Art. 29 
 
              Calcoli delle strutture e degli impianti 
 
                    (art. 31, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I calcoli delle strutture e degli impianti  devono  consentire
di determinare tutti  gli  elementi  dimensionali,  dimostrandone  la
piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico  e
piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I  calcoli
delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le
azioni, i  criteri  di  verifica  e  la  definizione  degli  elementi
strutturali   principali    che    interferiscono    con    l'aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere. 
    2. I calcoli  degli  impianti  devono  permettere,  altresi',  la
definizione degli eventuali volumi tecnici necessari  e,  per  quanto
riguarda le reti  e  le  apparecchiature  degli  impianti,  anche  la
specificazione delle caratteristiche. 
    3. I calcoli di dimensionamento  e  verifica  delle  strutture  e
degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di  definizione
tale che nella successiva  progettazione  esecutiva  non  si  abbiano
significative differenze tecniche e di costo.  Nel  caso  di  calcoli
elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione  di
calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni  atte  a
consentirne la piena leggibilita'.