Art. 34
                     (Comunicazioni commerciali)
1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto   2006,   n.   248,   limitazioni   al  libero  impiego  delle
comunicazioni  commerciali  da  parte  dei  prestatori di servizi che
esercitano  una  professione regolamentata devono essere giustificate
da  motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi
di non discriminazione e proporzionalita'.
2.  Alle  comunicazioni  di cui al comma 1 si applicano i principi di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3.  I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali
relative  ai  servizi  forniti  dai  prestatori  che  esercitano  una
professione  regolamentata  sono  emanate  nel  rispetto delle regole
professionali,  in  conformita' del diritto comunitario, riguardanti,
in  particolare,  l'indipendenza,  la  dignita'  e l'integrita' della
professione,  nonche'  il  segreto  professionale, nel rispetto della
specificita'  di  ciascuna  professione.  Le  regole professionali in
materia   di  comunicazioni  commerciali  sono  non  discriminatorie,
giustificate   da   motivi   imperativi   di   interesse  generale  e
proporzionate.
 
          Note all'art. 34:
             -  L'art.  2  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Gazzetta 4 luglio
          2006, n. 153., convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          agosto 2006, n. 186, S.O., cosi' recita:
             «Art. 2   (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  della
          concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
          conformita'  al principio comunitario di libera concorrenza
          ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
          servizi,   nonche'   al  fine  di  assicurare  agli  utenti
          un'effettiva  facolta'  di scelta nell'esercizio dei propri
          diritti  e  di  comparazione  delle prestazioni offerte sul
          mercato,  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto   sono   abrogate  le  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  che prevedono con riferimento alle attivita'
          libero professionali e intellettuali:
              a)  l'obbligatorieta'  di tariffe fisse o minime ovvero
          il    divieto   di   pattuire   compensi   parametrati   al
          raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
              b)  il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita'
          informativa   circa   i   titoli   e   le  specializzazioni
          professionali,  le  caratteristiche  del  servizio offerto,
          nonche'  il  prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
          secondo  criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio
          il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
              c)   il   divieto   di   fornire   all'utenza   servizi
          professionali   di   tipo  interdisciplinare  da  parte  di
          societa'  di  persone  o  associazioni  tra professionisti,
          fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
          libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
          professionista  non puo' partecipare a piu' di una societa'
          e  che  la  specifica prestazione deve essere resa da uno o
          piu'  soci  professionisti  previamente  indicati, sotto la
          propria personale responsabilita'.
             2.   Sono   fatte   salve  le  disposizioni  riguardanti
          l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
          sanitario  nazionale  o  in  rapporto  convenzionale con lo
          stesso,  nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in
          via  generale  a  tutela  degli utenti. Il giudice provvede
          alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei compensi
          professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale e di
          gratuito    patrocinio,    sulla    base    della   tariffa
          professionale.
             2-bis.  All'art.  2233 del codice civile, il terzo comma
          e'  sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in
          forma  scritta,  i  patti  conclusi  tra  gli avvocati ed i
          praticanti  abilitati con i loro clienti che stabiliscono i
          compensi professionali».
             3.  Le  disposizioni deontologiche e pattizie e i codici
          di  autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
          comma  1  sono  adeguate,  anche con l'adozione di misure a
          garanzia  della  qualita'  delle prestazioni professionali,
          entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
          decorrere  dalla  medesima  data  le norme in contrasto con
          quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.».
             -  L'art.  10  del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
          70,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.
          87, S.O., cosi' recita:
             «Art.  10 (Uso  delle  comunicazioni  commerciali  nelle
          professioni regolamentate). - 1. L'impiego di comunicazioni
          commerciali  che  costituiscono  un servizio della societa'
          dell'informazione  o ne sono parte, fornite da chi esercita
          una  professione  regolamentata,  deve essere conforme alle
          regole  di  deontologia  professionale  e  in  particolare,
          all'indipendenza,    alla    dignita',    all'onore   della
          professione,  al segreto professionale e alla lealta' verso
          clienti e colleghi.».