:
a)  ove  non  vi  sia  un  prezzo  predefinito  dal prestatore per un
determinato  tipo  di  servizio,  il  costo del servizio o, se non e'
possibile  indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo
per  permettere  al  destinatario  di  verificarlo,  o  un preventivo
sufficientemente dettagliato;
b)  per  quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento
alle   regole   professionali   in   vigore  nello  Stato  membro  di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c)  informazioni  sulle  loro  attivita'  multidisciplinari  e  sulle
associazioni   che   sono   direttamente  collegate  al  servizio  in
questione,  nonche'  sulle  misure  assunte  per evitare conflitti di
interesse.   Dette  informazioni  sono  inserite  in  ogni  documento
informativo  nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata
dei loro servizi;
d)  gli  eventuali  codici  di  condotta  ai  quali  il prestatore e'
assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere
consultati  per  via  elettronica,  con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e)  se  un  prestatore  e'  assoggettato a un codice di condotta o e'
membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo
professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale
di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il
prestatore  specifica  in che modo e' possibile reperire informazioni
dettagliate  sulle  caratteristiche  e  le  condizioni  di  ricorso a
meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.