Art. 50 Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali 1. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile. 2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.