Art. 49 Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari 1. Il capo dell'ufficio consolare: a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.