Art. 33 
 
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o  internazionali  e
                   semplificazioni per la ricerca 
 
  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per  il  periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente  il  grant  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
retribuzione massima spettante al ricercatore  rimane  a  carico  del
grant  comunitario  o  internazionale  e  non  puo'  eccedere  quella
prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
pubblici di ricerca. 
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita'  che,  in  seguito
all'attribuzione di grant  comunitari  o  internazionali,  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.