Art. 68. Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati. Le variazioni pero' od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla. Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sara' stabilito dal regolamento.