Art. 27


                  Modifiche al decreto legislativo
                      21 novembre 2007, n. 231

  1.  Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  11,  comma  1, la lettera l) e' soppressa ed e'
inserita  dopo  la  lettera  m)  la  seguente:  "m-bis)  le  societa'
fiduciarie  di  cui  all'articolo  199  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;";
    b)  all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui
alla  legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono aggiunte le seguenti: "ad
eccezione  di  quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo
24 febbraio 19998, n. 58";
    c)  all'articolo  11,  comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:  "b)  i  soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del
TUB;";
    d)  all'articolo  11,  comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita'
di  cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta;";
    e)  all'articolo  11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite
dalle  seguenti:  "c)  i  mediatori  creditizi  iscritti  nell'elenco
previsto  dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in
attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco  previsto dall'articolo
128-quater  comma  2  del  TUB  e  gli  agenti indicati nell'articolo
128-quater, comma 7, del medesimo TUB";
    f)  all'articolo  40,  comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla
lettera  g),  lettere  l),  n)  e o)" sono sostituite dalle seguenti:
"fatta eccezione per la lettera h)";
    g)  all'articolo  56,  comma  2,  le  parole:  "lettera  m)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere m) e m-bis)".
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli  artt.  11,  40  e  56  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  (Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007,  n.  290,  S.O.,
          cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 11  (Intermediari  finanziari  e  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente
          decreto per intermediari finanziari si intendono: 
                a) le banche; 
                b) Poste italiane S.p.A.; 
                c) gli istituti di moneta elettronica; 
                c-bis) gli istituti di pagamento; 
                d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
                e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
                f) le societa' di investimento a  capitale  variabile
          (SICAV); 
                g) le imprese di assicurazione che operano in  Italia
          nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; 
                h) gli agenti di cambio; 
                i)  le  societa'  che   svolgono   il   servizio   di
          riscossione dei tributi; 
                l) (soppressa); 
                m) gli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del TUB; 
                m-bis) 'le societa' fiduciarie di  cui  all'art.  199
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                n) le succursali insediate  in  Italia  dei  soggetti
          indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in  uno
          Stato estero»; 
                o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': 
                a) le  societa'  fiduciarie  di  cui  alla  legge  23
          novembre 1939, n.  1966  ad  eccezione  di  quelle  di  cui
          all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998,  n.
          58; 
                b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111  e  112
          del TUB; 
                c)  i  soggetti  che   esercitano   professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a pronti di mezzi di pagamento in valuta; 
                d) 
              3. Ai fini del presente  decreto,  per  altri  soggetti
          esercenti attivita' finanziaria si intendono: 
                a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto
          dall'art. 31 del TUF; 
                b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
          comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano  nei  rami  di
          cui al comma 1, lettera g); 
                c)  i  mediatori   creditizi   iscritti   nell'elenco
          previsto dall'art. 128-sexies, comma 2 del TUB; 
                d)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e
          gli agenti indicati  nell'art.  128-quater,  comma  7,  del
          medesimo TUB; 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  5  del
          codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  i
          soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le  proprie
          succursali e filiazioni situate in  Stati  extracomunitari,
          applichino misure  equivalenti  a  quelle  stabilite  dalla
          direttiva in materia di adeguata verifica e  conservazione.
          Qualora la legislazione dello  Stato  extracomunitario  non
          consenta l'applicazione di misure equivalenti,  i  soggetti
          di cui  ai  commi  1  e  2  sono  tenuti  a  darne  notizia
          all'autorita' di vigilanza  di  settore,  in  Italia  e  ad
          adottare misure  supplementari  per  fare  fronte  in  modo
          efficace al rischio di riciclaggio e di  finanziamento  del
          terrorismo. 
              5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al
          comma 3, adempiono agli obblighi di  registrazione  con  la
          comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 
              6. Le linee di condotta e  le  procedure  stabilite  ai
          sensi  del  comma  4  sono  comunicate   all'autorita'   di
          vigilanza di settore.» 
              «Art.  40  (Dati  aggregati).  -  1.  Gli  intermediari
          finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, fatta  eccezione
          per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le societa'  di
          revisione indicate  nell'art.  13,  comma  1,  lettera  a),
          trasmettono alla UIF, con cadenza mensile,  dati  aggregati
          concernenti la propria operativita', al fine di  consentire
          l'effettuazione di analisi mirate a far emergere  eventuali
          fenomeni di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo
          nell'ambito di determinate zone territoriali. 
              2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere
          e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e
          trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di  cui
          al   presente   art.   anche   mediante   accesso   diretto
          all'archivio unico informatico.» 
              «Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure  di
          controllo interno). - 1. Nei  casi  di  inosservanza  delle
          disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli  articoli
          7, comma 2, 37, commi 7  e  8,  54  e  61,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000
          euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma
          2, dalla lettera a) alla  lettera  d),  degli  intermediari
          finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a),  b)
          e c), degli altri soggetti esercenti attivita'  finanziaria
          di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e  delle  societa'
          di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). 
              2. L'autorita' di vigilanza  di  settore  dei  soggetti
          indicati dall'art. 11, commi 1, lettere m) e m-bis),  e  3,
          lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai
          relativi  elenchi  per  gravi  violazioni  degli   obblighi
          imposti dal presente decreto. 
              3.  Salvo  quanto   previsto   dai   commi   4   e   5,
          all'irrogazione  della  sanzione  prevista  dal   comma   1
          provvede  la  Banca  d'Italia;  si  applicano,  in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB. 
              4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art.  11,
          comma  1,  lettera  g),  e  gli  altri  soggetti  esercenti
          attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3,  lettera
          b), la procedura sanzionatoria applicata per  l'irrogazione
          della sanzione di cui al comma 1  e'  quella  prevista  dal
          Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 
              5. Nei confronti delle societa'  di  revisione  di  cui
          all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e'  applicata
          dalla CONSOB;  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'art. 195 del TUF.