Art. 39 
 
 
Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto
                              d'autore 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti: 
    e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti
complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono
altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto
secondo la vigente normativa; 
    f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e
defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito  a  compensazione  delle   successive   anticipazioni   al
distributore; 
    g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a
garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata   mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia. 
    f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per
contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto
cui accedono. 
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma
attuata, e' libera; 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i
requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi; 
  4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla
Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.