Art. 40 
 
 
Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione  del
                codice fiscale ai cittadini iscritti 
 
  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale". 
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio  2011,  n.  106
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: 
    "rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011  devono  essere  munite
della  fotografia  e"  sono   sostituite   dalle   seguenti:"di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  4  e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche" 
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a  richiesta,
il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci.  L'uso  della  carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni  quattordici  e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  menzionato,  in  una
dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare    l'assenso    o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia
di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale
dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero." 
  3.All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  comma  6  e'
sostituito dal seguente: 
    "6.  L'Indice  nazionale  delle  anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  della
popolazione italiana residente  all'estero  (AIRE),  certificati  dai
comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle
Entrate." 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  finalizzate   ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni  e
Territoriali puo' stipulare  convenzioni  con  enti,  istituzioni  ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni 
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. 
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE. 
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale. 
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente.