Art. 65 
 
            Natura e finalita' della Lega navale italiana 
 
1. La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico,
a base associativa e senza finalita' di lucro,  avente  lo  scopo  di
diffondere nella popolazione, quella  giovanile  in  particolare,  lo
spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi,  l'amore  per
il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle  acque
interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero  della  difesa  e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili  di
rispettiva competenza. 
2. La Lega navale italiana  per  il  perseguimento  dei  propri  fini
istituzionali: 
a) e'  ente  preposto  a  servizi  di  pubblico  interesse,  a  norma
dell'articolo 1 della legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla  legge  7
dicembre 2000, n. 383, al fine  di  svolgere  comunque  attivita'  di
promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo  2  della  stessa
legge; 
c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli  effetti  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; 
d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita'
di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai
sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel  quadro
della vigente normativa. 
 
 
          Note all'art. 65: 
          - Il testo dell'art. 1 della legge 20  marzo  1975,  n.  70
          (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici  e  del
          rapporto di lavoro del  personale  dipendente),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n.  87,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 1 (Campo di applicazione). - Lo stato giuridico e  il
          trattamento economico d'attivita' e di  fine  servizio  del
          personale dipendente dagli  enti  pubblici  individuati  ai
          sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della
          presente legge. 
          Sono esclusi dall'applicazione  della  presente  legge  gli
          enti pubblici economici, gli enti locali e  territoriali  e
          loro consorzi, le istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,
          le universita' e gli istituti di istruzione,  gli  istituti
          di  educazione,  le  opere  universitarie,  le  scuole   di
          ostetricia  autonome,   gli   osservatori   astronomici   e
          vulcanologici, gli istituti geologici,  le  deputazioni  di
          storia patria e in  genere  le  accademie  e  gli  istituti
          culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo  1948,  n.
          472, e  successive  modificazioni,  salvo  quelli  compresi
          nella parte VII della tabella allegata alla presente legge,
          gli  ordini  e  i  collegi  professionali,  le  camere   di
          commercio e gli enti  di  patronato  per  l'assistenza  dei
          lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno. 
          La tabella allegata alla presente legge  contiene  l'elenco
          degli enti individuali e  classificati,  sulla  base  delle
          funzioni   esercitate,   in   categorie   omogenee,   senza
          pregiudizio per le  soppressioni  o  fusioni  di  enti  che
          dovessero intervenire per effetto di  successive  leggi  di
          riforma.». 
          - L'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383  (Disciplina
          delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre  2000,  n.  300,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 2 (Associazioni di promozione  sociale).  -  1.  Sono
          considerate   associazioni   di   promozione   sociale   le
          associazioni riconosciute e non riconosciute, i  movimenti,
          i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al
          fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore  di
          associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel  pieno
          rispetto della liberta' e dignita' degli associati. 
          2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale,
          ai fini e per gli effetti della presente legge,  i  partiti
          politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni  dei
          datori  di  lavoro,  le  associazioni  professionali  e  di
          categoria e tutte le associazioni che hanno come  finalita'
          la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 
          3. Non costituiscono altresi'  associazioni  di  promozione
          sociale  i  circoli  privati  e  le  associazioni  comunque
          denominate che dispongono limitazioni con riferimento  alle
          condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
          in relazione all'ammissione degli associati o prevedono  il
          diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,  della  quota
          associativa o che, infine, collegano, in  qualsiasi  forma,
          la partecipazione sociale  alla  titolarita'  di  azioni  o
          quote di natura patrimoniale.». 
          - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno  ambientale),  e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162.