Art. 49 
 
 
Attribuzione di polizia  giudiziaria,  polizia  della  navigazione  e
                         poteri disciplinari 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare: 
  a) ha le attribuzioni di ufficiale di  polizia  giudiziaria  per  i
reati commessi a bordo  delle  navi  mercantili  e  degli  aeromobili
civili italiani; 
  b) esercita il potere di polizia della  navigazione  nei  confronti
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; 
  c) esercita il potere  disciplinare  nei  confronti  del  personale
delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.