Art. 21 
 
 
                         Concorsi enologici 
 
  1. I vini DOP e IGP, nonche' i vini spumanti di  qualita',  possono
partecipare  a  concorsi  enologici  organizzati  da  enti   definiti
organismi ufficialmente autorizzati al rilascio  di  distinzioni  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Le partite dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  opportunamente
individuate  e  controllate,   che   abbiano   superato   gli   esami
organolettici e che possiedono i requisiti  previsti  negli  appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei  limiti
previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso. 
  3. Le disposizioni  per  la  disciplina  del  riconoscimento  degli
organismi di cui al comma 1, della  partecipazione  al  concorso  ivi
compresa la  composizione  delle  commissioni  di  degustazione,  del
regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione  e  controllo
del corretto utilizzo delle distinzioni  attribuite,  sono  stabilite
con  apposito  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali.