Art. 33 (Assicurazioni) 1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale o altra garanzia non puo' essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia' coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche' eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e' gia' stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi. 2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.