Art. 33
                           (Assicurazioni)
1.  Ove  previsto,  l'obbligo  di  disporre  di  un'assicurazione  di
responsabilita'  professionale  o  altra  garanzia  non  puo'  essere
imposto  al  prestatore  che  si  stabilisce  sul  territorio se gia'
coperto  da  una  garanzia  equivalente o essenzialmente comparabile,
quanto  a  finalita'  e  copertura  fornita  in  termini di rischio o
capitale  assicurati  o  massimale  della garanzia, nonche' eventuali
esclusioni  dalla  copertura,  nello  Stato  membro  in  cui  e' gia'
stabilito.  Qualora  l'equivalenza  sia  solo  parziale,  puo' essere
richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione
o   garanzia  un  attestato  rilasciato  da  istituti  di  credito  e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.