Art. 31 Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine del comma e' sostituito dal seguente: "Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.".