Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
 
                              NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino