Art. 66 
 
                   Soci della Lega navale italiana 
 
  1. Possono far parte della Lega navale  italiana,  in  qualita'  di
soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti  nazionali  o
regionali aventi sede nello Stato o all'estero  che  si  impegnano  a
perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere  essi
stessi  protagonisti  di  divulgazione  della  cultura  marinara.  Le
categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto  di  cui
all'articolo 70. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in  G.U.  9/7/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.