Art. 28 
 
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioni
                              di spese 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,
n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle
seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2011. 
  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso
alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di
euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto
articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
effetto del comma 2. 
  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le
parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse. 
  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione. 
  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.". 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi. 
  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del
medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni
2012 e successivi. 
  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 
  10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 
  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso.