Art. 32 (Risoluzione delle controversie) 1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza. 2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate. 3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite. 4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE. 5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
Note all'art. 32: - Il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2007, n. 46. - La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L 228. - La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345.