Art. 32 
 
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca 
 
  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
  "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali."; 
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
  "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri
di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione  del  fondo  cui  al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni  per  la  ricerca  di
competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, al fine di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'
degli interventi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica". 
  3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali
di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul  Fondo
medesimo  o  nell'ambito  delle  risorse  impegnate  per  gli  stessi
progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.