Art. 68. 
 
  Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo  in  cui  debbono  essere
scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature,
sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati. 
 
  Le variazioni pero' od aggiunte fatte  nell'originale  nelle  forme
stabilite nel detto articolo, saranno copiate di  seguito  nel  corpo
dell'atto, e non per postilla. 
 
  Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi
meccanici, come sara' stabilito dal regolamento.