Art. 31 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".