Art. 34 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: 
    a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali
si indice una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  della
sua entrata in vigore; 
    b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di  bandi  e
avvisi per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a  presentare  le
offerte.