Art. 33 Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca 1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. 2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.