Art. 30 
 
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti: 
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma. 
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario. 
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi. 
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario. 
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale."; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale"; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,"; 
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali."; 
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca. 
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione. 
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu'  imprese  utilizzatrici  finale  dei
risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca. 
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca. 
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.".