Art. 21 
Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 
 
  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di
allerta preventiva contro i rischi di frode. 
  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,
l'IVASS: 
  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli
intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi; 
  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di
assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con
riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e
contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare
fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
contrasto attuate contro le frodi; 
  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito
dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui
al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele
eventualmente presentate; 
  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; 
  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo; 
  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta  a  fini  di
prevenzione e contrasto delle frodi,  e  alle  iniziative  assunte  a
riguardo  dalle  imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di
modifica della disciplina in materia di prevenzione delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale
di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati
degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni
private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la
gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per
la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i  dati  a  disposizione  per  i  sinistri  di  cui
all'articolo 125 medesimo decreto  legislativo  gestiti  dall'Ufficio
centrale italiano di cui  all'articolo  126,  nonche'  con  ulteriori
archivi e banche dati pubbliche e private,  individuate  con  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministeri  competenti  e
l'IVASS.  Con  il  medesimo  decreto,  sentito  il  Garante  per   la
protezione dei dati, sono stabilite le modalita' di connessione delle
banche dati di cui al presente comma, i termini, le  modalita'  e  le
condizioni per  la  gestione  e  conservazione  dell'archivio  e  per
l'accesso al  medesimo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese  di
assicurazione  e  di  soggetti  terzi,  nonche'   gli   obblighi   di
consultazione dell'archivio da parte delle imprese  di  assicurazione
in fase di liquidazione dei sinistri. 
  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per
l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi
del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati. 
  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e
le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di
polizia. 
  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.