Art. 70 Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana 1. L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonche' gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese; b) l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico; c) le categorie dei soci; d) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto nonche' la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche; f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali. 3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.
Note all'art. 70: - Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si vedano le note all'art. 56. - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si vedano le note all'art. 50. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14.