Art. 23 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il presente Titolo  ridefinisce  la  disciplina  dei  regimi  di
sostegno  applicati  all'energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili  e
all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il  potenziamento
dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce
un quadro generale volto alla promozione della produzione di  energia
da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura  adeguata
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  3,  attraverso
la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia,
l'efficienza, la  semplificazione  e  la  stabilita'  nel  tempo  dei
sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo  l'armonizzazione
con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione  degli  oneri
di sostegno specifici in capo ai consumatori. 
  2. Costituiscono ulteriori  principi  generali  dell'intervento  di
riordino  e  di  potenziamento  dei  sistemi  di  incentivazioni   la
gradualita'  di  intervento   a   salvaguardia   degli   investimenti
effettuati  e  la  proporzionalita'  agli   obiettivi,   nonche'   la
flessibilita' della struttura dei regimi  di  sostegno,  al  fine  di
tener conto  dei  meccanismi  del  mercato  e  dell'evoluzione  delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 
  3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione  di
energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa  previsti,
i soggetti per i quali le autorita' e  gli  enti  competenti  abbiano
accertato  che,  in  relazione  alla  richiesta  di  qualifica  degli
impianti o di  erogazione  degli  incentivi,  hanno  fornito  dati  o
documenti non veritieri, ovvero  hanno  reso  dichiarazioni  false  o
mendaci.  Fermo  restando  il  recupero  delle  somme   indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi  ha
durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si  applica  alla
persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai
seguenti soggetti: 
    a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 
    b) il soggetto responsabile dell'impianto; 
    c) il direttore tecnico; 
    d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
    e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in  accomandita
semplice; 
    f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si  tratta
di altro tipo di societa' o consorzio. 
  4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.