Art. 33 
 
                     Norme di modifica al codice 
 
  1. All'articolo 1 del codice, dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
seguente: "1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici
aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad  eccezione
dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva
2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto
legislativo di attuazione.". 
  2. L'articolo 16 del codice e' abrogato. 
  3. L'articolo 17 del codice e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari  misure  di
sicurezza). - 1. Le disposizioni del presente  codice  relative  alle
procedure di affidamento possono essere derogate: 
    a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione
e' attribuita una classifica di segretezza; 
    b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata  da
speciali  misure  di  sicurezza,  in   conformita'   a   disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative. 
  2. Ai fini dell'esclusione di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le
amministrazioni e gli enti usuari  attribuiscono,  con  provvedimento
motivato, le classifiche di  segretezza  ai  sensi  dell'articolo  42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti.  Ai
fini  dell'esclusione  di  cui   al   comma   1,   lettera   b),   le
amministrazioni e  gli  enti  usuari  dichiarano,  con  provvedimento
motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con  speciali
misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 
  3. I contratti di  cui  al  comma  1  sono  eseguiti  da  operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal  presente  codice  e
del  nulla  osta  di  sicurezza,  ai  sensi  e  nei  limiti  di   cui
all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 
  4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo  avviene
previo esperimento di gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati in relazione all'oggetto del contratto e  sempre  che  la
negoziazione con piu' di un operatore economico sia  compatibile  con
le esigenze di segretezza e sicurezza. 
  5. I contratti di cui al  presente  articolo  posti  in  essere  da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente  al  controllo
successivo della Corte dei conti,  la  quale  si  pronuncia  altresi'
sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato  conto  entro  il  30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.». 
  4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice
e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel  campo
di  applicazione  del  decreto  legislativo  di   recepimento   della
direttiva 2009/81/CE". 
  5.  All'articolo  196  del  codice  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi alle esigenze della difesa militare,  e  per  la  disciplina
attuativa dell'articolo  17"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai
contratti di lavori,  servizi  e  forniture  diversi  da  quelli  che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2009/81/CE"; 
    b) al comma 2, le parole: "di competenza" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al comma 1"; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "di  rilevanza  comunitaria"  sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; 
    d) al comma 4, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori"  sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; 
    e) al comma 5, dopo le parole: "della difesa"  sono  inserite  le
seguenti: ", di cui al comma 1" e le  parole:  "16,  17  e  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "17 e 18"; 
    f) al comma 7, dopo le parole: "del Ministero della difesa"  sono
inserite le seguenti: "diversi da quelli che rientrano nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo di recepimento  della  direttiva
2009/81/CE". 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Il  testo  dell'articolo  196  del  citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita; 
              "Art. 196 (Disciplina  speciale  per  gli  appalti  nel
          settore della difesa). (artt. 7 e  10,  direttiva  2004/18;
          artt. 3, co. 7-bis; 7, co. 2; 14, co. 11; 17,  co.  5;  24,
          co. 6, L. n. 109/1994; art. 5, co. 1-ter, D.L. n.  79/1997,
          conv. nella L. n. 140/1997; D.P.R. n. 170/2005). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentito   il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio  di
          Stato che si pronuncia entro  quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con
          il presente codice, per la disciplina delle  attivita'  del
          Ministero  della  difesa,  in  relazione  ai  contratti  di
          lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
          ne  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo   di
          recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
          5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina  altresi'  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'estero  per  effetto
          di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 
              2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere
          adottati capitolati in  materia  di  forniture  e  servizi,
          contenenti  norme  di  dettaglio  e  tecniche  relative  ai
          contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale
          relativo ai lavori del genio  militare,  nel  rispetto  del
          presente codice e del regolamento di cui al comma  1.  Tali
          capitolati,   menzionati   nel   bando    o    nell'invito,
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1,
          lettera a), e lettere b.2) e c), per gli  appalti  pubblici
          di  forniture  del  Ministero  della  difesa  di  rilevanza
          comunitaria di cui al comma 1 il valore  stimato  al  netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie seguenti: 
              - 137.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i
          prodotti menzionati nell'allegato V; 
              - 211.000 euro per gli appalti  pubblici  di  forniture
          aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi  ad  oggetto
          prodotti non menzionati nell'allegato V. 
              4.  In  deroga  all'articolo  10,  limitatamente   agli
          appalti  pubblici  di   lavori   di   cui   al   comma   1,
          l'amministrazione della  difesa,  in  considerazione  della
          struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
          un unico responsabile del  procedimento  puo'  nominare  un
          responsabile del procedimento  per  ogni  singola  fase  di
          svolgimento   del   processo   attuativo:    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico- amministrative 
              5. I programmi triennali  e  gli  elenchi  annuali  dei
          contratti della difesa di cui al comma 1 sono  redatti  con
          le modalita' di  cui  all'articolo  128,  comma  11.  Detti
          programmi ed elenchi sono  trasmessi  con  omissione  delle
          parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17
          e 18, per la pubblicita' di cui  al  citato  articolo  128,
          comma 11. 
              6. Il regolamento di cui al comma 1 indica  i  soggetti
          abilitati alla firma dei progetti. 
              7. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  disciplina  i
          lavori, i servizi e le forniture in economia del  Ministero
          della difesa diversi da quello che rientrano nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo di  recepimento  della
          direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in  vigore,  si
          applicano le norme vigenti in  materia.  Per  i  lavori  in
          economia che vengono eseguiti a mezzo delle  truppe  e  dei
          reparti del Genio militare, non si applicano  i  limiti  di
          importo di cui all'articolo 125, comma 5. 
              8.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea  garanzia,  che
          sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.".