Art. 69 
 
Compiti e  composizione  degli  organi  centrali  della  Lega  navale
                              italiana 
 
1. L'assemblea generale dei soci e' l'organo di  vertice  della  Lega
navale italiana. Essa delibera in ordine agli  indirizzi  strategici,
alle politiche generali di  pianificazione  e  alle  verifiche  delle
attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti  delle  strutture
periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri
indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto. 
2. Il presidente nazionale e' nominato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Capo di  stato  maggiore  della  Marina  militare.  Ha  la
rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal
citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale,  nominato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Capo  di  stato
maggiore della Marina militare, secondo le procedure della  legge  24
gennaio 1978, n. 14. Si  avvale  della  presidenza  nazionale,  quale
struttura di supporto alla propria attivita' di attuazione gestionale
degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonche'  di  un  direttore
generale nominato dal  consiglio  direttivo  nazionale,  su  proposta
dello stesso presidente nazionale, ai quali  sono  attribuiti  poteri
coerenti con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo  e
attivita' di gestione. 
3. Il consiglio direttivo  nazionale  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti.   Ha   poteri   di   direzione,
programmazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente
e adotta  le  deliberazioni  previste  per  gli  enti  pubblici,  nel
rispetto della vigente  normativa  legislativa  e  regolamentare.  E'
composto   dal   presidente   nazionale,   che   lo   presiede,   dal
vicepresidente nazionale, da un rappresentante  del  Ministero  della
difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni,  eletti  secondo  le
modalita' stabilite nello statuto, in modo da  assicurare  nel  tempo
una equa rappresentanza regionale. In caso di parita' di  voti  nelle
deliberazioni, prevale quello del presidente. 
4. Il collegio dei revisori dei conti e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo  finanziario  e
contabile sulla  gestione  dell'organizzazione  centrale  della  Lega
navale  italiana.  E'  costituito  da  tre  membri  effettivi  e   un
supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze,
che svolge le funzioni di presidente, e  gli  altri  scelti  tra  gli
iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso
di specifica professionalita'. 
5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre  membri  effettivi  e
due supplenti, e' nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide
sulle  controversie  che  sorgono  tra  soci  o  fra   le   strutture
periferiche, nonche' in materia disciplinare nei confronti  dei  soci
che commettono  infrazioni  alle  norme  di  comportamento  morale  o
sociale. 
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo  restano  in
carica tre anni e possono  essere  riconfermati  una  sola  volta,  a
eccezione dei membri del collegio dei probiviri  che  possono  essere
riconfermati senza limitazioni. 
7. Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresi'  le  funzioni
del direttore generale, i compiti della  presidenza  nazionale  e  il
numero   e   natura   degli   incarichi,   secondo   i   criteri   di
razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma  634,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  dall'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale
italiana si provvede con le entrate di cui  all'articolo  71.  Nessun
onere e' posto a carico di altri enti pubblici o  di  amministrazioni
dello Stato. 
 
 
          Note all'art. 69: 
          - Per l'art. 3 della legge  23  agosto  1998,  n.  400,  si
          vedano le note all'art. 49. 
          - Per la legge 24 gennaio 1978, n. 14, si  vedano  le  note
          all'art. 49. 
          - Il testo  del  comma  634  dell'art.  2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato   - legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
          seguente: 
          «634 Al fine di conseguire gli obiettivi  di  stabilita'  e
          crescita,  di  ridurre  il   complesso   della   spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
          a)  fusione  di  enti,  organismi  e  strutture   pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
          b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che  non
          svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico
          in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa
          in liquidazione degli stessi secondo le modalita'  previste
          dalla  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  e   successive
          modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera
          e) del  presente  comma,  nonche'  dall'articolo  9,  comma
          1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112; 
          c) fusione, trasformazione o soppressione  degli  enti  che
          svolgono attivita'  in  materie  devolute  alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
          d)   razionalizzazione   degli    organi    di    indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
          e) previsione che,  per  gli  enti  soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
          f)   abrogazione   delle   disposizioni   legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
          g)   trasferimento,   all'amministrazione    che    riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
          h)  la  riduzione  del  numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
          i) la riduzione da parte  delle  amministrazioni  vigilanti
          del   numero   dei   propri   uffici    dirigenziali    con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
          - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, e' il seguente: 
          «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.  Le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   gli   enti
          pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'  gli
          enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
          a) a ridimensionare gli  assetti  organizzativi  esistenti,
          secondo   principi   di   efficienza,    razionalita'    ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
          -  alla  concentrazione   dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
          - all'unificazione delle strutture  che  svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
          Le  dotazioni  organiche  del   personale   con   qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
          b) a ridurre  il  contingente  di  personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
          c) alla  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
          2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma  1,
          le amministrazioni possono disciplinare, mediante  appositi
          accordi,  forme  di  esercizio  unitario   delle   funzioni
          logistiche  e  strumentali,  compresa   la   gestione   del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
          3. Con i medesimi provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
          4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal  comma
          1, lettera  a),  da  parte  dei  Ministeri  possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
          5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma  1
          le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
          misura pari ai posti coperti alla  data  del  30  settembre
          2008. Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
          5-bis. Al fine di assicurare il rispetto  della  disciplina
          vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti
          nel  pubblico  impiego,   gli   uffici   periferici   delle
          amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
          situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano,
          sono autorizzati per  l'anno  2008  ad  assumere  personale
          risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di   procedure
          concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2  milioni
          di euro a valere sul fondo di cui all'  articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
          6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a  quanto
          previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. 
          6-bis.  Restano  escluse  dall'applicazione  del   presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.».