Art. 66 Soci della Lega navale italiana 1. Possono far parte della Lega navale italiana, in qualita' di soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.