Art. 21
Concorsi enologici
1. I vini DOP e IGP, nonche' i vini spumanti di qualita', possono
partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti
organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente
individuate e controllate, che abbiano superato gli esami
organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti
previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli
organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi
compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del
regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo
del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite
con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.