Art. 51 
 
 
Dichiarazioni giurate del comandante per il  rilascio  di  passavanti
                             provvisorio 
 
  1.  In  caso  di  smarrimento  o  di   distruzione   dell'atto   di
nazionalita', e prima di rilasciare  il  passavanti  provvisorio,  il
capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito  al
comandante, se sull'atto di nazionalita'  smarrito  o  distrutto  non
esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi,  traslativi  od
estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare
appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle  annotazioni  la
cui esistenza,  sull'atto  smarrito  o  distrutto,  risultasse  dalle
dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la  capitaneria  di
porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.