Art. 30 
 
 
Rapporti con sequestro e confisca disposti  in  seno  a  procedimenti
                               penali 
 
  1. Il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione  possono  essere
disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in  un
procedimento penale. In tal caso  la  custodia  giudiziale  dei  beni
sequestrati nel processo  penale  viene  affidata  all'amministratore
giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi
del titolo III. Questi comunica al giudice del  procedimento  penale,
previa autorizzazione del tribunale che  ha  disposto  la  misura  di
prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca  del
sequestro  o  della  confisca  di   prevenzione,   il   giudice   del
procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo  custode,  salvo
che  ritenga  di  confermare  l'amministratore.  Nel  caso   previsto
dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario
nominato nel procedimento penale prosegue la  propria  attivita'  nel
procedimento di prevenzione, salvo  che  il  tribunale,  con  decreto
motivato e sentita l'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda  alla  sua
revoca e sostituzione. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1, primo  periodo,  se  la  confisca
definitiva   di   prevenzione   interviene   prima   della   sentenza
irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in
sede  penale,  si  procede  in  ogni  caso  alla  gestione,  vendita,
assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice,  ove
successivamente disponga la confisca  in  sede  penale,  dichiara  la
stessa gia' eseguita in sede di prevenzione. 
  3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la  confisca
interviene  prima  della  confisca  definitiva  di  prevenzione,   il
tribunale, ove successivamente disponga la confisca  di  prevenzione,
dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la  successiva
confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo
21. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  nel
caso in cui il sequestro disposto nel corso  di  un  giudizio  penale
sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione. 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   104-bis   delle
          disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: 
              "Art. 104-bis.Amministrazione  dei  beni  sottoposti  a
          sequestro preventivo. 
              1. Nel caso in cui il sequestro  preventivo  abbia  per
          oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
          assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad
          affluire nel Fondo unico giustizia,  di  cui  all'art.  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, l'autorita' giudiziaria  nomina  un  amministratore
          giudiziario scelto  nell'Albo  di  cui  all'art.  2-sexies,
          comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575.  Con  decreto
          motivato dell'autorita' giudiziaria la  custodia  dei  beni
          suddetti puo' tuttavia essere affidata a  soggetti  diversi
          da quelli indicati al periodo precedente.".