Art. 32
                  (Risoluzione delle controversie)
1.  I  prestatori  devono  fornire  i  propri dati, in particolare un
indirizzo  postale,  un  numero  di  fax  o  un  indirizzo  di  posta
elettronica  e  un  numero  telefonico  ai quali tutti i destinatari,
compresi   quelli   residenti  in  un  altro  Stato  membro,  possono
presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I
prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide
con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
2.  I  prestatori  rispondono  ai  reclami  di  cui al comma 1 con la
massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3.  I  prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di
informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria
una  garanzia  finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti
costituite  presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito
in  un  altro  Stato  membro  e  autorizzato ai sensi della normativa
comunitaria   in  vigore.  L'istituto  di  credito  e  l'assicuratore
stabiliti  sul  territorio  nazionale  devono  essere  autorizzati ai
sensi,  rispettivamente,  del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15,
di  attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e
2002/83/CE.
5.  I  prestatori,  soggetti  ad  un  codice  di condotta o membri di
un'associazione  o  di  un  organismo  professionale  che  prevede il
ricorso  ad  un  meccanismo  di regolamentazione extragiudiziario, ne
informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che
presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che
modo   e'   possibile   reperire   informazioni   dettagliate   sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
 
          Note all'art. 32:
             -   Il  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
          299,convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
          2007,   n.  15,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          febbraio 2007, n. 46.
             -  La  direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 giugno 2006, n. L 177.
             -  Il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.
             -  La  direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          16 agosto 1973, n. L 228.
             -  La  direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 dicembre 2002, n. L 345.