Art. 50 
 
 
     Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare  puo'  richiedere  assistenza  al
comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra  civile  o
di  altri  eventi  eccezionali  o  quando  l'assistenza   stessa   e'
necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli  affari
esteri  o  dell'ambasciata.  Tali  istruzioni  sono   comunicate   al
comandante della nave o dell'aeromobile. 
  2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire  alla  richiesta,
indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.