Art. 26


                       Disciplina transitoria

  1.  I  soggetti  gia'  iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   nell'albo   dei  mediatori  creditizi  previsto
dall'articolo  16  della  legge  7  marzo 1996, n. 108, o nell'elenco
degli  agenti  in  attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del
decreto  legislativo  25  settembre  1999,  n. 374, hanno sei mesi di
tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei
nuovi  elenchi,  previa presentazione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai
sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies.
  2.  I  soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto
l'attivita',  per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a
tre  anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione
nell'elenco,   sono  esonerati  dal  superamento  dell'esame  di  cui
all'articolo  128-quinquies,  comma  1,  lettera  c),  e all'articolo
128-septies,  comma  1,  lettera e), a condizione che siano giudicati
idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e
predeterminati,    dell'adeguatezza   dell'esperienza   professionale
maturata.
  3.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e fino alla costituzione
dell'Organismo  sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori
creditizi  e  nell'elenco  degli  agenti  in attivita' finanziaria ad
eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti
gia'  iscritti  continuano  ad  applicarsi  il  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di
agenti  in  attivita'  finanziaria, e il decreto del Presidente della
Repubblica  28  luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonche'
le relative disposizioni di attuazione.
  4.  Costituito  l'Organismo,  la  Banca  d'Italia  cessa  la tenuta
dell'elenco   degli   agenti   in   attivita'   finanziaria  previsto
dall'articolo  3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e
dell'albo  dei  mediatori  creditizi  previsto dall'articolo 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108.
  5.  Il  termine  previsto  dall'articolo  37,  comma 7, del decreto
legislativo  27  gennaio  2010, n. 11, si intende prorogato fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  6.   Le   societa'   di   servizio   promosse   dalle  associazioni
imprenditoriali  che,  in  modo strumentale rispetto all'attivita' di
rappresentanza,  operano  nell'ambito  dei servizi finanziari ai soci
adeguano  le  loro strutture alle norme contenute nel presente titolo
entro il 31 dicembre 2011.
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo  1996,  n.
          108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16. 1.-8. (abrogati). - 9.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato  piu'  grave,  chi,  nell'esercizio   di
          attivita' bancaria, di  intermediazione  finanziaria  o  di
          mediazione   creditizia,   indirizza   una   persona,   per
          operazioni  bancarie  o  finanziarie,  a  un  soggetto  non
          abilitato   all'esercizio   dell'attivita'    bancaria    o
          finanziaria, e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero
          con l'ammenda da euro 2.065 a euro 10.329.» 
              - Per il testo degli artt.  128-quater;  128-quinquies,
          comma 1, lettera c); 128-septies, comma 1, lettera e);  del
          decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  si  veda
          l'art. 11 del presente decreto legislativo. 
              Il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
          13 dicembre 2001, n.  485  (Regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre  1999,  n.
          374, in materia di agenzia  in  attivita'  finanziaria)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  febbraio  2002,  n.
          40. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  28  luglio
          2000, n. 287 (Regolamento di attuazione dell'art.  6  della
          L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina  dell'attivita'
          di mediazione  creditizia)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 ottobre 2000, n. 243 
              - Il testo  del  comma  7  dell'art.  37,  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11  (Attuazione  della
          direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE), cosi' recita: 
                «7. Fino al centottantesimo  giorno  successivo  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
          l'attivita' di  mero  incasso  di  fondi  gli  istituti  di
          pagamento possono avvalersi  di  agenti  anche  diversi  da
          quelli disciplinati dal decreto  legislativo  25  settembre
          1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.».